Art. 635 ter – Codice penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità , è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 26507/2024
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, aggravato dall'essere stato il fatto commesso con violenza anche sulle cose, in quanto reato complesso ex art. 84 cod. pen., assorbe il delitto di danneggiamento, aggravato dall'uso di violenza alla persona o di minaccia, nel caso in cui i fatti posti in essere non risultino sproporzionati rispetto alle esigenze correlate alla realizzazione del preteso diritto, determinandosi, in caso contrario, un concorso di reati.
Cass. civ. n. 5887/2024
Sussiste concorso materiale, e non assorbimento, tra il delitto di rapina e quello di danneggiamento, nel caso in cui l'alterazione, il deterioramento o la distruzione del luogo di custodia di un bene sia seguito dalla violenza alla persona, posto che solo il furto semplice, e non anche quello aggravato dalla violenza sulle cose, costituisce elemento costitutivo del delitto di rapina. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la contestazione dei reati di tentata rapina impropria e di danneggiamento a fronte della condotta di un imputato che, dopo avere infranto il deflettore di un'autovettura, tentava di impossessarsi di una sacca custodita al suo interno, non riuscendovi per l'intervento della persona offesa, nei cui confronti usava, poi, violenza onde assicurarsi l'impunità).
Cass. civ. n. 37146/2023
Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen., la condotta di danneggiamento mediante deterioramento del bene sottoposto a pignoramento è configurabile solo quando la cosa che ne costituisce oggetto sia ridotta in uno stato tale da esserne compromessa la funzionalità, sì da rendere necessaria, per il suo ripristino, un'attività non agevole. (Nella specie la Corte ha valutato assertivamente motivata la sentenza di appello, in relazione al ritenuto deterioramento dell'immobile pignorato, sul quale i ricorrenti avevano compiuto interventi di ristrutturazione per il cambio di destinazione d'uso in difformità dalla concessione edilizia, deprezzandone il valore).
Cass. civ. n. 8634/2018
Integra un'ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura della porta di ingresso di un'abitazione affacciata sulla pubblica via, a nulla rilevando che all'interno sia presente il proprietario, giacché questi non può esercitare alcuna vigilanza sulla porta stessa, costantemente affidata all'altrui senso di rispetto.
Cass. civ. n. 28360/2017
In tema di danneggiamento, sussiste continuità normativa tra la previgente fattispecie aggravata di cui all'art. 635, comma 2, n. 3, cod. pen., in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede o su beni destinati al pubblico servizio e utilità), e la nuova formulazione dell'art. 635, cod. pen., in quanto, detta circostanza aggravante, pur essendo ora elemento costitutivo del reato, rientra nel modello legale del tipo di illecito con riferimento sia alla previgente che all'attuale formulazione della norma. (In applicazione di questo principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato - che aveva eccepito la mancata contestazione della circostanza aggravante dell'art. 625, comma, n. 7, cod. pen. - avverso la sentenza di condanna per danneggiamento aggravato commesso mediante sversamento in un fiume di residui di lavorazione aziendale, con conseguente deterioramento delle acque e moria di pesci).
Cass. civ. n. 51438/2017
Integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura di un cancello di accesso ad un box/garage, poiché al suo interno non è presente il titolare, considerato che la "ratio" della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori della sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all'altrui senso di onestà e rispetto.
Cass. civ. n. 19447/2016
Il delitto di danneggiamento aggravato dall'essere il fatto commesso con violenza alla persona è assorbito in quello di lesioni personali aggravate quando il danneggiamento costituisce parte della progressione degli atti finalizzati a provocare le lesioni alla persona offesa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto assorbito il delitto di cui all'art. 635, comma secondo n. 1, cod. pen. in quello di tentate lesioni personali, aggravate dall'uso di un oggetto atto ad offendere, in relazione alla condotta di un'imputata che, gettando una torcia illuminata accesa in direzione della persona offesa, era riuscita a colpire la vittima sul petto, danneggiandole la giacca).
