Art. 720 – Codice penale – Partecipazione a giuochi d’azzardo

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo [721] , è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

La pena è aumentata [64]:
1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco [721] o in un pubblico esercizio;
2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti [722].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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