14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1530 del 6 maggio 1996
Posted at 15:39h
in Massimario
Testo massima n. 1
È impossibile ricorrere alla procedura di correzione dell’errore materiale quando, nell’emettere una sentenza a seguito di patteggiamento per reati in materia edilizia, sia stato ingiustificatamente omesso l’ordine di demolizione, obbligatorio ai sensi dell’art. 7 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, e siano stati invece erroneamente disposti il dissequestro e la restituzione del manufatto.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]