Cass. civ. n. 2983 del 10 aprile 1990
Testo massima n. 1
Il potere d'impugnativa del P.M., con riguardo alle deliberazioni dell'assemblea di associazione riconosciuta, ai sensi dell'art. 23, primo comma c.c., e, correlativamente, la sua qualità di parte necessaria nelle controversie da altri instaurate per l'annullamento di dette deliberazioni, devono essere esclusi nel caso delle associazioni non riconosciute, quali i sindacati (od i loro raggruppamenti), in considerazione del carattere speciale dell'indicata disposizione e del suo ricollegarsi all'assoggettamento delle associazioni riconosciute ad ingerenza dell'autorità amministrativa.
Testo massima n. 2
Nel caso di associazione sindacale di livello più elevato, formata da associazioni minori, che ne divengano soci, il recesso della singola associazione minore non implica di per sé una modificazione statutaria, e la sua legittimità deve essere riscontrata sulla base delle norme interne della medesima recedente, stabilendo se esse contemplino come essenziale o meno, rispetto ai fini istituzionali, l'adesione all'associazione maggiore.
Testo massima n. 3
Qualora un'associazione o confederazione sindacale di livello più elevato venga costituita da associazioni minori, che ne divengano soci (ed eventualmente facciano acquisire ai propri aderenti la contemporanea qualità di soci anche della formazione maggiore), si deve riconoscere a detta associazione di livello superiore, in difetto di contraria previsione delle norme statutarie, la legittimazione ad insorgere contro il recesso della singola associata, nonché ad impugnarne la relativa deliberazione, ai sensi dell'art. 23, primo comma c.c., tenendo conto che tale norma, nell'attribuire il potere d'impugnazione agli «organi dell'ente», si riferisce non solo agli organi deputati all'amministrazione ed alla rappresentanza esterna, ma include tutti quelli muniti di compiti direttivi e di controllo per la realizzazione degli scopi comuni.