Avvocato.it

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 6 del 3 luglio 1996

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 6 del 3 luglio 1996

Testo massima n. 1

L’inosservanza del termine per la notifica dell’avviso dell’udienza di riesame, di cui all’ottavo comma dell’art. 309 c.p.p., integra una nullità di ordine generale a norma dell’art. 178, primo comma, lett. c ], c.p.p., che si propaga, ai sensi dell’art. 185 dello stesso codice, all’ordinanza emessa dal tribunale, all’annullamento della quale, tuttavia, non essendo la presente nullità equiparabile in alcun modo all’inesistenza del provvedimento, non consegue la perdita di efficacia della misura coercitiva ai sensi dell’art. 309, decimo comma, c.p.p.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze