Art. 589 bis – Codice penale – Omicidio stradale
Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53 bis, comma 2, lettera c), e 53 quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186 bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53 ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al quarto comma si applica altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 36208/2024
Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.
Cass. civ. n. 34387/2024
In tema di sicurezza sul lavoro, la nozione di cantiere, ai fini dell'applicazione dell'obbligo di nominare, ex art. 90, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori, deve essere rapportata all'opera da realizzare e il momento della sua cessazione non è determinato da eventuali varianti in corso d'opera, ma dall'effettiva ultimazione di tutti i lavori ad essa inerenti.
Cass. civ. n. 33705/2024
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente di opere da eseguirsi da un'impresa appaltatrice che, in qualità di titolare di una posizione di garanzia, abbia considerato uno specifico rischio, apprestando e rendendo conoscibili le adeguate prescrizioni per evitarne la verificazione, può fare legittimo affidamento sulla loro osservanza da parte di soggetti qualificati ed essi stessi garanti rispetto al rischio. (Fattispecie in cui il lavoratore deceduto, socio dell'impresa appaltatrice, rivestiva la qualifica di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (cd. RSPP) ed era altresì il firmatario del piano organizzativo per la sicurezza (cd. POS), sicché aveva preso in esame, nel documento di valutazione del rischio (cd. DVR), il pericolo di elettrocuzione, tuttavia verificatosi a causa dell'inosservanza delle misure operative predisposte al fine di evitarlo).
Cass. civ. n. 31665/2024
In tema di responsabilità da reato degli enti, l'esiguità del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute assume rilevanza per escludere la sussistenza del requisito oggettivo del vantaggio di cui all'art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a condizione che la violazione si inscriva in un contesto di generale osservanza delle norme antinfortunistiche da parte dell'impresa. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di condanna dell'ente sul rilievo dell'insussistenza di un vantaggio in termini di risparmio di spesa rispetto alle dimensioni aziendali, anche alla luce dell'adozione di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la violazione contestata).
Cass. civ. n. 30616/2024
In tema di responsabilità per colpa, il giudizio di prevedibilità postula l'individuazione della "classe di evento" di riferimento, che deve essere determinata avendo riguardo alla descrizione di quanto è avvenuto e procedendo, poi, a ricondurre l'evento verificatosi a una più ampia categoria, tenuto conto anche alla realtà morfologica, geografica e spaziale del luogo del sinistro. (Fattispecie relativa a delitto di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la responsabilità del Comandante del porto e del Capo pilota in relazione ad un incidente mortale dovuto al crollo della Torre Piloti a seguito dell'impatto di una nave in manovra all'interno di un bacino a ciò deputato, sul rilievo che era stata correttamente individuata, quale "classe di evento", quella degli urti tra navi in evoluzione nelle acque portuali e la citata Torre).
Cass. civ. n. 30615/2024
È ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione, pur se non riconosciuta, che abbia avanzato, "iure proprio", richiesta risarcitoria assumendo di aver subito, per effetto del reato, un danno patrimoniale o non patrimoniale consistente nell'offesa all'interesse da essa perseguito e consacrato nello statuto associativo, non essendo richiesto il radicamento dell'associazione medesima nello specifico contesto territoriale in cui la lesione si è verificata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile ad associazioni statutariamente preposte alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambiente lavorativo, nell'ambito di processo riguardante il decesso di alcuni prestatori d'opera, a causa della violazione della disciplina in materia salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).
Cass. civ. n. 27826/2024
L'accertamento del nesso di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore può essere condotto, in assenza di una legge scientifica universale di copertura, sulla base di una legge statistica, a condizione che sia verificato l'inveramento dell'effetto dell'insorgenza della malattia in una certa percentuale di casi esaminati, secondo un procedimento logico fondato su dati indiziari processualmente emersi e unitariamente considerati nelle singole ipotesi, idonei a condurre a una valutazione di elevata credibilità razionale. (Fattispecie relativa all'applicazione della teoria dell'effetto acceleratore del processo oncogeno e della dose cumulativa per la prolungata esposizione ad amianto, in cui la Corte ha annullato la decisione impugnata sul rilievo della mancata verifica dell'effettiva inferenza causale, per ciascuna delle vittime, della durata e dell'intensità dell'esposizione ad amianto, capace di accelerare l'insorgenza e la progressione del mesotelioma pleurico o del tumore polmonare, rendendo efficienti le condotte omissive comprese in un determinato periodo di esposizione).
Cass. civ. n. 23661/2024
In tema di sicurezza dei lavoratori che eseguono lavori in quota, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 111, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto ad adottare misure di protezione collettiva in via prioritaria rispetto a misure di protezione individuale, in quanto le prime sono idonee ad operare anche in caso di omesso utilizzo, da parte del lavoratore, del dispositivo individuale, sicché l'omessa adozione delle seconde non è sufficiente a determinare la responsabilità datoriale per l'infortunio occorso a un lavoratore, ove siano state adottate adeguate misure di protezione collettiva.
Cass. civ. n. 18366/2024
In tema di reati colposi, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di radicale mutamento, negli aspetti costitutivi essenziali, delle condotte contestate e delle regole cautelari che si ritengono violate, produttivo di un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. (In applicazione del principio, la Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità di un medico per il delitto di omicidio colposo, sul rilievo che, nell'imputazione, il profilo di colpa era stato contestato quale errore di diagnosi e di scelta dell'intervento da eseguire, nella sentenza di primo grado, era stato ravvisato nell'ingiustificata condotta omissiva a fronte di complicanze seguite all'operazione e, nella sentenza d'appello, era stato, invece, individuato nell'esecuzione imperita del primo intervento chirurgico).
Cass. civ. n. 17697/2024
L'ordinanza di esclusione della parte civile, di regola non rientrante nel novero dei provvedimenti impugnabili, è suscettibile di ricorso per cassazione ove affetta da abnormità, perché caratterizzata da un contenuto di assoluta singolarità, tale da risultare "extra-vagante" rispetto al sistema processuale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto abnorme l'ordinanza di esclusione della parte civile emessa in un processo la cui udienza preliminare si era conclusa nel maggio del 2022 e, quindi, anteriormente all'entrata in vigore del disposto dell'art. 79 cod. proc. pen., nella formulazione novellata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, applicabile, in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 85-bis d.lgs. cit., ai soli processi nei quali, alla data del 30 dicembre 2022, l'udienza preliminare era in corso e gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti non erano ancora ultimati).
Cass. civ. n. 17308/2024
La rinuncia, anche parziale, all'impugnazione costituisce atto abdicativo di diritti già acquisiti, formale e personale, e non invece estrinsecazione della discrezionalità tecnica che inerisce al mandato difensivo, sicché non può ritenersi implicita nella selezione dei motivi di appello operata nelle richieste conclusive dal difensore non munito di procura speciale. (Fattispecie relativa alla mancata riproposizione, nelle conclusioni depositate per via telematica, dei motivi di appello relativi alla qualificazione giuridica del fatto ed al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena).
Cass. civ. n. 15908/2024
In tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza.
Cass. civ. n. 14705/2024
In tema di impugnazioni, il giudice, a fronte dell'appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, può dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato solo nel caso in cui ritenga fondata l'impugnazione e fornisca, al riguardo, adeguata motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato, con rinvio al giudice civile, la decisione che, riformando la sentenza assolutoria di primo grado senza motivare sulla fondatezza dell'appello del pubblico ministero, aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili).
Cass. civ. n. 12457/2024
In tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sua sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che, in base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, lo hanno indotto a ritenere il comportamento dell'imputato altamente pericoloso per la vita e per l'incolumità delle persone. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto apodittico e, quindi, insufficiente il mero riferimento in motivazione alla "gravità della condotta", in assenza di valutazione della concreta gravità della violazione e del pericolo per la circolazione).
Cass. civ. n. 12328/2024
In tema di omicidio colposo stradale, il disposto di cui all'art. 589-bis, comma ottavo, cod. pen., relativo al caso di morte di più persone ovvero a quello di morte di una o più persone e di lesioni in danno di una o più persone, non configura né un'autonoma ipotesi di reato complesso, né una specifica aggravante, ma disciplina un caso di concorso formale di reati, unificati solo "quoad poenam", sicché ciascuno di essi conserva la propria autonomia.
