Art. 25 – Codice di procedura civile – Foro della pubblica amministrazione
Per le cause nelle quali è parte un' amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell' Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie (3). Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda [144].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13118/2025
Nel giudizio introdotto con querela di falso in via principale non possono essere proposte domande nei confronti di terzi, pur ove dipendenti da detto accertamento, in quanto l'unico legittimato passivo e titolare di un interesse a contraddire è il soggetto che intende avvalersi del documento di cui si assume la falsità, tenuto altresì conto che l'eventuale accertamento della dedotta falsità produce effetti erga omnes. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel giudizio relativo alla querela di falso promossa in via principale in relazione ad alcune relate di notifica, aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell'operatore postale privato al quale Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva appaltato i servizi di notificazione dei propri atti e nei cui confronti intendeva agire in manleva).
Cass. civ. n. 11449/2025
La comunicazione in forma integrale del provvedimento di accoglimento del reclamo avverso il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14-quinquies della l. n. 3 del 2012, esclude l'applicabilità del termine "lungo" previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c., dovendosi pertanto ritenere inammissibile il ricorso per cassazione, proposto avverso tale provvedimento, senza l'osservanza del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 10815/2025
Qualora sia proposta querela di falso incidentale avverso la sottoscrizione apposta in calce alla procura rilasciata per l'introduzione del giudizio, la mancanza di un'inequivoca manifestazione della volontà di avvalersi del mandato conferito, ex art. 222 c.p.c., priva di efficacia e rende giuridicamente inutilizzabile il documento, il quale va considerato come mai rilasciato, con la conseguenza che il vizio non è regolarizzabile, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. nel testo ratione temporis vigente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur in assenza di espressa dichiarazione di volersi avvalere della procura oggetto della querela, aveva ritenuto efficace il mandato conferito e, comunque, sanato il vizio per effetto del rilascio, in corso di causa, di un nuovo mandato "in rinnovazione").
Cass. civ. n. 737/2025
In materia di impugnazioni, la notifica della sentenza di primo grado (spedita in forma esecutiva) compiuta dalla parte parzialmente vittoriosa nei confronti di una P.A. anche presso l'Avvocatura dello Stato è idonea a far decorrere il termine breve per l'appello sia per il destinatario, sia per il notificante, perché dimostra la conoscenza legale di quest'ultimo circa l'avvenuta pubblicazione della decisione.
Cass. civ. n. 21817/2024
l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato, tranne che l'amministrazione convenuta abbia un'unica Tesoreria di riferimento.
Cass. civ. n. 21579/2024
In tema di notifica delle sentenze, è valida ed idonea al decorso dei termini brevi per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c. quella eseguita all'indirizzo PEC del difensore nominato dalla parte, non rilevando che nell'atto di costituzione sono stati individuati uno specifico domicilio fisico e un domiciliatario esclusivo differente dal destinatario della notifica, e ciò in quanto all'elezione di domicilio, anche se realizzata da procuratore che svolge attività al di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche solamente nel domicilio eletto.
Cass. civ. n. 17926/2024
Il giudice d'appello che, a seguito del mancato rispetto dei termini a comparire, ha ordinato la rinnovazione della notifica del gravame con prescrizioni rivelatesi erronee non può dichiarare inammissibile l'impugnazione, ma deve revocare l'ordinanza erroneamente pronunciata e, nel rispetto del principio del giusto processo ed a tutela dell'affidamento della parte appellante, deve concedere a quest'ultima un nuovo termine per la notifica, non potendo la stessa essere pregiudicata dall'invalidità di un atto determinata dall'ottemperanza ad un provvedimento del giudice, fatta ovviamente salva la costituzione dell'appellato, che comporta la sanatoria dell'atto difforme dal paradigma legale per il raggiungimento dello scopo, giusta l'art. 156, comma 3, c.p.c.
Cass. civ. n. 15926/2024
La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine lungo dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., con effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione.
