Cass. pen. n. 5 del 24 aprile 1991

Testo massima n. 1


La mancanza di motivazione dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva costituisce una violazione di legge, può dar luogo al ricorso immediato per cassazione a norma dell'art. 311, comma secondo, c.p.p. ed è deducibile unicamente a norma dell'art. 606, comma primo lett. e), c.p.p.

Testo massima n. 2


La motivazione dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, come quella degli altri provvedimenti che il giudice è chiamato a emettere su richiesta del pubblico ministero, senza sentire l'altra parte, può essere di adesione alle argomentazioni del richiedente.

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