Cass. pen. n. 2761 del 6 settembre 1993

Testo massima n. 1


L'inosservanza del termine di tre giorni fissato dall'art. 324, sesto comma, c.p.p. per le comunicazioni e le notificazioni attinenti all'udienza fissata per la discussione della richiesta di riesame presentata avverso provvedimenti cautelari di natura reale dà luogo a nullità di ordine generale, rientrante nelle previsioni di cui all'art. 180 c.p.p.

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