Cass. civ. n. 15473/2024
In caso di mancato perfezionamento per trasferimento o irreperibilità del destinatario, la notificazione dell'impugnazione o dell'opposizione deve considerarsi meramente tentata e, quindi, omessa, poiché priva di uno degli esiti positivi previsti dall'ordinamento secondo il modello legale del procedimento prescelto, sicché il diritto di impugnazione deve intendersi consumato, salva la possibilità di un suo nuovo esercizio nel rispetto del termine cui esso è soggetto, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, di un'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c..
Cass. civ. n. 15270/2024
In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe.
Cass. civ. n. 13165/2024
Il termine breve d'impugnazione decorre, anche nelle cause soggette al rito del lavoro, dalla notificazione della sentenza effettuata, ex art. 285 c.p.c., al procuratore della parte costituita, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo, sicché la notificazione fatta, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il suddetto termine.
Cass. civ. n. 12110/2024
In tema di prova testimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att. c.p.c. e 250 c.p.c., nel caso di ingiustificatamente omessa citazione dei testi per l'udienza fissata per il loro esame e di loro mancata comparizione spontanea, la decadenza dalla prova dev'essere eccepita dalla parte interessata e pronunciata dal giudice nella stessa udienza alla quale si riferisce l'inattività, che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo per rinviare all'udienza successiva la proposizione dell'eccezione.
Cass. civ. n. 7700/2024
I capi della sentenza di merito, non fatti oggetto di gravame con l'impugnazione principale, sono impugnabili con ricorso per cassazione incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., a condizione che siano riferibili ad un unico rapporto atteso che, in caso di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio ovvero in cause diverse riunite, devono essere rispettati i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.
Cass. civ. n. 6477/2024
Se privo dell'apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell'Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato.
Cass. civ. n. 5596/2024
In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza che definisce il reclamo ai sensi dell'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, applicabile ratione temporis, la comunicazione a cura della cancelleria a mezzo PEC fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione ove risulti allegato il testo integrale della sentenza, non essendo sufficiente il mero avviso del deposito della stessa.
Cass. civ. n. 453/2024
Il termine per impugnare il provvedimento reso in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, anche nel regime processuale di cui all'art. 38 disp. att. c.c., come sostituito dall'art. 3 della l. n. 219 del 2012, nel quale era applicabile, in quanto compatibile, il rito camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c., è quello ordinario previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c. e non quello di dieci giorni di cui all'art. 739, comma 2, c.p.c., non valendo le regole idonee ad arrecare un vulnus ai diritti della difesa, tenuto conto della particolare rilevanza dei diritti e degli interessi in gioco, richiedenti una elaborazione di strategie difensive anche di una certa complessità, sicché, in caso di provvedimento notificato, opera il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.
Cass. civ. n. 34272/2023
Ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione della notificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto al termine per impugnare, occorre distinguere a seconda che l'errore originario sia imputabile al notificante oppure no: nel primo caso, l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione; nel secondo caso, invece, la ripresa del procedimento notificatorio - che la parte deve provare di aver avviato nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al giudice - ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, essendo irrilevante l'intervenuto spirare del termine per impugnare.
Cass. civ. n. 34243/2023
La dichiarazione del difensore, contenuta nell'atto di appello, circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata - per il principio di responsabilità che deve accompagnare l'esercizio del diritto di difesa - va assunta come veritiera dovendo, di conseguenza, il giudice parametrare la tempestività dell'impugnazione a quanto indicato, sebbene erroneamente, dalla parte e restando affidato al difensore l'onere di rimediare all'erronea indicazione mediante precisazione anteriore alla decisione, a meno che non emerga dagli atti processuali o da dichiarazione della parte appellata che la notificazione non vi sia stata o non sia stata valida.
Cass. civ. n. 32091/2023
In virtù del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, la notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC) sia stato generato entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile del termine.
Cass. civ. n. 32064/2023
In tema di competenza, le cause di opposizione all'esecuzione, instaurate nei confronti della P.A., sono soggette alle regole contenute nell'art. 27 c.p.c., e non a quelle di cui all'art. 25 dello stesso codice, restando devolute alla competenza del giudice nel cui circondario si trovano gli immobili oggetto dell'esecuzione; tali procedimenti rientrano, quindi, tra quelli per i quali l'art. 7 cit. esclude l'operatività del foro erariale.
Cass. civ. n. 28647/2023
Nell'ipotesi di notifica di un secondo atto di appello che faccia seguito al primo non ancora dichiarato inammissibile o improcedibile, l'osservanza del termine breve decorrente da quest'ultimo non ha un effetto di proroga del termine lungo, restando, pertanto, il secondo atto di impugnazione assoggettato al termine (breve o lungo) che per primo viene a scadenza, in quanto la locuzione "indipendentemente dalla notificazione" posta ad apertura dell'art. 327 c.p.c. sta ad attestare che il termine lungo va comunque rispettato, sia stata o meno notificata la sentenza, e che, dunque, la notifica può avere l'effetto di far scattare anche il termine breve e determinare - ove l'impugnazione non lo rispetti - la formazione del giudicato se venuto a scadere prima del termine lungo, ma non anche quello di precludere la formazione del predetto giudicato per effetto della scadenza del termine lungo se - nelle ipotesi predette - maturata anteriormente a quella del termine breve.
Cass. civ. n. 28425/2023
Ai fini della valutazione della tempestività dell'appello il giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio, la regolarità della notificazione della sentenza impugnata (salvo il caso in cui la nullità riguardi la persona alla quale debba essere consegnato l'atto o se vi sia incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta la consegna o sulla data), in mancanza della quale il termine breve non decorre.
Cass. civ. n. 28251/2023
L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in ragione della previsione di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente, la sanatoria di una procura inesistente, in quanto sottoscritta da un soggetto estraneo alla società che l'avrebbe conferita).
Cass. civ. n. 26416/2023
Nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, effettuata dall'ufficiale giudiziario presso la sede a mani dell'impiegato addetto, è idonea ai fini della decorrenza del termine breve per appellare, di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, pur in presenza di elezione di domicilio presso il procuratore del libero foro, in quanto l'art. 17 del medesimo decreto fa comunque salva, anche in caso di elezione di domicilio, la validità della consegna a mani proprie.
Cass. civ. n. 25686/2023
Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato "pdf", delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato "*.eml" o "*.msg" (necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 c.p.c. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all'originale dal difensore.
Cass. civ. n. 24023/2023
adempimenti, salvo che il ricorso sia notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata od altresì che la copia notificata o comunicata della sentenza medesima sia comunque nella disponibilità della Corte di Cassazione, alla quale non spetta attivarsi per supplire all'inosservanza della parte al precetto posto dalla citata norma.
Cass. civ. n. 23173/2023
In materia di adozione in casi speciali, ai sensi dell'art. 44 della l. n. 44 del 1983, il termine, previsto a pena di decadenza, per la proposizione del ricorso per cassazione è quello ordinario, non potendo trovare applicazione il regime limitativo del diritto di impugnazione in sede di legittimità dettato dall'art.17 della stessa legge, che ne prevede uno dimezzato rispetto a quello ordinario "breve", decorrente dalla notifica della sentenza nel testo integrale a cura della cancelleria, poiché norma di carattere speciale e di stretta interpretazione.
Cass. civ. n. 22632/2023
In tema di determinazione delle quote di T.F.R. spettanti agli eredi - nella specie, coniuge, ex coniuge e figli - la decisione, nei procedimenti introdotti ex l. n. 898 del 1970, va resa con sentenza, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge citata, come sostituito dall'art. 13 della l. n. 74 del 1987, sicché è suscettibile di impugnazione entro i termini ordinari di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., a prescindere dalle forme o dal rito adottato, poiché le eventuali peculiarità del procedimento non sono idonee, in difetto di specifiche indicazioni legislative, a sottrarre il provvedimento finale all'operatività dei suddetti termini per la proposizione del gravame.