Cass. civ. n. 25707/2004
Integra il reato di cui all'art. 23 D.P.R. 29 marzo 1973, che punisce, ai sensi dell'art. 635, n. 3 c.p. chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali e di telecomunicazioni ed alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti, la condotta di utilizzazione abusiva del servizio telefonico, tramite la clonazione di numeri telefonici di utenti ignari, per inserirsi in un servizio auditel, attraverso trasmettitori non consentiti.
Cass. civ. n. 2889/2004
Il reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 635, secondo comma n. 3, c.p. può avere ad oggetto sia le cose mobili che le immobili, poiché l'ambito di applicazione della norma ha riguardo alla qualità, alla destinazione e alla condizione delle cose indicate nell'art. 625 n. 7 c.p.
Cass. civ. n. 36302/2003
In tema di danneggiamento, l'elemento oggettivo del reato consiste in una modificazione funzionale o strutturale della cosa, di talché, quando il danno prodotto è talmente esiguo da risultare irrilevante, va esclusa la sussistenza del reato.
Cass. civ. n. 36366/2003
Sussiste il reato di cui all'art. 635 c.p. quando l'azione di danneggiamento colpisce una cosa che per destinazione funzionale deve essere ritenuta in comproprietà con le persone offese che di fatto ne avevano il possesso ed il godimento. (Fattispecie relativa al danneggiamento di un portone d'ingresso che consentiva l'accesso in un androne di cui le persone offese avevano il possesso ed il godimento).
Cass. civ. n. 43899/2003
La distruzione della vegetazione spontanea di un fondale marino, conseguente all'abusivo esercizio della pesca a strascico, dà luogo alla configurabilità del reato di danneggiamento aggravato (art. 635, comma secondo, n. 3, c.p.), comportando la riduzione, se non la totale eliminazione, dell'attitudine del fondale stesso ad assolvere alla sua naturale funzione di habitat della fauna ittica.
Cass. civ. n. 47672/2003
In tema di danneggiamento, il diritto di querela spetta anche al titolare di un diritto di godimento sul bene danneggiato. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la legittimazione a proporre querela del conduttore dell'immobile e del convivente del proprietario dell'immobile).
Cass. civ. n. 49382/2003
In tema di danneggiamento, l'aggravante speciale configurata per il fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia (art. 635, secondo comma, n. 1, c.p.) sussiste in ogni caso nel quale vi sia stata contestualità tra l'azione di danneggiamento e la condotta violenta o minacciosa, anche quando la seconda non risulti strumentale alla realizzazione della prima. (In motivazione la Corte ha osservato che la ratio dell'aumento di pena e della procedibilità d'ufficio, che si connettono all'integrazione della circostanza, risiede nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nell'esecuzione del reato).
Cass. civ. n. 5134/2000
In tema di danneggiamento, il reato (art. 635 c.p.) sussiste — con riferimento all'elemento materiale — qualora sia stata cagionata la distruzione di un bene ovvero un deterioramento di una certa consistenza, dovendosi escludere solo nel caso di mancanza di danno strutturale o funzionale della cosa. In ordine all'esistenza del dolo non occorre il fine specifico di nuocere, essendo sufficiente la conoscenza e la volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibile (in tutto o in parte) la cosa altrui, senza alcuna rilevanza di movente o finalità. (Nella fattispecie la Corte ha precisato che la pretesa intenzione di «migliorare la cosa», cioè, di «abbattere per ricostruire» nel globale processo di formazione della volontà, rimane estranea alla struttura soggettiva del reato in esame).
Cass. civ. n. 13400/1998
In tema di danneggiamento, ai fini della integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 635, comma secondo, n. 5, c.p., non occorre che la condotta abbia ad oggetto una intera piantata di alberi, essendo sufficiente che siano danneggiati anche soltanto taluni degli elementi arborei che formano la piantata stessa, sempre che l'azione non riguardi esclusivamente una singola pianta. (Nella specie, il danneggiamento era consistito nel taglio di rami di alcuni alberi di fico).
Cass. civ. n. 76/1990
In tema di danneggiamento, l'aggravante speciale di cui all'art. 635 cpv. n. 1 del c.p. è configurabile quando la condotta minacciosa sia contestuale al fatto produttivo del danneggiamento, caratterizzandolo con maggiore pericolosità, senza che sia necessaria una relazione teleologica tra la condotta criminosa in esame ed il danneggiamento; la ratio dell'aggravamento della pena s'identifica pertanto nella maggiore pericolosità dimostrata nell'esecuzione del reato di danneggiamento.
