Art. 639 bis – Codice penale – Casi di esclusione della perseguibilità a querela

Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico [649].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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