Art. 165 – Codice penale – Obblighi del condannato

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno [c.p.p. 538, 539]; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.

Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322 quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.

Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis, nonché agli articoli 582 e 583 quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624 bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 39778/2025

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice che intenda subordinare il beneficio al pagamento di una provvisionale, è tenuto a motivare, sommariamente, sulla possibilità del condannato di adempiere, qualora siano stati addotti da questo, o emergano dagli atti, elementi concreti che possano far dubitare della sua capacità economica. (Nella specie, la Corte ha censurato la decisione della corte territoriale che aveva omesso di motivare riguardo alla possibilità dell'imputato di adempiere al pagamento del risarcimento del danno liquidato, nonostante la documentata ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello Stato).

Cass. civ. n. 30237/2025

In tema di sospensione condizionale della pena, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in assenza di impugnazione, sul punto, della parte pubblica, modifica in senso peggiorativo le modalità di applicazione del già concesso beneficio, subordinandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. (Fattispecie in cui la sospensione condizionale era stata concessa dal primo giudice a persona che, in precedenza, ne aveva già fruito).

Cass. civ. n. 26165/2025

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, nel subordinare la concessione del beneficio al risarcimento del danno, non deve accertare preventivamente le condizioni economiche dell'imputato, ma è tenuto ad effettuare un motivato apprezzamento delle stesse, nel caso in cui emergano dagli atti elementi che inducono a dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta o in quello in cui detti elementi siano forniti dalla parte interessata in vista della decisione.

Cass. civ. n. 7518/2025

Il giudice dell'esecuzione può procedere alla revoca della condizione alla quale il giudice della cognizione ha subordinato, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena solo su istanza di parte, trattandosi di provvedimento non rientrante nel novero di quelli, tassativamente previsti, dei quali è prevista l'adozione d'ufficio.

Cass. civ. n. 6842/2025

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza del termine di cinque anni previsto dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza.

Cass. civ. n. 28727/2024

In tema di reati edilizi, nel caso in cui il giudice abbia omesso di fissare il termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo, cui abbia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, trova applicazione quello di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, stabilito dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Cass. civ. n. 27151/2024

La persona offesa costituitasi parte civile nel processo di cognizione è legittimata a partecipare all'incidente di esecuzione promosso dal pubblico ministero per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena conseguente al mancato adempimento degli obblighi risarcitori, trattandosi di soggetto "interessato", nei termini di cui all'art. 666, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la parte civile, in quanto direttamente coinvolta, è altresì in grado di fornire informazioni, anche "in favor", in ordine all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria).

Cass. civ. n. 20761/2024

In tema di reati edilizi, non dà luogo ad illegalità della pena, deducibile dinanzi al giudice dell'esecuzione in caso di irrevocabilità della sentenza, la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive e alla remissione in pristino dello stato dei luoghi, disposta nei confronti dell'esecutore materiale dei lavori che non abbia più la materiale disponibilità del bene, trattandosi di istituto previsto e disciplinato dall'ordinamento. (Fattispecie in cui la Corte ha valutato immune da censure la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto che la prospettata impossibilità tecnica di demolire il manufatto abusivo avrebbe potuto e dovuto essere dedotta nel giudizio di merito).

Cass. civ. n. 20317/2024

Il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato.

Cass. civ. n. 6017/2024

L'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta altresì l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, sicché di questa deve tenersi conto, ex art. 165, comma secondo, cod. pen., anche ai fini della necessità di subordinare l'ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen.

Cass. civ. n. 51734/2023

Nel giudizio di legittimità, la parte civile non è legittimata a costituirsi ed interloquire in ordine alla revoca di diritto della sospensione condizionale della pena ed all'omessa applicazione del beneficio in relazione al reato "sub iudice", non investendo tali statuizioni l'azione civile e gli interessi civili, sicché non ha diritto alla refusione delle spese processuali.

Cass. civ. n. 39785/2023

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse nel caso in cui dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'impossibilità di adempimento dell'obbligo risarcitorio, poiché l'imputato non aveva segnalato nulla in merito alle sue scarse disponibilità economiche, ma si era limitato a un generico riferimento all'attività lavorativa svolta, comunque retribuita).