Cass. civ. n. 22074/2023
In tema di giudizio di cassazione, qualora il ricorso sia improcedibile in ragione del suo mancato deposito nel fascicolo informatico (ex artt. 396 c.p.c. e 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.), l'esame dell'atto non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità.
Cass. civ. n. 20076/2023
L'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte territoriale, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della l. n. 183 del 2011, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del cit. art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.
Cass. civ. n. 115/2022
In tema di impugnazione, qualora la notifica presso il procuratore costituito abbia avuto esito negativo per circostanze imputabili al richiedente, non è data al notificante, una volta decorso il termine di impugnazione, la possibilità di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, affinchè la notifica abbia effetto dalla data iniziale di attivazione dello stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto il ricorrente, in occasione della prima notifica, aveva colpevolmente omesso di consultare l'albo professionale, peraltro ormai informatizzato ed accessibile telematicamente, affidandosi invece alle indicazioni, non più attuali, contenute nell'atto di appello e nella sentenza impugnata). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/02/2016).
Cass. civ. n. 17981/2020
In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento, e, successivamente, ritenerne lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire; in tale ipotesi, pertanto, la devalutazione della testimonianza fondata sul rilievo che il teste si è limitato a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova senza aggiungere dettagli mai richiestigli, riposa su argomentazioni tra loro logicamente inconciliabili, sì da costituire motivazione solo apparente. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 14/12/2018).
Cass. civ. n. 3144/2020
L'integrazione "ex officio" delle prove testimoniali, ai sensi dell'art. 257, comma 1, c.p.c., è espressione di una facoltà discrezionale, esercitabile dal giudice quando ritenga che, dalla escussione di altre persone, non indicate dalle parti, ma presumibilmente a conoscenza dei fatti, possano trarsi elementi utili alla formazione del proprio convincimento; l'esercizio, o il mancato esercizio, di tale facoltà presuppone un apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie, come tale incensurabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del vizio di motivazione. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/03/2018).
Cass. civ. n. 26597/2020
Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria che, in appello, ben può essere costituita dalla indicazione di un teste de relato in primo grado, secondo una ipotesi prevista in via generale dall'art. 257, comma 1, c.p.c. che, al ricorrere dei requisiti di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c., resta assorbita. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 29/07/2014).
Cass. civ. n. 13475/2019
Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla l. n. 117 del 1988, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all'art. 11 c.p.p., richiamato dall'art. 4, comma 1, l. cit.; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato art. 11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell'art. 25 c.p.c. seguendo la regola del "forum commissi delicti", sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo ove è sorta l'obbligazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la competenza del Tribunale di Roma a decidere un giudizio concernente asseriti comportamenti dolosi e colposi di magistrati della medesima S.C. nonché della Procura e del Tribunale di Cagliari). (Regola competenza).
Cass. civ. n. 31293/2019
Nel rito del lavoro, per effetto del combinato disposto degli artt. 202, comma 1, 420, commi 5 e 6, e 250 c.p.c., vige il principio che il giudice provvede nella stessa udienza di ammissione della prova testimoniale alla audizione dei testi, comunque presenti, ma non può dichiarare decaduta la parte dalla prova per la loro mancata presentazione, essendone consentita la citazione solo a seguito del provvedimento di ammissione, con la conseguenza che il giudice dovrà fissare altra udienza per la prosecuzione della prova; tali considerazioni valgono anche per il rito cd. "Fornero", caratterizzato - nella fase sommaria - dal principio di libertà delle prove, in relazione al quale non è possibile ipotizzare decadenze, e - nella fase a cognizione piena - dalle disposizioni dettate per il processo del lavoro.
Cass. civ. n. 10540/2019
Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riconoscimento ed esecutività di sentenza straniera decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che la stessa sia stata comunicata in forma integrale alle parti dal cancelliere.
