Cass. pen. n. 19647 del 28 aprile 2004

Testo massima n. 1


Il delitto di millantato credito e quello di truffa, possono concorrere tra loro allorché alla millanteria, tipica del primo di detti reati, si aggiungano altri comportamenti che costituiscano ulteriori artifizi e raggiri, idonei ad indurre in errore la persona offesa. (Nella specie, il concorso è stato ritenuto sussistente considerando che l'agente, secondo quanto accertato in sede di merito, oltre ad assicurare l'intervento di parlamentari per favorire l'assunzione di persone presso un ente pubblico, aveva fraudolentemente cercato di dimostrare il positivo sviluppo delle pratiche chiedendo agli interessati la produzione di varia documentazione, simulando la fissazione di visite mediche propedeutiche alle assunzioni, fingendo di comunicare telefonicamente con i suddetti parlamentari).

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