Cass. civ. n. 38431/2023

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (Fattispecie in cui l'imputato non aveva fornito idonei elementi di valutazione da cui desumere l'eventuale impossibilità di adempiere al risarcimento del danno, limitandosi ad affermare genericamente la propria incapacità economica).

Cass. civ. n. 36378/2023

La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena postula che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante che la seconda sentenza fosse stata pronunciata a seguito di annullamento con rinvio, rideterminando il solo trattamento sanzionatorio e che l'accertamento della responsabilità fosse stato effettuato con sentenza di data antecedente a quella revocanda).

Cass. civ. n. 36377/2023

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento dello stesso nel termine entro cui l'imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca, "ex iure", del beneficio, non rilevando le vicende dell'obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere.

Cass. civ. n. 32939/2023

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può subordinare tale beneficio al risarcimento del danno solo quando vi sia stata la costituzione di parte civile, in quanto il risarcimento, come l'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato, riguarda il solo danno civile.

Cass. civ. n. 19605/2023

In tema di patteggiamento, il giudice, nel ratificare l'accordo intervenuto tra le parti, non può alterarne il contenuto, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo rimasto estraneo alla pattuizione, posto che, ove reputi l'imputato immeritevole del beneficio, in assenza del previo adempimento dell'obbligo a suo carico, non ha alcuna alternativa rispetto al rigetto dell'istanza. (Fattispecie in cui si è ritenuto che l'operatività del beneficio sospensivo non potesse essere subordinata alla demolizione delle opere abusivamente realizzate, con conseguente annullamento senza rinvio della decisione che aveva alterato l'accordo "inter partes").

Cass. civ. n. 5494/2023

In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, alla cui esecuzione è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso per più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, non diviene ineseguibile per effetto dell'estinzione per prescrizione della frazione di pena ascrivibile ad uno dei reati.

Cass. civ. n. 1436/2023

Il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione che aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale al pagamento di una provvisionale, omettendo di valutare la condizione reddituale sulla cui base l'imputato era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato).

Cass. civ. n. 3553/2014

L'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, con la conseguenza che di questa deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 165, comma secondo, c.p., anche ai fini della necessità di subordinare la ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, c.p..

Cass. civ. n. 4723/2011

La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata in mancanza di opposizione del condannato la sospensione condizionale della pena, partecipa della natura afflittiva propria delle sanzioni e, pertanto, può essere sì destinata in favore di ente diverso dalla P.A., ed eventualmente anche in favore di una "onlus" o di altra organizzazione di volontariato, ma pur sempre nel quadro di una delega o concessione di esercizio da parte della pubblica amministrazione.

Cass. civ. n. 6314/2010

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena per inadempimento dell'obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell'esecuzione non può limitarsi alla semplice presa d'atto dell'inadempienza del condannato, ma deve anche procedere a una verifica dell'esigibilità della prestazione stessa, una volta compiuta la quale in termini positivi, deve valutare il grado di collaborazione prestato dal condannato per soddisfare l'obbligo cui sia stato subordinato il beneficio. (Nella specie, si è ritenuta legittima la revoca della sospensione condizionale, sul rilievo che la prestazione di un lavoro di pubblica utilità in favore del Comune per quattro mesi e per sei ore al giorno costituisse oggetto di un obbligo specificamente determinato e quindi esigibile, tanto più che l'ente pubblico aveva stipulato la convenzione prevista dal D.M. 26 marzo 2001 e che il condannato non aveva addotto alcuna causa di giustificazione a sostegno della sua inattività).

Cass. civ. n. 32649/2009

La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata in mancanza di opposizione del condannato la sospensione condizionale della pena, pur non rivestendo natura di sanzione penale, ha contenuto afflittivo e, pertanto, nel caso di revoca del beneficio per il parziale inadempimento della prestazione, occorre tener conto nella determinazione della pena da scontare delle prestazioni adempiute e delle restrizioni subite dal condannato, con un giudizio analogo a quello svolto per l'affidamento in prova al servizio sociale o la liberazione condizionale.
La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata in mancanza di opposizione del condannato la sospensione condizionale della pena, ha una durata massima di sei mesi (ventisei settimane) e deve essere svolta prestando sei ore di lavoro settimanali e, quindi, per una durata complessiva non superiore alle centocinquantasei ore, salvo che il condannato chieda lo svolgimento della prestazione per una durata giornaliera superiore, che non può comunque eccedere le otto ore, in modo da abbreviarne i tempi di esecuzione. (In motivazione, la S.C. ha affermato che la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività prevista dall'art. 165, comma primo, c.p. ha una durata definita a settimane e a mesi secondo il calendario comune, fermo restando che, a richiesta del condannato, può essere esaurita con modalità concentrate in un intervallo temporale effettivo diverso).

Cass. civ. n. 28065/2007

La subordinazione della sospensione condizionale della pena all'espletamento di un'attività non retribuita a favore della collettività con fissazione del termine di espletamento non decorrente dalla data della sentenza irrevocabile, ma dal momento antecedente (nella specie, a distanza di pochi mesi dalla decisione), è illegittima, in quanto vanifica di fatto il diritto a proporre utile impugnazione.

Cass. civ. n. 36769/2004

Nel concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al versamento di una provvisionale, ben può il giudice fissare un termine per il pagamento anteriore alla data di passaggio in giudicato della sentenza, giacché l'adempimento di un obbligo immediatamente esecutivo ex art 540, comma secondo c.p.p. ha fondamento nell'art. 165 c.p., che prevede le attività che l'imputato può porre in essere per eliminare o limitare le conseguenze dannose o pericolose del reato al fine di pervenire, anche con questo mezzo, ad un rapido soddisfacimento dei diritti della persona danneggiata dal reato.

Cass. civ. n. 32706/2004

In tema di costruzioni edilizie abusive, grava sul soggetto condannato la prova della impossibilità di adempimento, per cause allo stesso non imputabili, della demolizione del manufatto abusivo ordinata con la sentenza di condanna ed alla quale sia subordinata la sospensione condizionale della pena, atteso che compete al giudice dell'esecuzione la sola valutazione sull'adempimento e sulla esistenza o meno di cause che lo abbiano reso impossibile al momento della scadenza dell'adempimento stesso.

Cass. civ. n. 20378/2004

In tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo di demolizione dell'immobile abusivo - cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Infatti, il termine per l'adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l'obbligo condizionante.

Cass. civ. n. 713/2004

È manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 c.p. nella parte in cui non esclude che l'esercizio da parte del giudice della facoltà di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma accordata a titolo di risarcimento del danno possa fondarsi su considerazioni afferenti le condizioni economiche e sociali dell'imputato, in quanto il giudice della cognizione non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell'imputato, trovando la verifica della concreta possibilità del condannato di fare fronte a tale onere la sua realizzazione soltanto in sede esecutiva.

Cass. civ. n. 35501/2003

In tema di gestione dei rifiuti, anche dopo la entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, che ha sostituito il D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, il giudice, con la sentenza di condanna, può subordinare la sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose nascenti dal reato, con la unica precisazione che in caso di inquinamento o di pericolo concreto ed attuale di inquinamento di un sito la sospensione condizionale della pena potrà essere subordinata alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti e proceduralizzati dall'art. 17 dello stesso decreto n. 22, stante la espressa previsione contenuta nel successivo art. 51 bis; per gli altri reati previsti dal decreto n. 22, strutturalmente diversi, anche se talvolta prodromici, da quello di inquinamento di un sito, il giudice può applicare la previsione codicistica di cui all'art. 165, e quindi subordinare il beneficio alla eliminazione delle conseguenze secondo le modalità da lui stesso stabilite nella sentenza di condanna.

Cass. civ. n. 33934/2002

Esiste una sostanziale diversità di funzione tra l'ordine di demolizione di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985 ed il potere di subordinare la sospensione della pena alla demolizione dell'opera, quale condizione prevista dall'art. 165 c.p., sebbene per lo più tali istituti vengano tra loro coordinati. Il primo è una sanzione accessoria tipicamente amministrativa rimessa all'autorità giudiziaria penale; il secondo costituisce un obbligo ripristinatorio che si pone quale condizione al godimento del beneficio, che il giudice può imporre indipendentemente dall'inflizione dell'anzidetta sanzione accessoria. (Mass. redaz.).

Cass. civ. n. 5302/2001

La revoca della sospensione condizionale della pena, per inosservanza di obblighi imposti, a norma dell'art. 165 c.p., con la sentenza di condanna (nella specie, demolizione del manufatto abusivo), opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità, sicché il giudice dell'esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, nel disporla, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dall'inesistenza di cause che lo rendano impossibile.

Cass. civ. n. 5217/2000

In caso di omessa specificazione, da parte del giudice, del termine entro il quale gli obblighi cui sia stata eventualmente subordinata la sospensione condizionale della pena devono essere adempiuti, la sua individuazione dipende dalla natura e dalla specie degli obblighi stessi, non potendosi stabilire un criterio che abbia validità universale. (Nella specie, in cui la sospensione condizionale era stata subordinata all'adempimento dell'obbligazione di pagare gli assegni mensili di mantenimento per i figli minori, la S.C. ha ritenuto che il termine coincidesse con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, anche in considerazione del fatto che l'obbligo imposto dal giudice penale non aveva contenuto nuovo e autonomo rispetto a quello fissato dal giudice civile in sede di separazione consensuale dei coniugi e che il relativo termine era già scaduto, sicché non sarebbe stata possibile una sua rimodulazione o dilazione da parte del giudice penale, sia pure al limitato fine dell'operatività della sospensione condizionale).

Cass. civ. n. 4086/2000

È legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusivamente costruita ed al ripristino dello stato dei luoghi, in quanto costituisce applicazione dell'articolo 165 c.p., il quale prevede la subordinazione del beneficio della eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Cass. civ. n. 2684/2000

Agli effetti di quanto previsto dall'art. 165 c.p., in tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla eliminazione delle conseguenze del reato, rientra tra le disposizioni atte ad eliminare le conseguenze dannose del reato di truffa avente ad oggetto titoli di credito, quella di ordinare all'imputato di sollevare la parte offesa dall'obbligo cartolare. Tale disposizione può essere impartita dal giudice anche in mancanza di una richiesta in tal senso della parte civile.

Cass. civ. n. 2322/1999

Ove l'imputato nel formulare la richiesta di patteggiamento si sia avvalso della facoltà di subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena, la previsione dell'intervento del giudice per il controllo della legittimità dell'accordo intervenuto fra le parti si esplica nel senso della verifica della concedibilità del beneficio, al cui esito negativo segue il rigetto della richiesta stessa. La subordinazione di esso a determinati obblighi comporta una inammissibile variazione unilaterale dei termini dell'accordo originario, che fa venire meno la base consensuale su cui questo si basa. (Nella specie la Corte ha affermato che il giudice che subordini la sospensione all'obbligo di demolire l'opera abusiva esorbita dai poteri concessigli dall'art. 444, comma 3, c.p.p.).

Cass. civ. n. 10309/1998

Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile: perché proprio l'art. 165 c.p. prevede che la sospensione della pena può essere subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e perché non può esservi dubbio che il manufatto abusivamente realizzato costituisca conseguenza del reato edilizio dannosa per l'assetto del territorio.

Cass. civ. n. 2927/1998

Il reato di danneggiamento di cosa d'arte, di cui all'art. 59 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, rientra tra i casi che l'art. 165 c.p., primo comma, seconda parte, eccettua dal potere del giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna. Ciò in quanto il citato art. 59 pone a carico del trasgressore l'esecuzione di quei lavori che il Ministero per i beni culturali ed ambientali riterrà di prescrivergli per riparare i danni da lui prodotti alla cosa; quando la riduzione in pristino non sia possibile, il trasgressore è tenuto a corrispondere una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subito, secondo un apposito procedimento.

Cass. civ. n. 2543/1997

Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità dalla stessa, legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile.

Cass. civ. n. 1427/1997

Nell'ipotesi in cui il giudice con la sentenza di condanna conceda la sospensione condizionale della pena, subordinandone l'efficacia all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato entro un preciso termine, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, il trascorrere infruttuoso di detto limite temporale comporta il venire meno del beneficio. Qualora l'imputato abbia presentato ricorso per cassazione, il passaggio in giudicato avviene nel giorno in cui la Corte decide sull'impugnazione medesima, non essendo prevista alcuna notifica di questo provvedimento.

Cass. civ. n. 141/1997

In caso di condanna per reati in materia urbanistica il giudice penale può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo, ma deve accertare che l'imputato sia giuridicamente nella condizione di poter eseguire la demolizione, e cioè che la pubblica amministrazione non abbia già adottato i provvedimenti previsti dall'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, acquisito l'immobile e l'area di sedime al patrimonio del comune.

Cass. civ. n. 12263/1995

In tema di reati edilizi, la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'esecuzione della demolizione da parte del condannato non è legittima, poiché: 1) il legislatore ha disciplinato la materia delle sanzioni amministrative in modo autonomo, conferendo al giudice ordinario un ruolo di mera supplenza, e lasciando intatta in capo all'amministrazione, nel cui patrimonio è acquisito il bene, ogni decisione definitiva sulla destinazione del medesimo, che può anche essere utilizzato per prevalenti interessi pubblici; 2) non è vero che a seguito dell'intervento dell'A.G. la pubblica amministrazione perda il potere di iniziativa poiché tale limitazione dei poteri del consiglio comunale non trova riscontro nell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47; 3) ogni volta che il legislatore ha voluto conferire al giudice penale un potere più penetrante lo ha detto espressamente, come nel caso di confisca conseguente a lottizzazione abusiva (art. 19); 4) l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, nel prevedere, per gli abusi commessi dai condannati per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., la confisca - da eseguire attraverso l'acquisizione al patrimonio indisponibile del comune - dimostra che, se il legislatore ha dato prevalenza alla pubblica amministrazione per un caso ritenuto di particolare gravità, non ha attribuito prevalenza con riferimento al potere di eseguire demolizioni alla giurisdizione ordinaria per le ipotesi comuni di reato edilizio; conferma ulteriore si desume dalla sospensione dell'azione penale fino alla decisione dei ricorsi innanzi alla giurisdizione amministrativa (art. 22 legge 47/85, come modificato dall'art. 7 D.L. 400/95).

Cass. civ. n. 11203/1995

Dimostrata la natura giuridica di sanzione amministrativa dell'ordine di rimessione in pristino, proprio per la sua autonomia è possibile ammettere la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla sua esecuzione in base all'art. 165 c.p. e, nel contempo, in virtù dei principi generali in tema di sanatoria e della finalità della sanzione di apprestare un recupero ambientale in una visione sostanziale della tutela dei beni, affermare la rilevanza dell'autorizzazione in sanatoria, purché legittima, valida ed efficace.

Cass. civ. n. 8087/1994

In materia edilizia, il giudice, nel pronunciare condanna per il reato di cui all'art. 20, lett. b), L. 28 febbraio 1985, n. 47, ben può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, atteso che l'art. 165 c.p. prevede che la sospensione della pena può essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e non essendovi dubbio che il manufatto abusivamente realizzato costituisce conseguenza del reato edilizio dannosa per l'assetto del territorio.

Cass. civ. n. 3944/1994

Nell'ipotesi di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di determinati obblighi, l'inosservanza di questi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo il soggetto allegare la comprovata assoluta impossibilità dell'adempimento e dovendo il giudice valutare in tale caso la sussistenza di essa.

Cass. civ. n. 9735/1993

L'ordine di demolizione non può mai essere disposto per le violazioni dell'art. 20, lett. a), L. n. 47 del 1985, poiché l'art. 7 della stessa legge menziona esclusivamente i casi disciplinati dall'art. 17, lett. a), L. 28 gennaio 1977, n. 10 trasfusi con modifica nelle lettere b), c) dell'art. 20, L. n. 47 citata. Né è applicabile l'art. 165 c.p., circa l'eliminazione delle conseguenze pericolose del reato, poiché la materia è disciplinata autonomamente. L'art. 7 citato ha cioè una sua regolamentazione e rientra nella eccezione, prevista dall'art. 165 stesso, che esclude il caso in cui «la legge disponga altrimenti».

Cass. civ. n. 3010/1993

Ai sensi del comma secondo dell'art. 444 c.p.p. in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti al giudice non è dato decidere sulla domanda della parte civile, sicché non può esservi in quella sede né quantificazione del danno né assegnazione di provvisionale, dovendosi il giudice limitare al regolamento delle spese processuali concernenti la parte civile costituita, giusta la sentenza 12 ottobre 1990 n. 443 della Corte costituzionale. Per il principio di specialità, la previsione di cui al richiamato comma secondo dell'art. 444 prevale rispetto alla possibilità di far ricorso al disposto dell'art. 165 c.p.; conseguentemente deve ritenersi illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena applicata a seguito di «patteggiamento» al pagamento di una provvisionale a titolo di risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

Cass. civ. n. 1585/1993

In materia paesaggistica, l'ordine di rimessione in ripristino dello stato originario dei luoghi ha struttura ed effetti completamente diversi da quello di demolizione, previsto nel campo edilizio dall'art. 7 L. 28 febbraio 1985, n. 47. Il primo deve essere sempre disposto con la sentenza di condanna; il secondo soltanto nel caso di inerzia della P.A. Il contenuto dell'ordine di ripristino poi è molto ampio e complesso e può non coincidere con quello impartito dalla P.A. (art. 15 L. 29 giugno 1939, n. 1497), la quale, nella sede paesistica ha facoltà o di imporre soltanto la demolizione (e quindi nessun'altra opera alternativa) ovvero di chiedere il semplice pagamento di una indennità. In campo edilizio invece l'ordine del giudice e quello della P.A. hanno identica portata (demolizione). L'ordine de quo costituisce quindi una nuova forma di sanzione penale con caratteri spesso simili a quelli dell'analogo provvedimento amministrativo. Esso non è classificabile secondo gli schemi pregressi, ma è pur sempre conforme al principio di legalità. Ne deriva che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose e quindi al ripristino dello stato originario dei luoghi. (Nella specie la Corte ha anche affermato l'obbligatorietà della statuizione sul ripristino in sede di cosiddetto «patteggiamento», non rientrando l'ordine in questione tra le pene accessorie, per le quali è esclusa l'applicazione in questo tipo di procedimento).

Cass. civ. n. 855/1993

In materia di reati edilizi, va esclusa la titolarità da parte del giudice penale del potere di subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'ottemperanza all'ordine di demolizione pronunciato dallo stesso giudice. Ciò perché è al sindaco che competono istituzionalmente la valutazione del danno al tessuto urbanistico e i modi per l'eliminazione di esso. L'assenza di una tale legittimazione non è contraddetta né subordinata alla condizione che la legge non disponga «altrimenti», né dall'art. 7, ultimo comma, L. 28 febbraio 1985, n. 47, perché l'intervento del giudice penale previsto da questa disposizione — e che deve essere coordinato con gli interventi dell'autorità amministrativa — è posto in funzione di ovviare all'inerzia dell'autorità stessa, con lo scopo di renderne ineludibile dall'esterno la tutela dell'assetto edificatorio, senza che muti il quadro di riserva istituzionale al sindaco della competenza per materia.

Cass. civ. n. 10219/1991

La mancata fissazione di un termine entro il quale l'imputato, cui sia stato accordato il beneficio della sospensione condizionale della pena, deve adempiere all'obbligo di pagare la somma a titolo di provvisionale non costituisce violazione dell'art. 165, terzo comma, c.p., venendo in tal caso il termine per l'adempimento dell'obbligo a coincidere con quello preveduto dall'art. 163 c.p. con conseguente vantaggio da parte dell'imputato.

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