Cass. civ. n. 10202/1988
I segnali radioelettrici destinati ad essere recepiti, via etere, sotto forma di immagini e suoni televisivi, costituiscono una energia avente valore economico, e come tale destinataria della tutela giuridica di cui all'art. 635 c.p. (Applicazione del principio in un caso in cui l'agente aveva deliberatamente reso inservibile il segnale originario di una emittente).
Cass. civ. n. 4102/1987
In caso di inquinamento di falde acquifere profonde costituenti risorse idriche pubbliche a cui chiunque può attingere mediante la costruzione di pozzi artesiani è ravvisabile il reato di danneggiamento, aggravato in considerazione della destinazione pubblica dell'acqua.
Cass. civ. n. 2202/1987
Sussiste l'elemento intenzionale del reato di danneggiamento, nella forma del dolo eventuale, nell'ipotesi in cui l'agente, mediante un colpo violento al viso, cagioni a taluno non solo lesioni personali, ma anche la rottura degli occhiali. Infatti, tale forma di dolo si configura quando l'agente si sia rappresentato, come probabile o possibile, anche un evento diverso da quello voluto e, ciò nonostante, abbia agito ugualmente accettando il rischio del suo verificarsi. Ne deriva che, in tal caso, non può farsi luogo all'applicazione dell'art. 83 c.p. (evento diverso da quello voluto dall'agente), in quanto l'ipotesi di responsabilità per colpa è configurabile allorquando l'evento diverso, anche se preveduto, non è voluto dall'agente.
Cass. civ. n. 13606/1986
L'effrazione e il deterioramento delle porte di accesso dei cinematografi integrano il reato di danneggiamento perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 635 c.p., poiché tali porte di accesso sono cose destinate a pubblica difesa, art. 635, secondo comma, n. 3 in relazione all'art. 625, n. 7, c.p., in quanto predisposte a difesa di pericoli per la incolumità delle persone (uscita di sicurezza) né importa che abbiano anche altra funzione (accesso alla sala) e che, come nella specie, al momento del fatto avessero altra destinazione (impedire l'accesso).
Cass. civ. n. 8088/1986
La serranda, la vetrina, la mostra di un locale in luogo pubblico o aperto al pubblico, che vengano danneggiate dalla condotta antigiuridica di terzi sono oggetto dell'art. 625, n. 7, c.p. tenuto conto della specifica destinazione di esse, per cui, in detta ipotesi, deve ritenersi sussistente il delitto di danneggiamento aggravato.
Cass. civ. n. 5908/1986
In tema di evasione, l'effrazione di cui al secondo comma dell'art. 385 c.p., non si identifica con il contenuto obiettivo del delitto di danneggiamento essendo, a differenza di questo, limitata e circoscritta ai fatti di violenza commessi sui mezzi materiali appositamente destinati o anche contingentemente impiegati, ad assicurare la custodia delle persone in stato di detenzione (mura, porte ecc.) per cui il danneggiamento di altri oggetti non costituisce effrazione nel senso dell'aggravante, ma separato delitto previsto dall'art. 635 c.p.
Cass. civ. n. 5560/1986
Per la configurabilità dell'aggravante speciale del delitto di danneggiamento ex art. 635, secondo comma, n. 1, c.p., costituita dal fatto commesso con violenza o minaccia, non è necessario che queste ultime costituiscano un mezzo per vincere l'altrui resistenza, ma è sufficiente che siano contestuali al fatto produttivo del danneggiamento, nel senso che il danneggiamento deve essere stato compiuto quando è ancora in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall'agente, anche se la stessa non sia finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del danneggiamento mediante l'intimidazione esercitata nei confronti del soggetto passivo. (Nella fattispecie questa corte ha ritenuto che l'esplosione di alcuni colpi di fucile contro l'abitazione del soggetto passivo non realizza un'ipotesi di concorso formale eterogeneo di reati quali quelli previsti dagli artt. 612 e 635, secondo comma, n. 1, c.p., ma soltanto un concorso apparente di norme, in cui più disposizioni sembrano adattarsi ad uno stesso fatto, ma una soltanto è quella applicabile, dal momento che tutti gli elementi contenuti nella fattispecie dell'art. 612 sono contenuti in quella dell'art. 635, secondo comma, n. 1, c.p., la quale a sua volta contiene in più l'elemento specializzante rappresentato dalla condotta tipica del danneggiamento semplice).