Cass. civ. n. 10656/2024
Le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono solo quelle che innescano un processo causale completamente autonomo da quello determinato dalla condotta omissiva o commissiva dell'agente, ovvero dànno luogo ad uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se eziologicamente riconducibile ad essa. (Fattispecie relativa a responsabilità per omicidio colposo per violazione di norme antinfortunistiche, in cui la Corte ha escluso rilevanza deterministica esclusiva alle sopravvenute complicanze nosocomiali, causa ultima del decesso del lavoratore, per il lungo periodo di immobilizzazione patito in conseguenza di gravi fratture vertebrali).
Cass. civ. n. 2030/2024
In tema di reati colposi omissivi, la posizione di garanzia in contesti di tipo parafamiliare può essere generata, oltre che da un'investitura formale, anche dall'esercizio, di fatto, delle funzioni tipiche del garante, mediante comportamento concludente di consapevole presa in carico del soggetto protetto che versi in uno stato di comprovato "deficit" psichico, tale da determinare, nei suoi confronti, quale titolare del bene protetto, un rapporto di dipendenza. (Fattispecie relativa a una comunità organizzata secondo regole autoimposte, in cui un soggetto maggiorenne, indipendente e senza alterazione della capacità critica, pur se in condizioni di fragilità e vulnerabilità, era stato sottoposto ad intervento di rimozione di un nevo, dal quale erano derivate complicanze e, di conseguenza, il decesso).
Cass. civ. n. 51452/2023
In tema di responsabilità per colpa, l'utilizzatore "uti dominus" di un bene è titolare, nella qualità di custode dello stesso, di una posizione di garanzia ex art. 40, comma secondo, cod. pen., anche nel caso in cui non ne sia proprietario. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione di assoluzione dal delitto di omicidio colposo del titolare di un agriturismo, al quale era stata addebitata la caduta di una cliente, originata dal cedimento della recinzione di un'area, sul rilievo che il custode è tenuto a segnalare i pericoli correlati al suo utilizzo, in ragione della prossimità alla fonte di pericolo).
Cass. civ. n. 49480/2023
È inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
Cass. civ. n. 49341/2023
In tema di impugnazioni, la rinuncia ai motivi di appello con i quali si stata richiesta l'assoluzione dell'imputato determina la preclusione, nel successivo giudizio di legittimità, di ogni doglianza relativa alla delimitazione spazio-temporale del reato permanente e alla misura della pena, anche nel caso di mutamento della cornice sanzionatoria per effetto di una modifica della pena intervenuta durante l'arco temporale della condotta.
Cass. civ. n. 48556/2023
In tema di patteggiamento, anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di applicazione della pena per il delitto di omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione dovuto all'uso di alcool o di sostanze stupefacenti, con la quale il giudice, prescindendo dall'accordo delle parti, che prevedeva l'applicazione della sospensione temporanea del titolo abilitativo, aveva disposto, d'ufficio, la più grave sanzione della revoca della patente di guida, prevista in via automatica dall'art. 222, comma 2, cod. strada).
Cass. civ. n. 44349/2023
L'accertamento del nesso di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore può essere condotto, in assenza di una legge scientifica universale di copertura, sulla base di una legge statistica, a condizione che sia verificato l'inveramento dell'effetto dell'insorgenza della malattia in una certa percentuale di casi esaminati, secondo un procedimento logico fondato su dati indiziari processualmente emersi e unitariamente considerati nei singoli casi, idonei a condurre a una valutazione di elevata credibilità razionale. (Fattispecie relativa all'applicazione della teoria dell'effetto acceleratore della carcerogenesi e della dose cumulativa per la prolungata esposizione ad amianto, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva omesso di verificare, in concreto, l'effettiva inferenza causale, per ciascuna delle vittime, della durata e delle modalità dell'esposizione nociva in relazione alla insorgenza o alla progressione del mesotelioma pleurico).
Cass. civ. n. 43976/2023
Al fine della verifica della sussistenza della firma digitale su un atto di impugnazione, non si richiedono accertamenti ulteriori nel caso in cui risulta che il "file" abbia estensione "pdf.p7m", posto che questa è, di per sé, probante dell'avvenuta firma digitale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, documentato da file avente detta estensione, trasmesso dal difensore a mezzo PEC).