Cass. civ. n. 16938/2019
Il ricorso straordinario per cassazione va proposto secondo la disciplina generale di cui al penultimo comma dell'art. 111 Cost. (v. oggi art. 360, ultimo comma, c.p.c.), con applicazione del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. decorrente dalla data della notificazione del provvedimento all'interessato o, in mancanza, entro il termine di decadenza dell'art. 327 c.p.c.. La comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., così come chiarito dalla novellazione del secondo comma dell'art. 133 c.p.c., operata con l'art. 45, comma 1, lett. b), d.l. n. 90 del 2014, convertito con la l. n. 114 del 2014.
Cass. civ. n. 11765/2019
L'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un'adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori.
Cass. civ. n. 8929/2019
L'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza, la parte non può pretendere di sostituire i testi deceduti prima dell'assunzione con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 c.p.c. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/10/2013).
Cass. civ. n. 19530/2019
La notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte, munito di regolare procura, è idonea a far decorrere il termine "breve" d'impugnazione (art. 325 c.p.c.), atteso che l'espressione "su istanza di parte", contenuta nell'art. 325 c.p.c., va riferita ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, i quali, in virtù della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell'interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non espressamente riservati. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/01/2017).
Cass. civ. n. 6394/2019
La conoscibilità "ex officio" di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che, nel rigettare la domanda del ricorrente volta a conservare il trattamento economico di dirigente medico di secondo livello, aveva riqualificato d'ufficio la fattispecie controversa secondo la disciplina applicabile del CCNL della Dirigenza Medica).
Cass. civ. n. 28106/2018
È valida la procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo, anche se priva di data certa, quando sia depositata all'atto della sua costituzione in giudizio, così da poterne ritenere, implicitamente, l'anteriorità rispetto a tale momento, come prescritto dall'art. 125, comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata con la quale il giudice di appello, oltre a considerare ammissibile l'opposizione ad un decreto ingiuntivo nonostante la procura alle liti, posta in calce al decreto ingiuntivo notificato e priva di data, fosse stata depositata alla prima udienza e non contestualmente alla iscrizione a ruolo della causa, aveva pure addossato all'opposto l'onere di dimostrare il momento di rilascio della detta procura).
Cass. civ. n. 17467/2018
La querela di falso proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a spettanze professionali dell'avvocato per attività giudiziale, è incompatibile con il rito sommario di cognizione previsto per tali controversie. Ne consegue la necessità che il giudice provveda alla separazione dei giudizi, dovendo quello relativo all'accertamento della falsità del documento essere assoggettato al rito ordinario a cognizione piena ed essere trattato dal giudice collegiale, con sospensione del procedimento di opposizione.
Cass. civ. n. 30245/2018
In tema di notificazione degli atti processuali, in forza del principio secondo cui il rischio della notificazione ricade sul notificante, laddove la notifica sia effettuata in prossimità della scadenza dei termini di impugnazione e non si perfezioni per cause imputabili al notificante – quale deve ritenersi la circostanza che il destinatario non era conosciuto nel luogo indicato dal richiedente – si determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 30137/2018
Le informazioni e osservazioni, che, ai sensi dell'art. 425 c.p.c., possono essere fornite in giudizio dall'associazione sindacale indicata dalla parte, sono inidonee, anche in considerazione del loro carattere unilaterale, ad identificare la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo, rilevante ai sensi dell'art. 1362 c.c., ma, salva l'ipotesi in cui siano suffragate da elementi aventi un'intrinseca valenza probatoria, hanno la funzione di fornire chiarimenti ed elementi di valutazione riguardo agli elementi di prova già disponibili, rientrando, in tali limiti, nella nozione di materiale istruttorio valutabile, con la motivazione richiesta dalle circostanze, dal giudice.
Cass. civ. n. 14338/2017
L’atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell’art. 125 c.p.c., requisito di validità dell’atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in formato analogico.