Cass. civ. n. 4126/1986
Ai fini dell'ipotesi aggravata del delitto di danneggiamento, deve intendersi edificio pubblico quello che — indipendentemente dal soggetto pubblico o privato che ne sia il proprietario — sia sede di un ufficio pubblico. (Nella specie: delegazione commerciale dell'Urss).
Cass. civ. n. 5849/1985
Il reato di danneggiamento può essere ravvisato anche nel cambiamento di destinazione pubblica del bene, per l'edificazione su di esso di un'opera illegittima.
Cass. civ. n. 2386/1985
L'elemento psicologico del delitto di danneggiamento si ravvisa nella coscienza e volontà di danneggiare e a nulla rilevano il movente o le finalità per le quali il fatto sia commesso. Il fatto sussiste anche quando l'azione sia posta in essere non al diretto scopo di provocare danno, bensì quale mezzo per conseguire uno scopo diverso. (Nella fattispecie si è ritenuto che esattamente la corte di merito abbia ravvisato il dolo eventuale del delitto di danneggiamento nel fatto di un imputato che, tentando di sfuggire in auto ai carabinieri, aveva danneggiato dei veicoli parcheggiati sulla pubblica via escludendo la colpa con previsione dell'evento configurabile quando l'evento si presenti come possibile e probabile, ma non sia dall'autore né voluto né considerato di sicuro accadimento).
Cass. civ. n. 2554/1983
Per escludere la sussistenza del delitto di danneggiamento non basta che il danno cagionato sia di modesta entità, ma è necessario che esso sia talmente esiguo da non poter integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa, ovvero un deterioramento di una certa consistenza ed evidenza. (Fattispecie relativa a recisione di filo di ferro che legava un cancello a un paletto).
Cass. civ. n. 11380/1982
In tema di reato di danneggiamento, il deturpamento o l'imbrattamento della cosa costituisce «deterioramento», qualora la restituzione della res in pristino stato non sia agevole. (Nella specie è stato ritenuto sussistente il reato previsto dall'art. 635 c.p., poiché la vernice a spruzzo, con la quale era stata imbrattata una saracinesca, era indelebile).
Cass. civ. n. 11278/1981
Costituisce danneggiamento aggravato dell'alveo di un fiume l'estrazione, dopo la sospensione del relativo provvedimento di autorizzazione, di materiali da fondi privati confinanti con l'alveo demaniale poiché è possibile modificare le caratteristiche del corso d'acqua operando sui terreni limitrofi.
Cass. civ. n. 5657/1981
Il delitto di danneggiamento può avere per oggetto cose mobili o immobili, anche nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 635 comma secondo, n. 3 c.p. in riferimento all'art. 625 n. 7; tale riferimento, infatti, vuol solo significare che si tratta di una aggravante comune ai due reati di danneggiamento e di furto, ma non limita l'applicazione dell'aggravante al solo danneggiamento delle cose mobili.
Cass. civ. n. 2992/1981
Per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 635 n. 5 c.p. occorre che le piante oggetto del danneggiamento siano state poste in opera dall'uomo e siano fruttifere, escludendosi le vegetazioni spontanee, a meno che le stesse non siano parte integrante di un bosco, di una selva o di una foresta.
Cass. civ. n. 9958/1980
Nel caso in cui la violenza alla persona o la minaccia non siano estranee o successive alla consumazione del reato di danneggiamento, ma poste in essere con la condotta prevista dall'art. 635 c.p., è configurabile il reato di danneggiamento aggravato, a norma del citato art. 635, comma secondo, n. 1 c.p. e non già il concorso del reato di violenza privata con quello di danneggiamento non aggravato.