Art. 593 ter – Codice penale – Interruzione di gravidanza non consensuale
Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.
La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave quest'ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 22442/2025
In tema di mezzi di prova, la nomina di un unico perito, in luogo di un collegio peritale, nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, pur contrastando con il disposto dell'art. 15, comma 1, legge 8 marzo 2017, n. 24, non dà luogo a nullità della perizia, in quanto non espressamente prevista, nè è causa della sua inutilizzabilità, essendo comminata tale sanzione con riguardo alle sole prove assunte in violazione di un divieto di legge, ma comporta l'assunzione della prova con modalità diverse da quelle previste "ex lege", non incidenti sul diritto di difesa o sul rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che tale inosservanza, potendo riflettersi sul grado di affidabilità della perizia, giustifica la censura della motivazione, nella parte in cui richiama il sapere scientifico introdotto dalla prova peritale e le conclusioni assunte dal perito, ove non siano chiare o adeguatamente approfondite).
Cass. civ. n. 50435/2023
L'esimente del costringimento fisico sussiste solo se l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge, confrontandosi con una forza assoluta, proveniente dalla condotta di un altro uomo, non contrastabile né aggirabile, di intensità tale da impedirgli altra scelta se non quella di assumere la condotta integrante il delitto. (Fattispecie in tema di omissione di soccorso in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la conforme decisione dei giudici di merito di condanna di un passeggero che si era limitato, senza particolare insistenza, a chiedere al conducente di fermare il veicolo e, ricevuta risposta negativa, non si era attivato nel contattare, anche in forma anonima, le autorità sanitarie e di polizia).
Cass. civ. n. 46453/2023
Il delitto di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma primo, n. 5, cod. pen., commesso in occasione della perpetrazione di quello di violenza sessuale di gruppo, di cui all'art. 608-octies cod. pen., integra, in ragione dell'unitarietà del fatto, un reato complesso circostanziato ai sensi dell'art. 84, primo comma, cod. pen., punibile con la pena dell'ergastolo.
Cass. civ. n. 47322/2022
Nel delitto di omissione di soccorso ricorre il dolo nel caso in cui l'agente, entrato in contatto materiale diretto attraverso gli organi sensoriali con la vittima di un incidente (nella specie, un operaio caduto dall'impalcatura sul luogo di lavoro), in evidente stato di sofferenza, ometta, pur in presenza di altre persone del pari astrattamente destinatarie del medesimo obbligo, di richiedere un soccorso immediato, allertando tempestivamente le competenti autorità sanitarie.
Cass. civ. n. 45719/2022
In tema di mezzi di prova, nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria (nella specie, per interruzione colposa di gravidanza), la nomina di un solo perito, anziché di un collegio, in violazione dell'art. 15, comma 1, legge 8 marzo 2017, n. 24, non è causa di nullità dell'elaborato peritale, in quanto non espressamente prevista, né incide sulla sua affidabilità, risultando esso comunque idoneo a offrire al giudice le conoscenze scientifiche necessarie per una compiuta valutazione dei fatti oggetto di giudizio.
Cass. civ. n. 42190/2021
Risponde del reato di omissione di soccorso il passeggero di un autoveicolo che, dopo l'investimento di un ciclista, si allontani dal luogo del sinistro senza aver verificato che la vittima necessiti di assistenza o che siano già stati attivati i soccorsi.
Cass. civ. n. 11703/2021
Il reato di procurato parto prematuro è integrato dalla condotta colposa che, comportando l'interruzione del normale e completo ciclo fisiologico della gravidanza, determini pericolo per la salute della gestante o del nascituro, senza che assuma rilevanza la distinzione tra parto prematuro e parto pretermine.
Cass. civ. n. 9049/2020
Si configura il delitto di omicidio colposo mediante omissione ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., e non quello, meno severamente sanzionato, di omissione di soccorso aggravato ai sensi dell'art. 593, comma terzo, cod. pen., qualora, in capo all'agente, ricorra, non già un generico obbligo di attivazione, ma una specifica posizione di garanzia avente fondamento in una legge extra-penale o in altra fonte, anche contrattuale, produttiva di obblighi giuridici, che gli attribuisca adeguati poteri per l'impedimento di eventi lesivi di altrui beni in ragione dell'incapacità del titolare di provvedervi autonomamente.
Cass. pen. n. 38200 del 23 agosto 2019
Mentre il delitto di omissione di soccorso sussiste, sotto il profilo dell'omesso avviso all'autorità, anche ove si accerti che l'assistenza sarebbe stata impossibile o inutile e deve escludersi solo se la persona da assistere sia già deceduta - per l'applicazione dell'art. 593, comma terzo, cod. pen., è necessario accertare il nesso causale tra omissione ed evento, alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, per cui la fattispecie è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo, ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.
