Cass. pen. n. 14291 del 15 aprile 2002

Testo massima n. 1


Qualora il difensore di fiducia non sia comparso e non abbia tempestivamente comunicato la volontà di aderire allo sciopero proclamato dalla categoria degli avvocati, nella ipotesi che il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, dichiari la propria volontà di aderire all'astensione non è dovuta alcuna comunicazione al difensore di fiducia della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice, esercitando il sostituto processuale tutti i diritti e le facoltà della difesa, ivi compresa la ricezione dell'avviso orale dato dal giudice in udienza.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE