Cass. pen. n. 209 del 8 gennaio 2002

Testo massima n. 1


L'imputato detenuto, in qualunque istituto si trovi ristretto, il quale abbia tempestivamente manifestato la volontà di comparire nel giudizio camerale di appello disciplinato dagli artt. 127 e 599 c.p.p., ha diritto di presenziare all'udienza, sicché ne deve essere disposta ed eseguita la traduzione, a pena di nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p., difettando, in caso contrario, una vocatio in ius idonea ad instaurare validamente il contraddittorio.

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