Cass. civ. n. 12644/2016
Il reato di abbandono di persone minori o incapaci è in rapporto di specialità rispetto a quello di omissione di soccorso, in quanto, a differenza di quest'ultimo che punisce chiunque si trovi occasionalmente a contatto diretto con una persona in stato di pericolo, sanziona la violazione di uno specifico dovere giuridico di cura o di custodia, che incombe su determinate persone o categorie di persone, da cui derivi una situazione di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo.
Cass. civ. n. 18840/2013
Il delitto di omissione di soccorso sussiste, sotto il profilo dell'omesso avviso all'autorità, anche se si accerti che l'assistenza sarebbe stata impossibile o inutile, mentre esso è escluso solo se la persona da assistere sia già morta.
Cass. civ. n. 31466/2012
Il delitto di omicidio previsto dall'art. 575 cod. pen. non è compatibile con il reato di omissione di soccorso, in quanto l'evento letale già posto a carico dell'agente quale autore di un reato di danno non può essere addebitato allo stesso anche quale conseguenza di un reato di pericolo.
Cass. civ. n. 28005/2011
La fattispecie di omissione di atti d'ufficio è speciale rispetto a quella di omissione di soccorso.
Cass. civ. n. 29891/2008
l delitto di omissione di soccorso (art. 593 cod. pen.), avente natura di reato di pericolo, sussiste sotto il profilo dell'omesso avviso all'autorità anche se si accerti che l'assistenza sarebbe stata impossibile o inutile, mentre esso è escluso soltanto se la persona da assistere fosse già morta.
Cass. civ. n. 36608/2006
In tema di omissione di soccorso, lo stato di pericolo è elemento costitutivo delle diverse ipotesi di reato previste nel primo e secondo comma dell'art. 593 c.p. e in quest'ultima fattispecie — a differenza della prima nella quale il pericolo è «presunto» in presenza delle situazioni descritte — lo stato di pericolo deve essere accertato, in base agli elementi che caratterizzano il reato, con valutazione ex ante e non ex post sicché una volta ritenuto sussistente il pericolo a nulla rileva che allo stesso si sia egualmente potuto far fronte con interventi e mezzi diversi.
Cass. civ. n. 20480/2002
Per la configurabilità del delitto di omissione di soccorso (art. 593 c.p.) non è sufficiente la mera notizia che taluno versi in pericolo in luogo sottratto alla diretta percezione visiva dell'agente, ma occorre che sussista contatto materiale, attraverso gli organi sensoriali, tra quest'ultimo e la persona oggetto del ritrovamento.
Cass. civ. n. 13220/2000
Non è configurabile il delitto di omissione di soccorso, sotto il profilo del mancato avviso dell'autorità, quando il soggetto obbligato a tale adempimento, per la qualifica rivestita, sia egli stesso emanazione dell'autorità cui l'avviso può essere dato. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la sussistenza del reato in una ipotesi in cui durante un'operazione di polizia giudiziaria era stata, per colpa, cagionata la morte di un uomo e gli ufficiali di P.G. che vi avevano partecipato avevano omesso di segnalare immediatamente il fatto).
Cass. civ. n. 15194/1990
Il delitto di omissione di soccorso, in quanto reato di pericolo, sussiste sotto il profilo dell'omesso avviso all'autorità anche se si accerti che l'assistenza sarebbe stata impossibile o inutile, ed è escluso, sotto il profilo dell'omissione di soccorso, soltanto se la persona da assistere era già morta.
Cass. civ. n. 1955/1989
Il reato di omicidio quale conseguenza di altro delitto, di cui all'art. 586 c.p., non concorre con il reato di omissione di soccorso di cui all'art. 593 c.p., in quanto l'evento letale già posto a carico dell'agente quale autore di un reato di danno (art. 586 c.p.) non può essere addebitato allo stesso anche quale conseguenza di un reato di pericolo (art. 593 c.p.).
Cass. civ. n. 11148/1988
Il reato di omissione di soccorso è posto a carico del conducente di un autoveicolo, coinvolto in un incidente stradale, a prescindere dalla possibilità di intervento di terze persone.
Cass. civ. n. 11670/1987
Per la configurabilità del delitto di omissione di soccorso occorre che sussista un contatto materiale diretto, attraverso gli organi sensoriali, con l'oggetto del ritrovamento, onde la mera notizia che taluno sia in pericolo in luogo sottratto alla percezione visiva diretta dell'agente non è di per sé idonea ai fini della prospettabilità del reato.
Cass. civ. n. 4003/1978
Il reato di cui all'art. 593 c.p., trova applicazione nei confronti di chiunque sia stato informato che nelle immediate vicinanze vi sia una persona in pericolo (nella quale non è necessario «imbattersi» materialmente) e quindi anche nei confronti del medico libero professionista che, chiamato d'urgenza per soccorrere un uomo colpito da malore, si rifiuta di prestare soccorso all'ammalato.