Art. 627 – Codice penale – Sottrazione di cose comuni

[Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 20 a euro 206.

Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante [649].]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 23938/2006

La norma dell'art. 627 c.p. deve ritenersi applicabile a tutela della situazione di fatto qualificabile come possesso eo detenzione che può coincidere con il diritto di proprietà, ma che prescinde dallo stesso, ed il codetentore è il soggetto passivo del reato, titolare del diritto di querela.

Cass. civ. n. 2954/1996

Ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione di cose comuni, l'indicazione del «socio» fra i soggetti attivi del reato, contenuta nel primo comma dell'art. 627 c.p., deve essere intesa come riferita esclusivamente ai soci delle società di persone, in relazione alle quali è configurabile la comproprietà dei beni conferiti, ma non può essere estesa a quelli delle società di capitali, che sono dotate di personalità giuridica e costituiscono soggetto giuridico del tutto distinto dalle persone dei singoli partecipanti.

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