Cass. civ. n. 12035/2017
Nell’ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale, una volta intervenuta la corrispondente decisione del collegio, il giudizio sulla causa di merito, sospeso “ex lege”, deve riprendere e, se la sentenza sul falso viene impugnata, il giudice ha la facoltà di disporre la sospensione di quel giudizio ex art. 337, comma 2, c.c., atteso che tra il processo di falso e la causa di merito rilevante ai fini della sospensione sussiste un rapporto di pregiudizialità, riconosciuto dal legislatore nella forma tipica della pregiudizialità-dipendenza prevista dall’art. 225, comma 2, c.p.c., riconducibile all’area della sospensione necessaria, cui consegue, in assenza di norme specifiche che impongano la permanenza della sospensione sino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, l’applicabilità della sospensione facoltativa, ove ricorrano le condizioni previste al comma 2, dell’art. 337 citato.
Cass. civ. n. 21184/2017
In tema di competenza per territorio, rientra nei poteri del giudice, sottesi al principio “iura novit curia”, l’individuazione della norma che sorregge l’eccezione di incompetenza riservata alla parte, restando pertanto irrilevante che quest'ultima, nel sollevare l'eccezione e nell'indicare il foro reputato competente, non abbia anche invocato espressamente la norma a sostegno di tale indicazione o ne abbia indicata una erronea; pertanto, nell’ipotesi di chiamata in garanzia di una P.A., il radicamento della competenza presso il foro erariale prescinde dal richiamo che la stessa abbia fatto, nel sollevare l’eccezione d’incompetenza del giudice adito, al comma 1 dell’art. 6 del r.d. n. 1611 del 1933, anziché al comma 2, che disciplina le modalità di devoluzione della competenza in caso di chiamata in causa.
Cass. civ. n. 21739/2016
In tema di arbitrato, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di reclamo, abbia negato l'esecutorietà del lodo; invero, anche se la decisione incide sul diritto della parte vittoriosa nel procedimento arbitrale al conseguimento del titolo esecutivo, per il rifiuto dell'atto che conferisce al lodo tale efficacia, essa non le preclude definitivamente l'esercizio della facoltà di procedere ad esecuzione forzata, ben potendo agire in via ordinaria per fare accertare, in un giudizio a cognizione piena, la sussistenza dei requisiti cui è subordinata l'efficacia esecutiva del lodo, ovvero, in alternativa, provvedere nuovamente al deposito dello stesso, corredato eventualmente della documentazione della quale sia stata precedentemente rilevata la mancanza o l'irregolarità.
Cass. civ. n. 15793/2016
La facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c. incontra quale unico limite quello di non introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, non siano state oggetto di capitoli di prova o siano state dedotte in capitoli non ammessi; l'osservanza di tale limite è desumibile non solo dalla domanda, ma anche dal tenore della risposta, sicché è irrilevante l'omessa trascrizione della prima nel verbale d'udienza, atteso che la verbalizzazione della seconda è sufficiente a dare conto della decisione del giudice di ammettere la domanda ed a consentirne il controllo in ordine all'ammissibilità dei fatti che ne sono stati oggetto.
Cass. civ. n. 14827/2016
In materia di prova testimoniale, la parte che non abbia provveduto all'intimazione dei testi ammessi non può sottrarsi alla relativa decadenza deducendo l'asserita violazione dalla normativa vigente in materia di comunicazioni telematiche, per essere stato utilizzato - ai fini della comunicazione dell'ordinanza di ammissione della prova - il formato cd. "pdf zip", giacché il suo impiego non muta il contenuto del documento informatico, ma comprime lo stesso in modo che occupi uno spazio minore, sicché il difensore non può invocare su queste basi la scusabilità nell'errore in cui sia incorso, potendo dal medesimo esigersi l'utilizzo di idonea configurazione del computer tale da consentire l'accesso al documento nel formato compresso.
Cass. civ. n. 14594/2016
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.