Cass. civ. n. 42845/2023
Il potere-dovere inibitorio di sospensione dei lavori, attribuito ex art. 92, comma 1, lett. f), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, è correlato a qualsiasi ipotesi in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave e imminente, a prescindere dalla verifica di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e del rischio interferenziale, la cui gestione è, invece, correlata agli obblighi di alta vigilanza, previsti dalle lettere a)-d) del medesimo art. 92.
Cass. civ. n. 28785/2023
Integra il delitto di omicidio stradale aggravato ai sensi dell'art. 589-ter cod. pen. la condotta del soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea sul luogo in cui lo stesso si era verificato, senza interessarsi alle condizioni della vittima né contribuendo alla ricostruzione dell'incidente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva affermato la penale responsabilità di un soggetto che, dopo l'impatto della propria automobile con una bicicletta e la caduta del ciclista, aveva proseguito la marcia, si era poi fermato momentaneamente a distanza di alcuni metri per poi dileguarsi un volta avuta contezza delle condizioni della vittima).
Cass. civ. n. 21716/2023
In tema di appello della parte pubblica, la legittimazione del procuratore generale a proporre appello ex art. 593-bis cod. proc. pen. avverso le sentenze di primo grado, derivante dall'acquiescenza del procuratore della Repubblica, consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni dello stesso procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della sentenza.
Cass. civ. n. 19568/2023
In tema di responsabilità del Ministero della Salute per i danni da trasfusione di sangue infetto, il diritto al risarcimento dei danni invocati dal congiunto "iure proprio", in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di pretesa che deriva da omicidio colposo, reato a prescrizione decennale: ne consegue che il "dies a quo" va individuato alla data della morte della vittima.
Cass. civ. n. 16754/2023
In tema di responsabilità per colpa, sussiste in capo all'Ente proprietario di una strada, destinata ad uso pubblico, una posizione di garanzia da cui deriva l'obbligo di vigilare affinché quell'uso si svolga senza pericolo, anche in caso di concessione di appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione e sorveglianza stradale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità del funzionario incaricato della gestione e della esecuzione del contratto di appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria provinciale per l'omicidio colposo conseguente a sinistro stradale verificatosi per la mancata predisposizione di idonea segnaletica stradale e di illuminazione in un tratto curvilineo pericoloso).
Cass. civ. n. 7192/2023
In tema di infortuni sul lavoro, è configurabile l'aggravante della violazione di norme antinfortunistiche anche nel caso in cui l'attività sia prestata dal lavoratore a titolo di amicizia, riconoscenza o comunque in una situazione diversa dal rapporto di subordinazione, posto che la normativa a tutela della sicurezza sul lavoro deve essere rispettata ogni qualvolta la prestazione avvenga in ambiente suscettibile di essere definito di "lavoro". (Fattispecie relativa ad omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 589, comma secondo, cod. pen. in relazione alla morte di un collaboratore occasionale dell'imputato, vittima di un'errata manovra nell'impiego di un escavatore, che aveva preso parte, a titolo di amicizia, all'esecuzione di lavori di manutenzione domestica).
Cass. civ. n. 4353/2023
L'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione, anche alla luce della nuova disciplina dell'art. 460 cod. proc. pen., introdotta dall'art. 28, comma 1, lett. b), punto a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, purché intervenga prima dell'apertura del dibattimento e il decreto non sia già stato revocato. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della rinuncia all'opposizione, è necessaria la presentazione della ricevuta di pagamento, anche in misura ridotta, della pena pecuniaria e di un atto di rinuncia espressa, nelle forme di cui all'art. 589 cod. proc. pen., che non ammette equipollenti e non può essere tacita).
Cass. civ. n. 1959/2023
In tema di infortuni sul lavoro derivanti dall'utilizzo di macchine o impianti non conformi alle norme di sicurezza, la responsabilità dell'imprenditore che li abbia messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa antinfortunistica non fa venir meno la responsabilità di chi ha venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi. (Fattispecie relativa a infortunio mortale occorso all'acquirente di un trattore nel corso di un intervento di manutenzione dei macchinari in dotazione al veicolo, bene intrinsecamente pericoloso perché messo in vendita in carenza dei prescritti requisiti di sicurezza).
