Art. 639 – Codice penale – Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 309.
Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro.
Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate.
Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.
Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 22653/2025
Integra un autonomo delitto di invasione di terreni o edifici, ulteriore rispetto a quello originariamente realizzato, la condotta di chi, succeduto nel possesso abusivo di un immobile, non si limiti a riceverlo, ma si attivi, realizzandovi opere che producono un ulteriore rafforzamento, consolidamento o ampliamento dello stato di fatto lasciato dal dante causa. (Fattispecie in cui l'imputato, ricevuta in eredità da un prossimo congiunto una baracca, l'aveva consolidata e rifinita con varie opere edili ed aveva ampliato l'occupazione attraverso una recinzione delimitante l'area).
Cass. civ. n. 46709/2023
Il reato di arbitraria occupazione di area demaniale postula l'instaurazione di un rapporto di fatto illegittimo, che esclude in tutto o in parte quello preesistente del soggetto pubblico e dal quale il privato trae un qualsiasi profitto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse ritenersi legittimamente acquisita tramite alluvione, ex art. 941 cod. civ., la porzione di terreno prospiciente la riva di un fiume, trattandosi di bene appartenente al demanio necessario dello Stato, sottratto in assoluto alla proprietà privata, sicché la costruzione di opere su di esso costituiva occupazione arbitraria di fondo altrui). (Conf.: n. 865 del 1996,
Cass. civ. n. 11169/2023
La protrazione della permanenza della contravvenzione di abusiva occupazione di spazio demaniale, di cui all'art. 1161, comma primo, cod. nav., e del delitto di invasione di terreni demaniali, di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., deve ritenersi interrotta anche con l'esecuzione di un sequestro, per effetto del quale vengono meno la disponibilità e la concreta utilizzabilità dell'area illecitamente occupata o invasa.
Cass. civ. n. 37482/2019
Le ipotesi di cui all'art. 639, comma secondo, cod. pen. costituiscono circostanze aggravanti del delitto di cui al comma primo del medesimo articolo, in quanto a quest'ultimo comma rinviano per la descrizione della condotta, limitandosi a integrarla e puntualizzarla attraverso la previsione di un oggetto materiale specifico (immobile, mezzi di trasporto pubblici o privati o bene di interesse storico o artistico) che nell'ipotesi base è, invece, un qualsiasi bene mobile caratterizzato dalla sola altruità.
Cass. civ. n. 16363/2019
Il delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. ha natura permanente, atteso che l'offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l'invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto, sicché è preclusa, sino a quando la permanenza non sia cessata, l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa.
Cass. civ. n. 29018/2018
Risponde del delitto di cui all'art. 639, comma secondo, cod. pen. chi, dopo aver rovistato tra i rifiuti per asportarne parte di suo interesse, abbia abbandonato il resto sulla pubblica via imbrattando conseguentemente il suolo pubblico.
Cass. civ. n. 5828/2013
Costituisce condotta di “imbrattamento”, penalmente sanzionabile ai sensi dell’art. 639 c.p., anche quella che sia consistita nello sputare ripetutamente sulla vetrina di un esercizio commerciale.
Cass. civ. n. 2026/2004
Il delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639 c.p. ha natura permanente, atteso che l'offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l'invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto.
Cass. civ. n. 14799/2003
La sola consapevolezza della illegittimità dell'invasione di un altrui bene immobile non vale, di per sé, a rendere configurabile il dolo specifico richiesto per la sussistenza del reato di cui all'art. 633 c.p., caratterizzato dalla finalità di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto, non potendosi, in particolare confondere — nel caso di beni demaniali, per i quali il reato è perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 639 bis c.p. — l'elemento soggettivo richiesto per la fattispecie criminosa con quello sufficiente per l'illecito amministrativo dell'omesso pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.
Cass. civ. n. 22370/2002
Il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p. si distingue, sotto il profilo del «deterioramento», da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 c.p. perché mentre il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa, il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della res il cui aspetto originario, quindi, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che fosse qualificabile come danneggiamento lo sfregio, mediante uso di una chiave, della carrozzeria di un'autovettura, siccome costituente non una semplice alterazione estetica, facilmente rimuovibile con una ripulitura, ma una lesione non temporanea o superficiale dell'integrità del veicolo, in quanto inidonea a diminuire immediatamente la protezione del medesimo dai fenomeni atmosferici e di ossidazione).
Cass. civ. n. 11756/2000
La condotta consistente nell'imbrattare o deturpare i muri di una abitazione con scritte a vernice è inquadrabile nella fattispecie criminosa prevista dall'art. 639 c.p. e non in quella di cui all'art. 635 c.p. (Danneggiamento), mancando un'immanenza, almeno relativa, degli effetti dannosi sul bene deteriorato, sempre che possa comunque ripristinarsi, senza particolari difficoltà, l'aspetto e il valore originario del bene medesimo. (Nella fattispecie la Corte, pur riconoscendo che la ripulitura dei muri dalle scritte aveva richiesto una ritinteggiatura completa, ha ritenuto tuttavia l'alterazione del bene solo temporanea e superficiale, per quanto costoso sia risultato l'intervento di restauro).
Cass. civ. n. 20/1972
L'ipotesi criminosa prevista dall'art. 639 codice penale, che costituisce una forma lievissima di quella prevista dall'art. 635 stesso codice, tende alla tutela della proprietà e più precisamente ad evitare una menomazione della situazione patrimoniale del soggetto passivo attraverso il deturpamento o l'imbrattamento di una cosa che gli appartiene; invece col disposto dell'art. 663 c.p. si è inteso punire la violazione di una specifica limitazione che il legislatore ha posto all'attività privata a tutela dell'attività di polizia della pubblica autorità. Pertanto, nel caso che sui muri esterni di un edificio siano vergate delle scritte con vernice, sussiste concorso formale dei due predetti reati.