14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 6563 del 2 giugno 1994
Testo massima n. 1
Sussiste l’interesse ad impugnare e deve pertanto ritenersi ammissibile il gravame nei confronti di provvedimento che sospende condizionalmente la pena dell’ammenda concernente contravvenzioni per le quali è ammessa l’oblazione in quanto, conseguendone l’iscrizione nel casellario giudiziale, la concessione del beneficio si risolve in un pregiudizio per l’imputato, stante la maggiore stigmatizzazione della pena irrogata a seguito dell’iscrizione nel casellario [ peraltro immediata ], molto più grave rispetto al lieve vantaggio rappresentato dall’esenzione [ condizionata ] dal pagamento.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]