Cass. civ. n. 15465 del 5 dicembre 2000

Testo massima n. 1


Nelle controversie relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni il principio secondo cui il luogo del pagamento — e, di conseguenza, il forum destinatae solutionis — si determinano non in applicazione all'art. 1182 c.c., ma in applicazione alle norme di contabilità pubblica e, quindi, con riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del D.L.vo n. 77 del 1995 in quanto pure secondo la nuova normativa al pagamento delle relative spese deve provvedere il tesoriere dell'ente, in base a mandato di pagamento (v. art. 29, D.L.vo n. 77 del 1995 cit.).

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