Cass. pen. n. 781 del 22 gennaio 2000

Testo massima n. 1


Nel caso di rinnovazione del dibattimento dovuta a mutamento della persona fisica del giudice, l'eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite nella precedente fase dibattimentale, per la cui lettura sia mancato il consenso delle parti, dev'essere eccepita con il primo atto mediante il quale si abbia la possibilità di farlo, essendo da escludere la sua rilevabilità in ogni stato e grado del procedimento, come si verifica, invece, nell'ipotesi di elementi probatori assunti in violazione di una norma di legge e pertanto affetti da un vizio intrinseco e derivante da una causa originaria. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto che tardivamente fosse stata eccepita, in sede di legittimità, l'inutilizzabilità di dichiarazioni assunte nel dibattimento di primo grado senza che alcuna doglianza sul punto fosse poi stata formulata nei motivi d'appello).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE