Art. 590 bis – Codice penale – Lesioni personali stradali gravi o gravissime

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53 bis, comma 2, lettera c), e 53 quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186 bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53 ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10899/2025

In tema di impugnazioni, sussiste l'interesse del sanitario a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione per non punibilità della sua condotta, connotata da colpa lieve, ex art. 3 d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nel caso in cui lo stesso sia finalizzato ad ottenere l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", collegandosi all'adozione di tali formule effetti più favorevoli, ex artt. 652 e 653 cod. proc. pen., nei giudizi risarcitori civili o amministrativi e nel giudizio disciplinare.

Cass. civ. n. 24097/2024

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022, per contrasto con gli artt. 3, 25, 27, 32, 97, 102, 106 e 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui prevede l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda o a quella del lavoro di pubblica utilità e delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa, non avendo il doppio grado di merito copertura costituzionale e corrispondendo l'inappellabilità delle sentenze concernenti fatti di modesta rilevanza a una scelta legislativa legittima, in quanto finalizzata a migliorare l'efficienza del sistema delle impugnazioni. (In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che le garanzie della giurisdizione risultano comunque assicurate nell'ambito del giudizio di primo grado e per effetto dello scrutinio di legittimità della sentenza, nonché, per la persona offesa, dalla facoltà di adire la giurisdizione civile a tutela dei propri diritti).

Cass. civ. n. 39526/2023

La causazione a una cliente di lesioni colpose anche gravi, avvenuta nello svolgimento dell'attività di parrucchiere, non è riconducibile, ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, né all'area degli infortuni sul lavoro, in assenza di un rapporto lavorativo con la parte lesa, né alla nozione di "colpa professionale", che rimanda ai soli esercenti di una delle professioni intellettuali previste e disciplinate dall'art. 2229 cod. civ., sicchè la competenza a giudicare spetta, in tal caso, al giudice di pace.

Cass. civ. n. 38464/2023

La definizione di "lavoratore" di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, richiede lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale ed è più ampia di quella prevista dall'art. 3 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, che si riferiva, invece, al "lavoratore subordinato" e alla "persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro" (art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626), sicchè, ai fini dell'applicazione delle norme incriminatrici previste nel citato d.lgs. n. 81 del 2008, rileva l'oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell'impresa, anche eventualmente a titolo di favore, nel luogo deputato e su richiesta dell'imprenditore. (Fattispecie relativa a infortunio sul luogo di lavoro causato dall'imprudente avviamento del motore di un veicolo da parte di un lavoratore, che, pur non risultando formalmente assunto, era addetto in modo stabile e abituale all'espletamento di mansioni tipiche dell'impresa).

Cass. civ. n. 38450/2023

Il reato di lesione come conseguenza di altro delitto è punibile a querela della persona offesa, atteso che il richiamo operato dall'art. 586 cod. pen. alle disposizioni dell'art. 590 cod. pen. non può intendersi effettuato soltanto "quoad poenam".

Cass. civ. n. 17644/2023

La misura di sicurezza della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria, anche in caso di archiviazione del procedimento, salvo che sia stata ritenuta l'insussistenza del fatto. (Fattispecie relativa al reato di lesioni colpose da accensione di fuochi ed esplosioni pericolose, in cui la Corte ha ritenuto legittima la confisca delle armi in sequestro disposta con il provvedimento di archiviazione per mancanza della condizione di procedibilità della querela).

Cass. civ. n. 15406/2023

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la redazione del documento di valutazione dei rischi effettuata da un professionista incaricato, dotato delle necessarie competenze e l'adozione delle prescritte misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui quest'ultimo possa rilevare la sussistenza di rischi ulteriori o l'inadeguatezza delle modalità di prevenzione di quelli già correttamente individuati, adoperando l'ordinaria diligenza, sulla base di competenze tecniche di diffusa conoscenza ovvero di regole di comune esperienza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna del datore di lavoro per le lesioni da ustione riportate da un lavoratore, attinto da schizzi di alluminio fuso, mentre eseguiva la "scorificazione" del metallo in fusione indossando guanti in pelle fino al polso, grembiule e pantaloni in cotone, occhiali senza calotta protettiva di viso e capo, nonostante il DVR non prevedesse, per l'esecuzione dell'operazione, l'utilizzo di indumenti "alluminizzati" termoprotettivi).

Cass. civ. n. 1940/2023

In tema di infortuni sul lavoro derivati dall'inosservanza delle regole per la realizzazione di ponteggi destinati all'esecuzione di "lavori in quota", integra la violazione dell'art. 136 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'omessa previsione di misure atte a garantire la stabilità del ponteggio in uso, senza che rilevi la quota o l'altezza dal suolo alle quali operano i lavoratori. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità del datore di lavoro per le gravi lesioni riportate da un operaio, impegnato in lavori edili in uno dei piani più bassi del ponteggio, a seguito della caduta determinata dal ribaltamento della struttura, non ancorata alla parete, né altrimenti stabilizzata, come prescritto dal piano di montaggio).

Cass. pen. n. 3148 del 22 gennaio 2015

Nel reato di lesioni personali colpose causate da un infortunio sul lavoro, la prescrizione inizia a decorrere dal momento dell'evento, non assumendo alcun rilievo la data di definitiva stabilizzazione dei postumi dell'incidente.

Cass. civ. n. 4968/2014

In tema di individuazione delle responsabilità penali all'interno delle strutture complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti solo se tali eventi siano il frutto di occasionali disfunzioni mentre, nel caso in cui siano determinati da difetti strutturali aziendali ovvero del processo produttivo, permane la responsabilità dei vertici aziendali. (In applicazione del principio la Corte ha riconosciuto la responsabilità del legale rappresentante della società, pur in presenza di una delega in materia di prevenzione sugli infortuni e sull'igiene del lavoro conferita ad altro componente del consiglio di amministrazione, in quanto le lesioni occorse al lavoratore erano dipese dalla violazione delle disposizioni antinfortunistiche afferenti un aspetto strutturale e permanente del processo produttivo, mai sottoposto ad adeguata considerazione e neanche considerato nel documento di valutazione dei rischi).

Cass. civ. n. 9459/2013

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, costituisce "posto di lavoro" anche lo spazio limitrofo ad un autocarro, che deve essere protetto al fine di evitare cadute pericolose di materiali in grado di arrecare lesioni al personale addetto alla movimentazione del carico. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del datore di lavoro, che aveva consentito di caricare su un autocarro, oltre il limite di sicurezza delle sponde, materiali che, fuoriuscendo travolgevano un dipendente).

Cass. civ. n. 4541/2013

In tema di colpa professionale medica, chirurgia maxillo-facciale, non connotata dall'urgenza ma finalizzata a migliorare l'aspetto fisico del paziente in funzione della sua vita di relazione oltre che a regolarne la postura dentale, il consenso informato del paziente esclude la colpa del sanitario solo se esso non si limiti alla semplice enumerazione dei possibili rischi ed alla prospettazione delle possibili scelte, ma investa non soltanto la mera riuscita dell'intervento ma anche il giudizio globale su come la persona risulterà all'esito di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto carente la motivazione assolutoria adottata dalla Corte d'Appello relativamente alla condotta di un chirurgo che, benché avesse concordato l'operazione di osteotomia mandibolare con altri specialisti su una paziente per eliminare l'eccessiva sporgenza degli incisivi superiori da cui la predetta era affetta, anziché sconsigliare l'intervento alla luce degli enormi rischi che esso comportava, vi procedeva ugualmente, provocando alla donna tumefazioni e gonfiori permanenti al viso, difficoltà respiratorie e perdita di sensibilità al labbro, così costringendola ad un ulteriore intervento riparatore a distanza di quattro anni).

