Art. 46 bis – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 1323/2025
In tema di protezione internazionale, nel procedimento ex art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, che disciplina un rito camerale peculiare o sui generis, nel quale non sempre è accolto un modello procedimentale "non partecipato", la revoca improvvisa dell'ordinanza di rinvio ad altra udienza, fissata per l'ascolto del richiedente asilo e per il deposito di documentazione, seguita da immediata decisione, comporta una compressione del diritto di difesa del ricorrente, che non può così dispiegare la propria attività difensiva finale, ed una lesione del principio del contraddittorio.
Cass. civ. n. 35718/2024
In tema di prova contraria, la parte che ne fa richiesta è tenuta a specificare i fatti oggetto della prova a carico che intende contrastare, nonché il nominativo dei testi addotti e le circostanze su cui deve vertere il loro esame, non essendo sufficiente un generico riferimento alle prove a discarico indicate nella lista depositata. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che la richiesta di ammissione di prova contraria avanzata dalla difesa deve avere per oggetto fatti rilevanti ai fini dell'imputazione, non potendo tradursi in un diritto incondizionato all'ammissione di una prova superflua o vertente su fatti estranei a quelli contestati).
Cass. civ. n. 35109/2024
Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico il rilascio, da parte del proprietario committente dell'immobile, di false attestazioni, dichiarazioni o asseverazioni a corredo di SCIA alternativa al permesso di costruire ex art. 23 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, configurandosi, invece, il più grave delitto previsto dall'art. 19, comma 6, legge 7 agosto 1990, n. 241, costituente norma incriminatrice speciale rispetto a quella prevista dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui la falsità riguardi segnalazioni certificate relative a opere non soggette a permesso di costruire.
Cass. civ. n. 33049/2024
In tema di esecuzione, la sentenza che dichiara estinto il reato per l'esito positivo della messa alla prova, pur determinando gli effetti preclusivi di cui all'art. 168-bis, comma quarto, cod. pen., e pur dovendo essere iscritta per estratto nel casellario giudiziale, non è idonea a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione, non contenendo statuizioni suscettibili di implicazioni esecutive.
Cass. civ. n. 27141/2024
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal giorno dell'effettiva conoscenza del decreto, che presuppone la sicura consapevolezza della sua esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi, collegata o alla comunicazione di un atto formale o allo svolgimento di un'attività procedimentale che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata.
Cass. civ. n. 25162/2024
Il collegamento procedurale e funzionale tra l'occupazione d'urgenza ed il procedimento espropriativo, del quale la prima costituisce momento prodromico, non viene meno qualora all'occupazione non sopravvenga un tempestivo decreto di esproprio, di modo che è la stessa occupazione che consente il verificarsi dell'effetto acquisitivo della proprietà del bene all'ente pubblico per effetto dell'irreversibile trasformazione di esso: ne consegue che anche in tale ipotesi, l'indennità di occupazione va liquidata secondo il medesimo criterio adottabile ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio, ovvero con gli interessi legali sulla somma che sarebbe spettata a titolo di esproprio, per ciascun anno di occupazione.
Cass. civ. n. 25081/2024
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la riproposizione in giudizio di un'istanza in precedenza rigettata è preclusa, ex art. 464-quater, comma 9, cod. proc. pen., ove avvenuta dopo l'apertura del dibattimento, anche nel caso in cui sia "medio tempore" mutata la persona persona fisica del giudice.
Cass. civ. n. 24049/2024
È abnorme l'ordinanza con la quale il giudice di merito dichiara inammissibile la richiesta di rimessione del processo proposta ai sensi dell'art. 45, cod. proc. pen., così esautorando la Corte di cassazione, alla quale è riservato in esclusiva ogni potere di valutazione al riguardo. (Fattispecie in cui il giudice aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione del processo per mancata esecuzione delle notifiche alle altre parti ai sensi dell'art. 46, comma 1, cod. proc. pen.). (Vedi: SU, n. 6925 del 1995,
Cass. civ. n. 23934/2024
In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio sull'adeguatezza del programma dev'essere effettuato alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, cod. pen., tenendo conto non solo dell'idoneità a favorire il reinserimento sociale dell'imputato, ma anche dell'effettiva corrispondenza alle sue condizioni di vita, attesa la previsione di un risarcimento del danno che, ove possibile, corrisponda al pregiudizio dal predetto recato alla vittima o sia, comunque, espressione del massimo sforzo sostenibile in base alle sue condizioni economiche, verificabili dal giudice ai sensi dell'art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., sicché è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio per la ritenuta assenza di prova del risarcimento integrale del danno.
Cass. civ. n. 23516/2024
In tema di prova testimoniale, la difesa può chiedere l'ammissione di nuovi testi nel caso di mutamento del giudice, anche se, in precedenza, non ha presentato alcuna lista testimoniale, a condizione che tali testimoni siano inseriti in una lista depositata almeno sette giorni prima dell'udienza dinanzi al nuovo giudice.
Cass. civ. n. 20680/2024
In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, è inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna depositata telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. (Fattispecie in cui l'opposizione era stata trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso ufficio giudiziario, ma diverso da quello dedicato).
Cass. civ. n. 19185/2024
Il blocco dei licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo previsto dall'art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - che ha fondamento nell'esigenza di ordine pubblico di garantire la salvaguardia occupazionale in un particolare momento di emergenza ed evitare l'immediata perdita di capacità reddituale e l'impossibilità di reimpiego dei dipendenti, quale conseguenza generalizzata della pandemia da COVID-19 - è escluso solamente se, nel caso di subentro in un appalto di altra impresa aggiudicatrice, vi sia passaggio effettivo alle dipendenze del nuovo appaltatore e il lavoratore non opponga un rifiuto legittimo alla nuova assunzione.
Cass. civ. n. 18602/2024
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa richiesta fondato sulla mancata produzione del programma di trattamento, la cui elaborazione sia stata, comunque, ritualmente chiesta all'ufficio di esecuzione penale, non potendo prescindere la decisione dalla valutazione dell'idoneità di tale programma, che, pertanto, dev'essere elaborato e sottoposto al giudice, salvo che l'accoglimento della richiesta sia precluso, in radice, dalla prognosi sfavorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati.
Cass. civ. n. 16478/2024
La sentenza di proscioglimento, pronunciata in pubblica udienza dopo l'avvenuta costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge, sicché, nel caso di annullamento a seguito di ricorso "per saltum" del pubblico ministero, il rinvio deve essere disposto innanzi al giudice di secondo grado.
Cass. civ. n. 14073/2024
In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, con esclusione, tuttavia, di quelli estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna.
Cass. civ. n. 13774/2024
In tema di falso documentale, riveste natura di atto pubblico il registro delle presenze della persona ammessa a svolgere il lavoro di pubblica utilità nell'ambito del procedimento di messa alla prova, in quanto il d.m. 8 giugno 2015, n. 88 prevede espressamente, all'art. 3, che tale registro sia istituito per attestare in modo analitico il computo delle ore di lavoro effettivamente svolte dall'imputato.
Cass. civ. n. 13076/2024
Il giudice di appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento nel caso in cui la richiesta di parte è riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato per forza maggiore o per la sopravvenienza della stessa dopo il giudizio, o perché la ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del giudice di appello che aveva irragionevolmente rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria, valutando la rilevanza della prova testimoniale formante oggetto della richiesta, che, nel giudizio di primo grado, era stata dapprima ammessa e poi revocata sul rilievo che la difesa aveva l'onere di dare preventiva comunicazione della mancata conoscenza, da parte del teste regolarmente citato e presente in aula, della lingua italiana e della necessità di escuterlo con l'ausilio di un interprete).
Cass. civ. n. 12730/2024
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare la condotta di colui che, dopo essere stato dichiarato fallito, intraprenda una nuova attività dalla quale tragga ricavi consistenti e, comunque, eccedenti i redditi necessari per il mantenimento proprio e della propria famiglia, omettendo di conferirli a favore della procedura concorsuale in corso, in violazione dell'art. 46 legge fall.
Cass. civ. n. 11389/2024
Per aversi accettazione tacita di eredità, non basta che un atto sia compiuto dal chiamato con l'implicita volontà di accettare, ma è necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di fare, se non nella qualità di erede, cosicché è irrilevante l'esecuzione di un legato ad opera del chiamato, con denaro proprio o di un terzo, perché, come i debiti ereditari, anche i legati possono essere adempiuti direttamente da terzi, senza alcun esercizio di diritti successori.
Cass. civ. n. 11351/2024
In tema di contenzioso tributario, in caso di rapporto d'imposta i cui presupposti si siano formati dopo la dichiarazione di fallimento, sull'assunto che il contribuente dichiarato fallito abbia continuato a svolgere attività in proprio, sussiste la legittimazione di quest'ultimo all'impugnazione dell'atto impositivo.
Cass. civ. n. 10672/2024
In tema di procedimento per decreto, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, a condizione che il decreto penale di condanna non sia stato opposto dall'imputato e non sia divenuto irrevocabile.
Cass. civ. n. 10519/2024
In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.
Cass. civ. n. 8647/2024
L'assunzione della perizia in incidente probatorio implica l'esposizione orale del perito e il suo conseguente esame in udienza, nel contraddittorio delle parti, che dev'essere rinnovato in dibattimento ove ne sia fatta richiesta ex art. 468 cod. proc. pen., rientrando nelle legittime prerogative delle parti la possibilità di ottenere dal perito gli ulteriori chiarimenti che si rendano opportuni alla luce delle emergenze istruttorie acquisite dopo l'incidente probatorio.
Cass. civ. n. 4613/2024
In tema di opposizione a decreto penale di condanna, non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., in quanto l'art. 461, comma 1, cod. proc. pen. richiama esclusivamente le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione previste dall'art. 582 cod. proc. pen. e non anche la forma dell'impugnazione e i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 581 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che osta all'estensione della disciplina delle impugnazioni sia il principio di tassatività delle cause di inammissibilità, sia l'equiparazione dell'opposizione all'atto di impugnazione, che va operata in quanto compatibile con il "favor oppositionis").
Cass. civ. n. 4359/2024
In tema di notificazioni a mezzo posta, nel caso in cui l'atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo ovvero per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma è necessario che l'organo notificante dia dimostrazione dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento la sua effettiva conoscenza dell'atto processuale e l'esercizio dei diritti di difesa. (Fattispecie relativa alla notifica all'imputato di decreto penale di condanna, mediante immissione della cartolina nella cassetta postale e invio di comunicazione di avvenuto deposito, seguita da mancato ritiro dell'atto, in cui la Corte, ritenendo non perfezionata, in tali forme, la procedura notificatoria, ha censurato la decisione impugnata, che aveva dichiarato inammissibile, perché intempestiva, l'opposizione successivamente proposta dal difensore di fiducia).
Cass. civ. n. 3015/2024
Integra il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali la condotta di colui che, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, necessaria per fruire di colloqui con detenuti, attesti falsamente di essere immune da precedenti penali. (In motivazione, la Corte ha precisato che, influendo la dichiarazione mendace sulla valutazione di ammissibilità del colloquio, propedeutica all'esercizio della potestà autorizzativa della direzione della struttura penitenziaria, non è configurabile né il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, che ricorre quando la falsa attestazione abbia ad oggetto "fatti" dei quali l'atto sia destinato a provare la verità, né quello di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, neppure indiretta, con la formazione dell'atto).
Cass. civ. n. 3011/2024
Nell'udienza di comparizione predibattimentale, incardinata a seguito di revoca del decreto penale di condanna ex art. 460, comma 4, cod. proc. pen., non è possibile fare valere vizi afferenti a tale provvedimento, essendo esso inoppugnabile. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'ordinamento non riconosce all'imputato alcun diritto a che il procedimento a suo carico sia definito con decreto penale di condanna, piuttosto che con rito ordinario, neanche nel caso in cui il decreto penale sia stato emesso, ma successivamente revocato, a causa della nullità della relativa notifica).
Cass. civ. n. 2992/2024
Nel lavoro pubblico contrattualizzato, la tutela del lavoratore precario, come sancita dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016 e, in particolare, l'esonero dall'onere probatorio del danno e del relativo nesso causale, nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per difetto di forma scritta, in quanto la mancanza di forma scritta realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale e a garanzia della certezza dell'assetto temporale del rapporto di lavoro a termine, funzionali, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Cass. civ. n. 2913/2024
In tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il credito concernente la rivalutazione annuale e la rideterminazione triennale dell'importo della borsa di studio spettante ex art. 6 del d. lgs. n. 257 del 1991, ratione temporis applicabile, è soggetto a prescrizione decennale e non quinquennale, considerato che tale credito, in assenza dei provvedimenti della P.A. che ne stabiliscano l'importo, non è né liquido né esigibile, che la mancata quantificazione, messa a disposizione e corresponsione delle relative somme costituisce inadempimento indiretto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, e che l'importo pagato non è assimilabile alla retribuzione dei pubblici impiegati, non rappresentando un corrispettivo dell'attività svolta.
Cass. civ. n. 2065/2024
In tema di sanzioni amministrative per trasporti abusivi, l'art. 46 della l. n. 298 del 1974, come modificato dal d.lgs. n. 507 del 1999, punisce chi nell'effettuazione del trasporto di cose su strada viola i limiti di "portata" dell'automezzo stabiliti dalla licenza, ossia la sua capacità massima di carico, che é cosa diversa dalla "massa" del veicolo cui si riferisce l'art.10 del c.d.s. (d.lgs. n. 285 del 1992).
Cass. civ. n. 1950/2024
In tema di riscossione coattiva, l'ambito territoriale - e, cioè, la circoscrizione territoriale entro cui può legittimamente operare l'agente della riscossione - già affidato a Riscossione Sicilia S.p.A. (alla quale è poi succeduta, in forza dell'art. 76 del d.l. n. 73 del 2021, convertito dalla l. n. 106 del 2021, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione) coincide con l'intera regione siciliana in base all'art. 2, commi 1, 2 e 10, della l.r. Sicilia n. 19 del 2005 (disciplina vigente dal 1° ottobre 2006 e "ratione temporis" applicabile).
Cass. civ. n. 1792/2024
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'imputato, nel caso in cui il processo regredisca alla fase antecedente l'apertura del dibattimento per il mutamento della persona fisica del giudice, può legittimamente avanzare richiesta di sospensione anche se essa non è già stata formulata davanti al giudice sostituito, in quanto il disposto dell'art. 464-bis cod. proc. pen., diversamente da quello di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. relativo alle questioni preliminari, non collega alcuna preclusione al momento della dichiarazione di apertura "per la prima volta" del dibattimento.
Cass. civ. n. 1055/2024
In tema di mobilità territoriale dei docenti della scuola pubblica, l'art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e gli artt. 462, comma 7, e 470, commi 1 e 2, d.lgs. n. 297 del 1994, demandano la regolazione in dettaglio delle modalità da seguire nell'attribuzione dei posti alla contrattazione collettiva, cui sono rimesse scelte di merito e tecniche per definire l'assetto dei contrastanti interessi dei candidati partecipi del procedimento, non sindacabili se non quando esse si pongano in contrasto con norme di legge, realizzino ingiustificate disparità di trattamento o risultino manifestamente irragionevoli.
Cass. civ. n. 114/2024
In virtù dell'art. 307, comma 4, c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dall'art. 46 l. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis, l'estinzione del giudizio deve essere sollevata dalla parte interessata con assoluta pregiudizialità; ne consegue che, nel caso in cui emerga dall'atto di citazione in riassunzione che la parte attrice non ha provveduto, nei termini stabiliti dal giudice o dalla legge, ad integrare il contraddittorio, l'eccezione di estinzione deve ritenersi tardivamente proposta ove non sollevata nella prima difesa utile, nella specie rappresentata dall'atto di costituzione in riassunzione, rimanendo irrilevante la circostanza che il giudice, in violazione dell'art. 307, comma 3, c.p.c., a scadenza del termine avvenuta, abbia impropriamente assegnato un nuovo termine (nella specie, per notificare mediante pubblici proclami).
Cass. civ. n. 34/2024
In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita immobiliare, può essere pronunciata sentenza di costitutiva ex art.2932 c.c. in presenza di opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire, che non realizzino variazioni essenziali al progetto originario (nella specie, lievi difformità interne regolarizzabili e realizzazione di allacci idrici e di scarico finalizzati al cambio della destinazione del vano cantina), in quanto non incidono sulla validità del corrispondente negozio di trasferimento ai sensi dell'art. 40 della l.n.47 del 1985.
Cass. civ. n. 48804/2023
In tema di impugnazioni, è inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (Fattispecie relativa ad opposizione a decreto penale di condanna, in cui la Corte ha ritenuto che non potesse integrare una causa di forza maggiore, tale da rendere scusabile l'errore, la circostanza che sul sito web dell'ufficio giudiziario fosse indicato un diverso indirizzo PEC, stante il chiaro e inderogabile rinvio normativo ai soli indirizzi indicati nella fonte ministeriale).
Cass. civ. n. 45104/2023
In tema di impugnazioni, anche nel caso di prescrizione del reato maturata a seguito di annullamento con rinvio, la corte di appello è tenuta a deliberare previa instaurazione del contraddittorio con le parti, poiché una pronuncia adottata "de plano" non consentirebbe all'imputato di rinunciare alla prescrizione, ovvero di manifestare interesse all'assoluzione con formule più ampiamente liberatorie.
Cass. civ. n. 44870/2023
A seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 568 cod. proc. pen., operata con sentenza n. 111 del 2022, è configurabile l'interesse del Procuratore generale presso la Corte d'appello, oltreché dell'imputato, a ricorrere avverso la sentenza di appello che, in sede predibattimentale e in assenza di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Cass. civ. n. 43540/2023
In tema di rimessione del processo, la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nulla prevedendo al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non potendosi integrare tale disposizione, in considerazione della peculiare natura dell'istituto e dell'atto introduttivo del relativo procedimento incidentale, con la previsione generale di cui all'art. 616 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la rimessione è correlata alla rappresentazione di una "grave situazione locale" esterna al processo ed è introdotta ex art. 46, comma 2, cod. proc. pen. anche con richiesta personale dell'imputato, diversamente dal ricorso per cassazione che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., deve essere redatto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione).
Cass. civ. n. 43366/2023
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello non ha interesse ad impugnare la sentenza predibattimentale, emessa dal giudice di appello "inaudita altera parte", con cui sia stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, atteso che la Corte costituzionale, con sentenza n. 111 del 2022, ha affermato che, in tal caso, l'interesse ad impugnare sussiste solo per quest'ultimo, limitando la soppressione di un grado di giudizio l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito.
Cass. civ. n. 41124/2023
Lista testi - Indicazione come testimone dell'agente di polizia giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti tecnici - Possibilità - Sussistenza. In tema di prova testimoniale, la parte ottempera all'onere di cui all'art. 468 cod. proc. pen. indicando nella propria lista, in qualità di testimone e non di consulente tecnico, un ufficiale di polizia giudiziaria, compiutamente identificato nelle generalità e nell'ufficio di servizio, perché riferisca sugli accertamenti tecnici svolti, atteso che in tal modo emergono le circostanze su cui verterà l'esame, consentendo il più ampio contraddittorio, considerato che gli accertamenti tecnici di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. pen. ben possono essere delegati alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 370 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 40848/2023
Il rinvio dell'udienza, disposto d'ufficio dal giudice al fine di consentire l'elaborazione, nei confronti dell'imputato ammesso alla prova, del programma di trattamento da parte dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, non determina la sospensione del decorso dei termini di prescrizione, trattandosi di differimento non dovuto ad esigenze attinenti alla acquisizione di elementi di prova o al riconoscimento di termini a difesa ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.
Cass. civ. n. 39832/2023
In tema di prova scientifica, il diritto al contraddittorio deve essere tutelato in tutte le fasi che ne caratterizzano la formazione, con la conseguenza che i tecnici di parte: a) devono avere la possibilità di presenziare al conferimento dell'incarico e alla formulazione del quesito; b) devono essere posti in condizione di partecipare alle operazioni tecniche; c) ove la parte lo richieda, devono essere esaminati in contraddittorio nel dibattimento (o nell'incidente probatorio), senza che a tal fine sia necessario che la partecipazione dei medesimi allo svolgimento delle operazioni peritali sia stata "reattiva", in quanto caratterizzata dalla proposizione di specifiche critiche avverso il metodo utilizzato dal tecnico d'ufficio.
Cass. civ. n. 35276/2023
598 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - 014 FALSITA' IDEOLOGICA REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Autocertificazione prevista per il contenimento del contagio da Covid-19 - Compilazione mendace - Falsità ideologica commessa da privato - Configurabilità - Possibilità - Applicabilità del principio processuale del "nemo tenetur se detegere" - Esclusione - Ragioni. In caso di compilazione mendace di autocertificazione prevista per il contenimento del contagio da Covid-19, è configurabile il delitto di falsità ideologica commesso da privato non trovando applicazione il principio processuale del "nemo tenetur se detegere" trattandosi di dichiarazione di rilievo meramente amministrativo che non costituisce una denuncia a proprio carico e alla quale solo in via eventuale potranno seguire accertamenti in merito alla veridicità di quanto ivi attestato.
Cass. civ. n. 33157/2023
In tema di processo tributario, in caso di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ex art. 15, comma 1, purché all'esito di una valutazione complessiva da parte del giudice, trattandosi di ipotesi diversa quella prevista nel comma 3 dello stesso art. 46, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione, e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte cost. n. 274 del 2005. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, motivando sul punto, aveva compensato le spese a seguito di cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto impugnato, a cui l'ente locale aveva provveduto appena verificata l'illegittimità, così mostrando una condotta conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c.).
Cass. civ. n. 32107/2023
Gli importi conseguiti dal lavoratore del pubblico impiego privatizzato ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, a causa della mancata conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato illegittimi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non hanno la finalità di sostituire o integrare il reddito da lavoro (lucro cessante), ma hanno valenza risarcitoria (danno emergente) rispetto alla perdita della chance di un'occupazione alternativa migliore, con la conseguenza che non sono assoggettabili a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, TUIR.
Cass. civ. n. 28251/2023
L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in ragione della previsione di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente, la sanatoria di una procura inesistente, in quanto sottoscritta da un soggetto estraneo alla società che l'avrebbe conferita).
Cass. civ. n. 28221/2023
In tema di successione mortis causa, è inefficace la disposizione testamentaria a favore di successibili non identificabili, in quanto essa consentirebbe al testatore di porre, incondizionatamente e senza limitazioni di tempo, un vincolo alla destinazione e alla circolazione dei beni, in contrasto con le esigenze di ordine pubblico. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la devoluzione allo Stato dell'eredità, dal momento che il ricorrente era figlio di un parente della disponente non ancora in vita al momento dell'apertura della successione).
Cass. civ. n. 25436/2023
L'adozione in casi particolari, ex art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983, rappresenta lo strumento che consente al minore, nato in Italia, a seguito di procreazione medicalmente assistita compiuta all'estero da coppia omoaffettiva, di conseguire lo "status" di figlio e di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il genitore d'intenzione; ne consegue che il dissenso del genitore biologico all'adozione da parte del genitore sociale deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore, con particolare riferimento al progetto genitoriale comune, alla cura e all'accudimento svolto in comune dalla coppia, per un congruo periodo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva escluso la sussistenza dei presupposti per accogliere la richiesta di adozione speciale, evidenziando che la genitrice naturale del minore, nato in Italia a seguito di PMA, effettuata all'estero, con modalità non consentite dallo Stato italiano, aveva revocato il suo assenso all'adozione, inizialmente prestato, quando era cessata la convivenza con la madre biologica del detto minore).
Cass. civ. n. 25136/2023
In tema di giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di una prova testimoniale, la mancata citazione del teste non causa l'automatica decadenza della parte dal diritto alla sua escussione, ma genera in capo al giudice un onere di verifica circa la sua rilevanza per l'accertamento in corso, da compiersi alla stregua della valutazione già effettuata al momento dell'ammissione del rito. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale era stata rilevata la decadenza dal diritto dell'imputato all'assunzione della testimonianza, inferendola dalla mancata citazione del testimone).
Cass. civ. n. 24321/2023
Il decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna va legittimamente notificato al solo imputato e non anche al suo difensore, dovendo solo il primo essere posto a conoscenza dell'imputazione e della facoltà di richiedere riti alternativi ed essendo prevista, per il secondo, unicamente la notifica dell'avviso della data fissata per il giudizio.
Cass. civ. n. 23394/2023
In caso di compravendita di edificio realizzato anteriormente al 1° settembre 1967, ai fini della validità del negozio traslativo è richiesta soltanto la sussistenza della dichiarazione dell'alienante della costruzione dell'immobile anteriormente alla data innanzi indicata, essendo irrilevante, ai fini della validità dell'atto, sia la presenza di modifiche edilizie realizzate successivamente e non autorizzate, sia la falsità della dichiarazione del venditore circa l'assenza di interventi richiedenti titolo abilitativo.
Cass. civ. n. 22141/2023
In caso di esito negativo della messa alla prova, disposta a seguito dell'opposizione al decreto penale con richiesta di sospensione del procedimento, il giudice non deve dichiarare l'esecutività del decreto opposto, ma disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie, mediante emissione di decreto di giudizio immediato.
Cass. civ. n. 22110/2023
Ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito complessivo valutabile ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non deve essere oggetto di separata allegazione, potendo essere contenuta nell'istanza stessa, per la quale non è richiesta una formale assunzione di responsabilità da parte del dichiarante. (In motivazione, la Corte ha precisato che il procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è improntato alla semplicità delle forme ed è del tutto irrilevante che la dichiarazione sostitutiva non contenga alcun richiamo alle sanzioni previste per le dichiarazioni false o mendaci).
Cass. civ. n. 18898/2023
La sentenza del tribunale che decida, in sede di appello, unicamente sulla competenza del giudice di pace è impugnabile esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., senza che rilevi l'improponibilità, ai sensi dell'art. 46 c.p.c., di tale mezzo di impugnazione avverso le decisioni del giudice di pace, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio - prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c. - di trenta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione ad opera della cancelleria del provvedimento impugnato.
Cass. civ. n. 18726/2023
La restituzione all'interessato dei beni confiscati può avvenire anche per equivalente, ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel caso in cui gli stessi siano stati in precedenza assegnati per finalità di pubblica utilità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la restituzione per equivalente anche in ipotesi di revoca disposta ex art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sul rilievo che la riparazione dell'errore giudiziario non deve avvenire necessariamente in forma specifica ma può essere effettuata anche per equivalente, in modo da non pregiudicare la destinazione pubblica data nel frattempo al bene ablato).
Cass. civ. n. 18288/2023
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., l'accoglimento del ricorso da parte della Corte EDU, per violazione, ex art. 6 della Convenzione, del diritto alla trattazione in pubblica udienza dell'istanza di riparazione, consente all'interessato di riproporre la domanda ai sensi dell'art. 315 cod. proc. pen., non essendo, a tal fine, ostativo il giudicato intervenuto sulla decisione di rigetto dell'originaria istanza, stante la necessità di dare attuazione, in tal modo, alla pronuncia del giudice europeo, pur in assenza di uno specifico strumento. (In motivazione, la Corte ha precisato che il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo da parte della Corte EDU è equiparabile all'accoglimento del ricorso, ai sensi dell'art. 37 della CEDU).
Cass. civ. n. 16083/2023
In tema di trattamento economico dei medici specializzandi, la norma transitoria di cui all'art. 46, comma 2, ultimo inciso, d.lgs. n. 368 del 1999 va interpretata nel senso che il termine di riferimento temporale, in essa contenuto, costituito dall'anno accademico 2006-2007 va correlato non alla mera pendenza del corso, ma al suo inizio in quell'anno, dal momento che solo ad un corso non ancora iniziato ma da iniziare può ritenersi applicabile una disciplina, quale quella dettata dalla nuova legge, diretta a regolare la fattispecie in modo del tutto innovativo rispetto al passato.
Cass. civ. n. 16083/2023
In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il risarcimento del danno deve corrispondere al pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima, "ove possibile", o, comunque, allo sforzo massimo esigibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, sicchè il giudice, ove sussistano temi di indagine da approfondire, deve attivare, ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., i propri poteri istruttori mentre, in caso contrario, è tenuto soltanto a dar conto del percorso motivazionale seguito. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale, con puntuale motivazione, si era valutato inadeguato il risarcimento offerto, in quanto, alla stregua dei dati in atti, la proposta risultava incoerente rispetto alla capacità economica dell'imputato desunta, tra l'altro, dal valore dei beni strumentali e dal capitale dallo stesso investito nell'attività di impresa).
Cass. civ. n. 15776/2023
Nel processo tributario, in virtù del principio di specialità, la notificazione degli atti a mezzo p.e.c., in data antecedente all'entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione di riferimento, è inesistente e insuscettibile di sanatoria "ex tunc", ai sensi dell'art. 156 c.p.c., conseguente alla costituzione dell'amministrazione intimata.
Cass. civ. n. 14700/2023
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio, omettendo di valutare le sopravvenienze istruttorie suscettibili di avvalorare la legittimità di tale contestazione suppletiva).
Cass. civ. n. 14117/2023
spettanti al produttore dell'opera cinematografica - Art. 45 della l. n. 633 del 1941 - Portata - Conseguenze - Fattispecie.
Cass. civ. n. 12813/2023
Ai sensi dell'art. 552 c.c., il legittimario che rinunci all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati disposti in suo favore, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto delle suddette disposizioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando l'onere di questi ultimi di imputarli alla quota di legittima nella quale subentrano "iure repraesentationis".
Cass. civ. n. 12577/2023
In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai fini della verifica di regolarità della notifica ex art. 145 c.p.c., quando l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede effettiva altrove e, recatosi presso quest'ultima, abbia fatto consegna a persona qualificatasi come "addetta" alla ricezione per la società, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, riguardando esse circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale; viceversa, il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione è assistito da presunzione "iuris tantum" che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione.
Cass. civ. n. 11101/2023
Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuoia al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo. (Nella specie, in un caso in cui erano pervenuti alla successione legittima della stipulante, insieme alla sorella di costei, gli eredi dell'altro fratello premorto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ripartito l'indennizzo assicurativo in parti uguali tra tutti gli aventi diritto, anziché riconoscere a coloro che erano succeduti all'originario beneficiario premorto la sola quota di metà che a quest'ultimo sarebbe spettata).
Cass. civ. n. 9255/2023
La domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione costituisce documentazione alternativa rispetto alla concessione in sanatoria tale da comportare il venir meno dell'impedimento giuridico alla divisione di un fabbricato.
Cass. civ. n. 9066/2023
OGGETTO - IN GENERE Collazione - Obbligo - In capo all’erede del soggetto tenuto a collazione - Sussistenza. L'obbligo di collazione sussiste anche a carico di colui che subentra come erede all'originario coerede tenuto a collazione, anche in assenza dei presupposti della rappresentazione ovvero della "transmissio delationis".
Cass. civ. n. 8159/2023
La liquidazione del compenso di una consulenza tecnica di carattere agronomico avente ad oggetto la verifica della corretta fornitura di piante da giardino e della corretta posa "in situ" deve effettuarsi in base al criterio sussidiario delle vacazioni, senza che possa applicarsi il criterio a percentuale, previsto dall'art. 6 del d.m. 30 maggio del 2002, poiché tale criterio contiene l'esplicito richiamo alla nozione di "avaria", da intendersi riferita univocamente agli eventi avversi legati alla navigazione o al trasporto delle merci.
Cass. civ. n. 8151/2023
In tema di procedimento per decreto, non incide sul computo del termine per proporre opposizione l'esecuzione, in favore dell'imputato, di un'ulteriore notifica del decreto penale, non necessaria per essersi la prima regolarmente perfezionata, dovendosi escludere che una notifica successiva sia idonea a rimettere in termini il destinatario di un atto rispetto al già iniziato decorso di un termine processuale, conseguito a una precedente e già valida notifica.
Cass. civ. n. 4824/2023
La riduzione del termine "lungo" di impugnazione da un anno a sei mesi, disposta con riferimento all'ordinario rito civile, si applica anche ai giudizi tributari - in ragione del rinvio "mobile" all'art. 327, comma 1, c.p.c. operato dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - nel caso in cui nessuna delle parti provveda alla notificazione della sentenza.
Cass. civ. n. 4353/2023
L'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione, anche alla luce della nuova disciplina dell'art. 460 cod. proc. pen., introdotta dall'art. 28, comma 1, lett. b), punto a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, purché intervenga prima dell'apertura del dibattimento e il decreto non sia già stato revocato. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della rinuncia all'opposizione, è necessaria la presentazione della ricevuta di pagamento, anche in misura ridotta, della pena pecuniaria e di un atto di rinuncia espressa, nelle forme di cui all'art. 589 cod. proc. pen., che non ammette equipollenti e non può essere tacita).
Cass. civ. n. 1956/2023
In tema di diritto alla prova, nel caso in cui una parte rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto a procedervi solo se questi era inserito nelle rispettive liste testimoniali, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il rigetto della richiesta di rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale per l'audizione di un teste al quale il pubblico ministero aveva rinunciato, sul rilievo che la difesa non aveva dato dimostrazione del suo inserimento anche nella propria lista).
Cass. civ. n. 1314/2023
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, le prove di cui la parte è legittimata a chiedere l'assunzione nel caso di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. sono solo quelle che, oltre ad essere nuove rispetto alle prove già assunte, sono altresì sopravvenute o, comunque, risultano scoperte dopo il giudizio di primo grado, diversamente dalle prove non comprese nella lista di cui all'art. 468 cod. proc. pen., di cui fa menzione il disposto dell'art. 493, comma 2, cod. proc. pen., per le quali è necessario che la parte richiedente dimostri di non averle potute indicare tempestivamente.
Cass. civ. n. 1296/2023
In tema di procedimento per decreto, il disposto dell'art. 460, comma 1, lett. h-ter, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a termini del quale è dato avviso all'imputato della possibilità di fruire di una riduzione della pena pecuniaria di un quinto in caso di mancata opposizione, trova applicazione, ex art. 2, comma quarto, cod. pen., anche con riguardo ai decreti penali di condanna emessi antecedentemente all'entrata in vigore di tale disposizione, ma notificati successivamente, trattandosi di norma di carattere processuale che ha prodotto effetti sostanziali, in quanto determinante un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Cass. civ. n. 1213/2023
In tema di contenzioso tributario, l'ingiunzione di pagamento sostituisce, provocandone la caducazione in via definitiva, la fattura commerciale con cui il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ha richiesto il pagamento della T.I.A.; ciò determina la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione del giudizio riguardante il rapporto documentato dalla fattura, sulla cui base non possono più essere avanzate pretese tributarie di alcun genere.
Cass. civ. n. 18328/2022
L'omessa notifica all'imputato, che non sia stato dichiarato assente o contumace, del decreto con cui, ai sensi dell'art. 465 cod. proc. pen., è disposta l'anticipazione del dibattimento fuori udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio.
Cass. civ. n. 16669/2022
In tema di messa alla prova, qualora, all'esito del dibattimento, i fatti siano accertati in modo conforme alla contestazione ma il giudice ritenga di non condividerne la qualificazione giuridica, egli deve ammettere l'imputato alla messa alla prova ove questi avesse presentato la relativa richiesta nei termini previsti dalla legge; qualora, invece, i fatti siano accertati in modo difforme dalla stessa imputazione, la ammissione alla messa alla prova può riguardare anche la domanda presentata "ex novo".
Cass. civ. n. 14840/2022
L'istituto dell'ammissione alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen. non si applica con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. (In motivazione la Corte ha affermato che la messa alla prova dei maggiorenni ha natura di "trattamento sanzionatorio" penale, modulato sull'imputato persona fisica e sui reati allo stesso astrattamente riferibili, non estensibile, per il principio della riserva di legge, agli enti, la cui responsabilità amministrativa è riconducibile ad un "tertium genus").