14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8794 del 30 settembre 1996
Posted at 15:54h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 601 commi terzo e sesto, 429 comma primo lett. f ], 178 comma primo lett. c ] e 179 comma primo c.p.p., in quanto la trattazione della causa in giorno diverso da quello fissato per la comparizione nel decreto di citazione impedisce l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivalendo ad omessa citazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]