Cass. civ. n. 2474/2010

Risponde di lesioni personali colpose il medico ospedaliero che, omettendo di effettuare i dovuti esami clinici, dimetta con la diagnosi errata di gastrite un paziente affetto da patologia tumorale, così prolungando per un tempo significativo le riscontrate alterazioni funzionali (nella specie, vomito, acuti dolori gastrici ed intestinali) ed uno stato di complessiva sofferenza, di natura fisica e morale, che favorivano un processo patologico che, se tempestivamente curato, sarebbe stato evitato o almeno contenuto.

Cass. civ. n. 39971/2009

In tema di circolazione stradale, il pedone che attraversi la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali è responsabile delle lesioni cagionate al conducente di un ciclomotore, caduto a causa del repentino attraversamento, nonostante procedesse a velocità moderata.

Cass. civ. n. 41029/2008

Integra il reato di lesioni colpose la condotta del conducente di un veicolo che investa un pedone in autostrada quando quest'ultimo già si trovi sulla carreggiata nel momento in cui l'agente abbia percepito la sua presenza, atteso che in tale situazione appare prevedibile la pur imprudente intenzione dello stesso pedone di attraversare la carreggiata ed è dunque dovere del conducente porre comunque in atto le manovre necessarie ad evitare il suo investimento. (In motivazione la Corte ha precisato che diversamente, qualora il pedone fosse stato fermo sulla piazzola di sosta, la particolare conformazione dell'autostrada quale sede destinata al traffico veloce avrebbe consentito legittimamente al conducente di escludere l'intenzione del pedone di attraversare la carreggiata, trattandosi di comportamento in tali condizioni non prevedibile).

Cass. civ. n. 37077/2008

Il medico che prescriva medicinali off label (cioè per finalità terapeutiche diverse da quelle che gli sono riconosciute ) e che non agisca in via del tutto sperimentale, risponde a titolo di colpa e non di dolo delle lesioni riportate dal paziente a causa della loro somministrazione, qualora non abbia compiuto un'attenta valutazione comparativa tra i benefici perseguiti ed i rischi connessi alla particolare utilizzazione del farmaco che era possibile prevedere sulla base della situazione clinica del paziente medesimo. (Fattispecie relativa alla prescrizione di un medicinale antiepilettico nell'ambito di un terapia relativa alla cura dell'obesità, in cui il medico, nell'aumentare il dosaggio del farmaco, aveva omesso di procedere ad adeguata attività di monitoraggio del paziente e di valutare le ragioni della mancanza di una reazione positiva ai dosaggi inferiori ).

Cass. civ. n. 35326/2008

In tema di responsabilità da sinistri stradali, gli organizzatori di corse automobilistiche (nella specie: "rally" di montagna) hanno l'obbligo giuridico di porre in essere tutte le cautele possibili onde evitare incidenti di gara, non potendo, in difetto, invocare il carattere intrinsecamente pericoloso della predetta attività, che soltanto con riguardo alle condotte dei partecipanti può dirsi non ispirata al comune concetto di prudenza.

Cass. civ. n. 33384/2008

In tema di lesioni colpose, la scelta degli interventi terapeutici, purchè tecnicamente validi, è rimessa alla discrezionalità del medico, cosicché la colpa di quest'ultimo, nell'ipotesi d'alternativa terapeutica, non può essere valutata con riguardo alla necessità della certezza del risultato, bensì in relazione all'osservanza delle regole di condotta proprie della professione che sono finalizzate alla prevenzione del rischio collegato all'opzione terapeutica eletta.

Cass. civ. n. 32423/2008

In tema di lesioni colpose provocate dalla somministrazione di farmaci, ai fini della sussistenza del consenso informato non basta comunicare al paziente il nome del prodotto che gli sarà somministrato accompagnato da generiche informazioni, occorrendo indicare gli eventuali effetti negativi della somministrazione, in modo da consentire una congrua valutazione del rapporto costi-benefici del trattamento, che tenga conto anche delle possibili conseguenze negative.

Cass. civ. n. 12348/2008

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto o di un contratto d'opera, non per questo viene meno la responsabilità del committente per gli infortuni subiti dal medesimo, atteso che il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica esclusivamente con riguardo ai rischi specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del prestatore d'opera. (Fattispecie in cui è stata affermata la responsabilità del committente per la mancata predisposizione nel cantiere, in cui era stato chiamato a prestare la propria attività il lavoratore autonomo infortunatosi, di un parapetto idoneo ad evitare cadute a chi operava in altezza).

Cass. civ. n. 7730/2008

In tema di lesioni personali colpose, la configurabilità della circostanza aggravante della violazione di norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che il rispetto di tali norme è imposto anche quando l'attività lavorativa venga prestata anche solo per amicizia, riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purchè detta prestazione sia stata posta in essere in un ambiente che possa definirsi di «lavoro». (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità del parroco per l'infortunio occorso ad un fedele impegnatosi volontariamente nell'approntamento della struttura deputata allo svolgimento della festa della parrocchia).

Cass. civ. n. 39623/2007

Il dirigente del servizio manutenzione strade del comune risponde del reato di lesioni colpose in merito alle lesioni riportate da un pedone in seguito alla caduta causata da una fenditura aperta nel manto stradale e non segnalata. (In motivazione la Corte ha evidenziato che il dirigente del servizio assume una specifica posizione di garanzia in ordine alla prevenzione di eventi di questo genere e che soltanto l'accertata impossibilità di procedere al controllo dell'esistenza di significative anomalie nelle sedi stradali percorse da pedoni lo libera da ogni responsabilità).

Cass. civ. n. 37642/2007

L'amministratore o il legale rappresentante di un ente pubblico o privato non può essere automaticamente ritenuto responsabile, a causa della carica ricoperta, di tutti gli eventi penalmente rilevanti verificatisi nella gestione dell'ente, qualora l'attività del medesimo sia stata preventivamente suddivisa in settori, ai cui preposti sia stata attribuita autonomia organizzativa e di esecuzione sufficienti a garantire il verificarsi di tali eventi. (Fattispecie avente ad oggetto l'esclusione della responsabilità per il reato di lesioni colpose da incidente stradale in capo al dirigente della manutenzione delle strade provinciali e statali di una Provincia in ordine al mancato intervento di rimozione di un tombino pericoloso dalla sede stradale, intervento ritenuto di competenza del preposto ad una delle zone in cui era stato suddiviso il servizio).

Cass. civ. n. 3448/2005

Integra il reato di lesioni colpose la condotta del chirurgo estetico che, successivamente all'intervento di mastoplastica additiva, abbia omesso di sottoporre la paziente ad adeguati controlli nel periodo post-operatorio, sottovalutando gli inconvenienti dalla stessa lamentati, intervenendo in modo intempestivo e con pratiche mediche non corrette (cosiddetto «squeezing»), nonostante l'evidente processo infiammatorio delle mammelle.

Cass. civ. n. 3444/2005

Risponde del delitto di lesioni colpose il responsabile del laboratorio di scienze di una università il quale, a conoscenza del funzionamento irregolare dell'apparecchio laser, privo di dispositivi di sicurezza, non abbia impedito ad uno studente (vittima delle lesioni) di provare a far funzionare la macchina, pur non essendo egli il tecnico specialista cui sarebbe spettato l'intervento di riparazione e di manutenzione.

Cass. civ. n. 40183/2004

In tema di colpa medica, nel caso di prestazioni di natura specialistica effettuate da chi sia in possesso di diploma di specializzazione, devono essere considerate ai fini della valutazione della condotta le condizioni generali e fondamentali proprie di un medico specialista nel relativo campo, per cui va richiesto con maggior rigore l'uso della massima prudenza e diligenza.

Cass. civ. n. 36760/2004

Integra il reato di lesioni colpose la condotta omissiva del responsabile dell'ufficio tecnico comunale nella attività di manutenzione di una strada sulla quale, per tale causa, si è verificato un incidente. (Nella fattispecie la Corte nell' escludere che l'addebito potesse essere ascritto al Consiglio comunale, ha affermato tale principio facendo riferimento all'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che distingue tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo degli enti locali, e compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuiti ai dirigenti, cui sono conferiti autonomi poteri di organizzazione delle risorse, strumentali e di controllo).

Cass. civ. n. 27861/2004

In tema di lesioni colpose, incombe al gestore di impianti sciistici l'obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore può andare incontro in caso di uscita dalla pista medesima, là dove la situazione dei luoghi renda probabile per conformazione naturale del percorso siffatta evenienza accidentale. (Nella fattispecie, la pista, battuta fino all'orlo, rendeva probabile, in mancanza di reti di protezione, lo scivolamento per il declivio al lato in caso di perdita di controllo da parte dello sciatore).

Cass. civ. n. 2286/2000

Nel caso di attività sportiva esplicantesi in esibizione-allenamento di arti marziali, i contendenti debbono usare particolare prudenza e diligenza per non travalicare i limiti connessi a siffatte modalità di pratica sportiva, caratterizzata da una minore carica agonistica, da un maggiore controllo delle manifestazioni di violenza agonistica e della velocità dei colpi, con specifico riferimento alla capacità ed esperienza dell'avversario ed ai mezzi di protezione in concreto utilizzati.

Cass. civ. n. 191/1997

In materia di infortunio sul lavoro, la circostanza del contemporaneo affidamento al direttore dei lavori in esecuzione in un cantiere di altro cantiere non costituisce valida giustificazione dell'abbandono di uno di essi che, comunque, resta affidato alle sue cure, potendosi alternare opportunamente nei due cantieri ed, in ogni caso, dovendo rappresentare a chi di ragione la necessità di essere messo in condizione di curare entrambi i cantieri o, qualora ciò sia impossibile, rifiutandosi di abbandonare uno di essi per non venire meno ai suoi fondamentali doveri di direzione, sorveglianza e cura degli aspetti sia tecnici che di prevenzione degli infortuni, con precise direttive circa lo svolgimento delle opere e la sicurezza dei lavoratori.

Cass. civ. n. 4968/1996

Nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo di imputazione siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa mossa nel caso in cui il giudice abbia affermato la responsabilità del prevenuto per un'ipotesi di colpa diversa da quella di colpa specifica contestata ma rientrante in quella di colpa generica. Ed infatti, il riferimento alla colpa generica, anche se seguito dall'indicazione di un determinato, specifico profilo di colpa, evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata sicché questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione dell'evento di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata. (Nella fattispecie, relativa al reato di lesioni colpose gravi in danno di un lavoratore, l'imputato aveva dedotto con il ricorso per cassazione la mancata corrispondenza tra l'accusa contestata e la decisione di merito per essere stata l'affermazione di responsabilità nei suoi confronti fondata sulla violazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 547 del 1955, che non gli era stata contestata, essendogli stati rimproverati altri specifici profili di colpa).

Cass. civ. n. 7024/1994

Nell'ambito di applicazione dell'art. 101 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, rientra anche il movimento che un veicolo compie all'interno di una piazzola di sosta per parcheggiare, o per altra ragione connessa alla sua funzione di mezzo di trasporto. Il concetto di «circolazione» è, infatti, comprensivo di ogni spostamento del veicolo per portarsi da un punto all'altro della sede stradale, per tale da intendersi, a mente dell'art. 2 del D.P.R. citato, il piano formato dalla carreggiata, dalle banchine, dai marciapiedi e dalle piste.

Cass. civ. n. 9627/1992

L'illecito sportivo presuppone la sussistenza del consenso dell'avente diritto. Esso ricorre quando la condotta lesiva, quale quella del diretto controllo del tiro del pallone, del tentativo di impossessarsene o di contenderlo all'avversario ovvero di introdursi nell'azione di gioco, sia finalisticamente inserita nel contesto di un'attività sportiva. In tema di lesioni cagionate nel corso di quest'ultima, allorquando venga posta a repentaglio coscientemente l'incolumità del giocatore — che legittimamente si attende dall'avversario un comportamento agonistico anche rude, ma non esorbitante dal dovere di lealtà fino a trasmodare nel disprezzo per l'altrui integrità fisica — si verifica il superamento del cosiddetto rischio consentito, con il conseguente profilarsi della responsabilità per dolo o per colpa. Il fatto è doloso ove la gara sia solo l'occasione dell'azione volta a cagionare lesioni, è colposo se innestato nello svolgimento dell'attività agonistica e dipendente dalla violazione di norme regolamentari. L'accertamento del rischio consentito è questione di fatto, da risolvere caso per caso, in relazione al tipo di pratica sportiva nonché, nell'ambito di questa, al tipo di attività agonistica. (La S.C. ha escluso il dolo — nel caso di specie — poiché il fatto lesivo ebbe a verificarsi nel corso di un'azione di gioco tesa ad impedire che l'avversario si proiettasse col pallone verso la rete avversaria, ma ha ritenuto la colpa, poiché il difensore commise fallo con un violento calcio, durante un incontro tra dilettanti).

Cass. civ. n. 6168/1989

Al fine di escludere la responsabilità per reati colposi dei soggetti obbligati ex art. 4 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 a garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro, non è sufficiente che tali soggetti impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza.

Cass. civ. n. 10229/1984

In tema di reato colposo contro la persona commesso con violazione delle norme del codice della strada, la semplice inosservanza di queste norme non comporta di per sé un giudizio di colpevolezza in ordine al reato stesso. Tuttavia, se la colpa è consistita proprio nell'inosservanza delle regole normative o di comportamento, concernenti la circolazione stradale e risulti sussistente un nesso di causalità tra la condotta colposa e l'evento, la fattispecie criminosa addebitata deve ritenersi perfettamente integra nei suoi elementi costitutivi. (Fattispecie in cui l'agente cagionava con la sua auto lesioni colpose ad un ciclista che lo precedeva, collidendo con la bicicletta, mentre ne effettuava il sorpasso che era vietato).

Cass. civ. n. 10210/1984

In tema di colpa professionale, è principio generale che la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività svolta (art. 1176 comma secondo c.c.). Tuttavia, anche in rapporto a tale criterio restrittivo, la condotta del professionista (nella specie, sanitario) può essere censurata, anche sotto il profilo della colpa lieve, quando l'errore sia frutto di negligenza, per l'omissione della più comune diligenza rapportata al grado medio di cultura e capacità professionale.

Cass. civ. n. 9526/1984

Qualora sia accertata, in caso di procedimento per reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme di comportamento sulla circolazione stradale, l'insussistenza di qualsiasi elemento di colpa nella condotta dell'agente, la formula assolutoria non può essere che quella per cui il fatto non costituisce reato.

Cass. civ. n. 1220/1983

In caso di lesioni da incidente stradale cagionato da veicolo affidato ad un'officina per le riparazioni, deve essere esclusa la responsabilità del proprietario; infatti, colui che assume l'incarico delle riparazioni ad un automezzo danneggiato, assume anche l'obbligazione di custodia della cosa da riparare per tutto il tempo durante il quale la cosa gli rimane affidata e pertanto risponde anche dei danni connessi all'inadempimento di tale obbligazione. (Fattispecie relativa ad incidente stradale occorso a motociclista schiantatosi contro autotreno parcheggiato senza segnalazioni, di notte e sulla pubblica via, davanti ad una officina).

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