Cass. pen. n. 8909 del 31 luglio 1998

Testo massima n. 1


Oggetto della tutela del reato di falsità personale, di cui all'art. 495 c.p., è un contrassegno personale della persona fisica e non anche delle persone giuridiche che abbiano a qualificarsi nei confronti della pubblica amministrazione. Le false attestazioni sulle persone giuridiche, quali falsità ideologiche, vanno inquadrate nella fattispecie astratta dell'art. 483 c.p.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE