Cass. pen. n. 7978 del 18 luglio 1995
Testo massima n. 1
Ove non vi sia stata elezione o dichiarazione di domicilio, l'imputato che, prima dell'udienza dibattimentale, venga ristretto in stato di detenzione per altra causa non è tenuto a comunicare all'autorità giudiziaria procedente la situazione sopravvenuta. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto la nullità assoluta della notifica del decreto di citazione operata, nella situazione di cui sopra, non nel luogo di detenzione, ma con deposito nella casa comunale).