Cass. civ. n. 10347/2016
In materia di prova testimoniale, la deposizione può essere ritenuta attendibile anche limitatamente a determinati contenuti, a condizione che, tra la parte del narrato ritenuta inattendibile ed il resto ritenuto meritevole di credito, non sussista un rapporto di causalità necessaria o l'una non costituisca un imprescindibile antecedente logico dell'altro.
Cass. civ. n. 8705/2016
In tema di querela di falso, l'art. 225, comma 1, c.p.c., nell'imporre la pronuncia del collegio, non detta una regola di trattazione collegiale del procedimento ma esprime solo una riserva al tribunale in composizione collegiale limitatamente ai poteri decisori, sicché, ove la querela venga proposta davanti a sezione distaccata di tribunale, in composizione monocratica, non si verifica alcuna nullità o vizio di costituzione del giudice se l'attività in concreto svolta dal giudice monocratico, prima di rimettere l'affare alla sezione centrale del tribunale per la decisione sul falso, abbia rilievo meramente ordinatorio, oppure sostanzialmente istruttorio.
Cass. civ. n. 16056/2016
L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Rigetta, App. Roma, 24/04/2013).
Cass. civ. n. 19357/2016
L'assoluzione del testimone dal reato di falsa testimonianza in sede penale non rende, di per sé, veritiera la dichiarazione resa dal medesimo in sede civile perché, indipendentemente dalla formula assolutoria, non viene meno in capo al giudice civile il potere-dovere di valutarne l'attendibilità, subendo deroghe il principio della libera valutazione delle prove nei soli casi stabiliti dalla legge. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 13/01/2014).
Cass. civ. n. 774/2016
In caso di intervento tardivo, oltre il termine di cui all'art. 499, comma 2, c.p.c., del creditore privilegiato che versi in una delle condizioni cui all'art. 499, comma 1, c.p.c., il credito si ha per disconosciuto, restando preclusa l'attivazione del subprocedimento di verificazione regolato dalla norma, senza che da ciò, peraltro, derivi l'inammissibilità dell'intervento stesso attesa la prevalenza della disciplina di cui all'art. 551 c.p.c. ovvero, per le espropriazioni mobiliari presso il debitore e per le espropriazioni immobiliari, degli artt. 528 e 566 c.p.c., sicché detto creditore, per assicurarsi almeno il diritto all'accantonamento in sede di distribuzione, è tenuto a presentare specifica istanza e a dimostrare di aver agito, entro i trenta giorni dalla data dell'intervento tardivo, per conseguire il titolo esecutivo mancantegli nei confronti dell'esecutato. (Rigetta, Trib. Vicenza, 03/12/2012).
Cass. civ. n. 19215/2015
La valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne "ex ante" la capacità a testimoniare. (Nella specie, la S.C. ha censurato la decisione della Corte di merito - confermativa di quella del giudice di prime cure - di non ammettere la dedotta prova testimoniale in ragione della ritenuta inattendibilità, "ab origine", degli indicati testimoni, perché residenti stabilmente nell'immobile oggetto del contratto di locazione "sub iudice").
Cass. civ. n. 18481/2015
Nel raccogliere la prova orale il giudice non è tenuto ad una riproduzione meccanica ed integrale delle dichiarazioni rese dal teste o dalla parte, ma deve riportarne l'effettivo contenuto, anche mediante una verbalizzazione sintetica, che riproduca, senza sommarietà e sciatteria, le parti rilevanti, così da assicurare la comprensibilità, la contestualizzazione e l'incisività delle dichiarazioni, nonché le eventuali contraddittorietà. Quanto alla facoltà di porre domande a chiarimenti, essa va circoscritta a meglio dettagliare lo svolgimento di un fatto, allegato e oggetto di prova con il capitolo ammesso, e non ad introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, non siano state oggetto di capitoli di prova oppure appartengano a capitoli non ammessi per come formulati, non potendo l'intervento del giudice assumere una funzione di supplenza rispetto all'onere probatorio della parte.