Cass. civ. n. 1941/2023
In tema di circolazione stradale, nella progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali o di ricostruzione e riqualificazione di parapetti, ponti e viadotti situati in posizione pericolosa per l'ambiente esterno o per l'utente, devono essere previste ed installate idonee barriere di sicurezza, ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.m. 18 febbraio 1992, n. 223, e dell'art. 3 del relativo Allegato 1, che detta le istruzioni tecniche per l'esecuzione dei lavori, senza che rilevi che la velocità di progetto del tratto stradale sia inferiore a 70 Km/h. (Fattispecie in tema di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in materia di circolazione stradale, in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità del progettista dei lavori di completamento di una strada comunale extraurbana con limite di velocità di 30 Km/h per la morte di un automobilista, precipitato nel vuoto attraverso un varco privo di presìdi, in ragione della mancata previsione e predisposizione di un parapetto idoneo nel punto di confluenza con un ponte).
Cass. civ. n. 1929/2023
In tema di circolazione stradale, il principio di affidamento postula che la condotta dell'agente costituisca concausa dell'evento e che non sia prevedibile il comportamento incauto altrui in relazione alle condizioni concrete del fatto, alla singola posizione di garanzia ed all'azione intrapresa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da responsabilità, per carenza di concausalità colposa nel delitto di omicidio stradale, un automobilista che, nel percorrere una via con diritto di precedenza a una velocità superiore di soli 16 Km/h ai limiti consentiti, collideva, in prossimità di un incrocio, con un autocarro che non aveva rispettato il diritto di precedenza, il cui conducente, a seguito dell'impatto, decedeva, sul rilievo della irrilevanza, ai fini della causazione dell'esito letale, dell'inosservanza del limite di velocità).
Cass. civ. n. 1425/2023
Non risponde del delitto di omicidio colposo il gestore di un circuito motociclistico omologato per le gare sportive dalle competenti federazioni che abbia vigilato sulla corretta osservanza dei criteri di salvaguardia dell'incolumità degli atleti stabiliti dalle norme associative di dette federazioni. (Fattispecie relativa alla morte di un motociclista nel corso di una competizione, in conseguenza della uscita di pista in una curva, dotata di "zona neutra" di dimensioni conformi alle indicazioni regolamentari, rivelatasi in concreto insufficiente, per la dinamica del sinistro, a impedire l'esito letale, in cui la Corte ha precisato che il rispetto dei criteri di sicurezza stabiliti dalle norme associative FIA e CSAI può essere assunta a fonte di conoscenza dei generali parametri di diligenza e perizia per il gestore del circuito, non essendo esigibile alcun onere cautelare ulteriore).
Cass. civ. n. 16131/2022
Non equivale a rinuncia all'impugnazione la richiesta del Procuratore generale che, nel giudizio d'impugnazione proposto dal pubblico ministero, solleciti la conferma del provvedimento di assoluzione impugnato.
Cass. pen. n. 48632/2022
In tema di omicidio stradale, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della guida in stato di alterazione da stupefacenti, l'esito positivo dell'accertamento compiuto sui campioni biologici del conducente (nella specie, l'analisi delle urine) non è sufficiente a dimostrare l'attualità dello stato di alterazione, dovendo questo essere riscontrato da dati sintomatici della pregressa assunzione di sostanza drogante, rilevati al momento del fatto.
Cass. pen. n. 32889/2022
In tema di omicidio stradale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada.
Cass. pen. n. 13747/2022
In tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada.
Cass. pen. n. 37622/2021
In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo.
Cass. pen. n. 25767/2021
In tema di omicidio stradale, la circostanza aggravante prevista dall'art. 589-bis, comma sesto, cod. pen., non è integrata dall'essere il fatto commesso da persona con patente scaduta, non potendosi assimilare tale condizione a quella della patente sospesa o revocata di cui alla citata norma, stante il divieto di analogia in "malam partem".
Cass. pen. n. 24910/2021
In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, ricorre nel caso in cui sia stata accertata qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. (Fattispecie relativa all'investimento di un pedone da parte del conducente di un'autovettura, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che non aveva riconosciuto l'attenuante omettendo di valutare l'incidenza, sulla visibilità dello stato dei luoghi, della forte precipitazione in corso al momento del fatto).
Cass. pen. n. 35457/2021
In caso di condanna irrevocabile per il delitto di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, non aggravato dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, pronunciata prima della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2021 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1953, n. 87 in quanto interpretato nel senso della sua inapplicabilità alla sanzione della revoca della patente di guida disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, cod. strada - il giudice dell'esecuzione può sostituire detta sanzione con quella della sospensione della patente di guida, stante la sua natura sostanzialmente punitiva.
Cass. pen. n. 11479/2021
In tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta".
Cass. pen. n. 20091/2021
In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, è configurabile nel caso in cui sia accertato il concorso di colpa, anche minimo, della vittima. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva escluso la circostanza attenuante in questione, in riferimento all'omicidio colposo di un ciclista che viaggiando in prossimità del centro, e non del margine destro, della carreggiata, era stato investito da un'autovettura che, procedendo nello stesso senso di marcia, stava rientrando da un sorpasso effettuato in un tratto di strada curvilineo). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 16/01/2020)
Cass. pen. n. 15238/2020
In tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sussiste un rapporto di continuità normativa tra la circostanza oggettiva ad effetto speciale prevista dall'art. 589 cod. pen., formalmente abrogata dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, e l'autonoma fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 589-bis cod. pen., in quanto la predetta circostanza aggravante è stata pedissequamente riprodotta quale elemento costitutivo della nuova fattispecie incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, in virtù della predetta continuità normativa, la correttezza del raddoppio del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma sesto cod. pen. per il reato di omicidio colposo commesso sotto il vigore della previgente normativa).
Cass. pen. n. 13882/2020
In tema di omicidio stradale il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada.
Cass. pen. n. 16609/2019
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'applicazione della relativa circostanza attenuante ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, trattandosi di norma frutto di una scelta di politica criminale volta a temperare il più rigoroso trattamento sanzionatorio della novella che ha introdotto le norme in tema di omicidio stradale .
Cass. pen. n. 13587/2019
In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., non ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento della vittima perfettamente lecito e completamente estraneo al decorso causale dell'evento colposo. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso l'attenuante in relazione ad un tamponamento violento che aveva causato la morte di una persona che, munita di cintura di sicurezza, si trovava alla guida di un'autovettura ferma al semaforo rosso, escludendo che potesse considerarsi fattore concausale, cui rapportare la minore gravità della condotta, il tipo di autovettura della vittima – d'epoca e priva di "air bag", con telaio leggero e assetto estremamente basso – dotata, comunque, dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge per circolare).
Cass. pen. n. 13103/2019
In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, ricorre non solo nelle ipotesi costituite dal contributo concorrente fornito dalla vittima nella determinazione dell'evento, ma anche in ogni altra ipotesi che sia dipesa dalla condotta di altri conducenti e da altri fattori esterni da individuarsi di volta in volta.
Cass. pen. n. 29721/2017
Il reato di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.), introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 23 marzo 2016 n. 41, costituisce una figura autonoma di reato e non una fattispecie circostanziata del comune reato di omicidio colposo, la cui applicabilità come norma sopravvenuta più favorevole nel caso di cui al comma VII, (che prevede la riduzione fino alla metà della pena ordinaria della reclusione da due a sette anni “qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole”) non potrebbe tuttavia aver luogo nell'ipotesi che siano state riconosciute al colpevole le attenuanti generiche, valutate come equivalenti all'aggravante di cui all'allora vigente terzo comma dell'art. 589 c.p., giacché per effetto di tali attenuanti la pena minima applicabile sarebbe quella di mesi sei di reclusione, prevista per il reato non aggravato dal primo comma di detto ultimo articolo, mentre quella applicabile ai sensi del comma VII dell'art. 589 bis sarebbe quella di mesi otto.
Le fattispecie tipizzate negli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. (omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime), introdotti dall'art. 1 della legge 23 marzo 2016, n. 41, costituiscono fattispecie autonome e non ipotesi aggravate dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose