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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1009 del 22 aprile 1994

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1009 del 22 aprile 1994

Testo massima n. 1

Anche la richiesta di riesame di misure cautelari, sia reali che personali, può essere proposta con telegramma o con atto trasmesso a mezzo di raccomandata ex art. 583 c.p.p.: in tal caso l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della predetta raccomandata o del telegramma.

Testo massima n. 2

Non è consentita declaratoria di inammissibilità dell’istanza di riesame di un provvedimento di sequestro pur non proposta entro il decimo giorno dall’esecuzione del sequestro stesso quando l’istante abbia offerto la prova di avere conosciuto il provvedimento coercitivo da non oltre 10 giorni. [ Decisione relativa a fattispecie in cui gli istanti al momento del sequestro probatorio presso una Banca si trovavano agli arresti domiciliari ed ebbero notizia del sequestro solo con la comunicazione loro effettuata dai legali dell’avviso di deposito ex art. 366 c.p.p. ].

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