Art. 25 – Codice civile – Controllo sull’amministrazione delle fondazioni
L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume [23 co. 4]; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.
L'annullamento della deliberazione [23] non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [1445].
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori [18, 22].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14689/2025
In tema di obbligazioni, l'effetto estintivo derivante da compensazione volontaria non è rilevabile d'ufficio e, poiché attiene allo specifico contenuto dell'accordo inter partes, deve formare oggetto di eccezione in senso proprio, da sollevarsi a cura della parte interessata.
Cass. civ. n. 14679/2025
In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso di clausola di delimitazione dell'oggetto del contratto alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, il rischio assicurato è circoscritto alla quota di danno effettivamente cagionato da quest'ultimo, con esclusione di quella a lui non causalmente riconducibile e derivante dall'insolvenza degli altri responsabili o dalla scelta discrezionale del danneggiato, cosicché tale clausola incide sulla determinazione del premio assicurativo.
Cass. civ. n. 14660/2025
In caso di cessione d'azienda o di rami della stessa, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro viene in rilievo il disposto dell'art. 51, comma 4, del d.P.R n. 131 del 1986, per cui il valore dell'azienda è dato dalla somma dei valori delle attività, ossia dei valori dei beni materiali e dei beni immateriali, al netto delle passività aziendali esistenti al momento del trasferimento; da tale regola fanno eccezione i debiti del cedente nei confronti del cessionario avente causa, i quali si estinguono, ai sensi dell'art. 1253 c.c., nel momento in cui il creditore diventa anche debitore e sono, pertanto, indeducibili dal valore dell'azienda, in coerenza con la previsione di cui all'art.43, comma 2, dello stesso d.P.R. n. 131 del 1986.
Cass. civ. n. 14098/2025
Costituisce concorrenza sleale la condotta di un imprenditore che, per il tramite di propri dipendenti già alle dipendenze del concorrente, si appropria di tabulati recanti i nominativi di clienti e distributori di quest'ultimo, non rilevando la circostanza che essi fossero già noti al medesimo imprenditore ed a tali dipendenti, trattandosi di un complesso strutturato di informazioni aziendali comunque riservate, e non divulgabili ove esse superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati, il cui trasferimento è idoneo ad arricchire la conoscenza del concorrente e a fornirgli un vantaggio competitivo che trascende la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.
Cass. civ. n. 14095/2025
In presenza di un marchio complesso, benché la valutazione della somiglianza tra i segni non possa limitarsi a prendere in considerazione solo una componente e a paragonarla con quella dell'altro, occorrendo procedere all'esame dei segni in conflitto considerati ciascuno nel suo insieme, ciò non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere influenzata da una o più delle sue componenti e in tali casi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza possa essere affidata al solo esame di tali componenti. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, giudicando della contraffazione di un marchio complesso contenente una parte denominativa ed una figurativa, aveva ricondotto la capacità distintiva del marchio all'elemento figurativo rappresentato da un cane bassotto, desumendone la sussistenza del rischio di confusione tra i segni in conflitto).
Cass. civ. n. 13127/2025
In tema di revocatoria fallimentare, sussiste la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 2506 quater, comma 3 c.c., della società beneficiaria della scissione, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato, per il debito restitutorio conseguente alla dichiarazione di inefficacia ex art. 64 l.fall. dell'atto di cessione dei crediti tra la società cedente, poi dichiarata fallita, e la società cessionaria, poi oggetto di scissione, a condizione che il predetto debito restitutorio e la dichiarazione di fallimento siano anteriori rispetto all'atto di scissione societaria.
Cass. civ. n. 10929/2025
È ammissibile l'azione revocatoria di un negozio di conferimento di beni in società, perché non riguarda la validità del contratto costitutivo della società e, quindi, non interferisce col disposto dell'art. 2332 c.c. (anche nella formulazione successiva alla riforma apportata dal d.lgs. n. 6 del 2003), concernente la nullità del negozio societario e non i vizi della singola partecipazione, regolati dalle norme generali, e perché non intacca il principio di separazione del patrimonio societario da quello dei soci (dato che il bene oggetto di revocatoria non rientra nel patrimonio del debitore se il conferimento è dichiarato inefficace nei confronti del suo creditore), né incide sulla disciplina della trascrizione, la quale tutela gli aventi causa dell'acquirente diretto e non la società che riceve il conferimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante che l'atto di conferimento costituisse atto esecutivo di una delibera di aumento di capitale, da ritenersi comunque atto presupposto rispetto alla vicenda traslativa, in quanto per effetto di essa nel patrimonio del conferente si sostituisce al bene - nel caso un immobile - un semplice titolo partecipativo ad un capitale di rischio).
Cass. civ. n. 10459/2025
In ipotesi di simulazione relativa concernente un contratto a forma libera non opera la limitazione di cui all'art. 2725 c.c., sicché, nel rapporto tra le parti, potrà essere invocata la prova per testimoni o per presunzioni, sia quando la prova venga richiesta per dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato ex art. 1417 c.c., sia quando ricorra una delle condizioni prescritte dall'art. 2724 c.c., che costituiscono eccezioni al divieto di prova testimoniale del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento simulato, per il quale si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contestuale ex art. 2722 c.c.
Cass. civ. n. 10188/2025
In tema di accertamento e di prova del nesso di causalità, sia materiale che giuridica, il giudice di merito, quando ritiene ignota la causa dell'evento dannoso, non è tenuto ad indagare sulle relative ragioni, dimostrando di poter risolvere tutti i relativi problemi tecnici, qualora i fatti posti a fondamento del giudizio di incertezza eziologica siano stati esaustivamente e compiutamente individuati, analizzati ed enunciati nella sentenza, mentre l'insanabile incertezza circa la relazione causale tra condotta colpevole del sanitario ed evento di danno ridonda a carico del paziente danneggiato che chiede il risarcimento.
Cass. civ. n. 9362/2025
Gli effetti dichiarativi della divisione ereditaria, comportanti che ciascun condividente debba considerarsi successore immediato del de cuius nei beni di cui diviene titolare, non determinano anche l'automatica attribuzione dei frutti (naturali o civili) al condividente che risulti assegnatario dei beni che li abbiano prodotti, giacché i frutti, ove non distribuiti fra i coeredi, formano una massa indivisa, sulla quale ciascun partecipante ha un diritto di natura e consistenza identiche a quelle del diritto sui beni della comunione; ne consegue che, nel caso in cui uno degli eredi si sia appropriato dei frutti maturati durante la comunione, ancorché prodotti da beni poi assegnatigli, sorge un corrispondente suo debito verso gli altri coeredi (art. 724, comma 2, c.c.), qualora i frutti non siano più esistenti al momento della divisione.
Cass. civ. n. 9309/2025
L'azienda ereditaria è oggetto di comunione tra tutti i coeredi finché questi si limitino a godere in comune l'azienda relitta dal de cuius, mentre quando essa viene esercitata da uno o da alcuni dei coeredi, la comunione incidentale è limitata all'azienda come relitta dal de cuius, con gli elementi, materiali e immateriali, esistenti al momento dell'apertura della successione.
Cass. civ. n. 9256/2025
Il patto di non concorrenza, anche quando stipulato contestualmente al contratto di lavoro, costituisce una fattispecie negoziale autonoma rispetto a quest'ultimo, in quanto dotata di una causa distinta, in virtù della quale il lavoratore si obbliga, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziale con quella del datore, a fronte di un corrispettivo la cui congruità va valutata ex ante, ossia alla luce del tenore delle clausole al momento della loro sottoscrizione.
Cass. civ. n. 8905/2025
In tema di preliminare di vendita immobiliare, il danno da lucro cessante spettante al promittente venditore che agisca per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno, in ragione dell'inadempimento del promissario acquirente, danno derivante dalla sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, deve essere parametrato alla differenza (recte al deprezzamento) tra il prezzo pattuito nel preliminare e il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, potendosi tener conto anche di ulteriori circostanze, suscettibili di determinare un incremento o una riduzione del pregiudizio, a condizione che esse siano allegate e provate e appaiano ragionevolmente prevedibili e non meramente ipotizzate.
Cass. civ. n. 8517/2025
Il figlio del de cuius nato fuori dal matrimonio, già riconoscibile secondo la legge vigente al tempo di apertura della successione, ha il potere di interrompere l'usucapione dei beni ereditari, senza dovere attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione, poiché, ai fini della idoneità dell'atto interruttivo del possesso ad usucapionem di un bene ereditario, non è richiesto l'acquisto della qualità di erede da parte del figlio, essendo sufficiente l'interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, che, nel caso di specie, sussiste fin dalla morte del genitore.
Cass. civ. n. 1995/2025
In materia di contratti, si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere certo e obiettivo - sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo tale da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la possibilità di qualificare la qualità di socio della debitrice principale in termini di presupposto implicito delle fideiussioni prestate, onde inferirne la sopravvenuta inefficacia in conseguenza del suo venir meno, trattandosi di situazione di fatto priva di carattere obiettivo, dipendendo dalla volontà ed attività del socio).
Cass. civ. n. 1923/2025
In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, il cui accertamento va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto.
Cass. civ. n. 1808/2025
La conferitaria d'azienda, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, è responsabile in solido, al pari del cessionario, con la conferente per il pagamento delle sanzioni irrogate per gli omessi versamenti delle imposte riferibili all'anno della cessione e dei due precedenti, salvo il beneficium excussionis, anche quando il conferimento di azienda in società è avvenuto prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 158 del 2015, siccome avente effetti meramente ricognitivi, determinandosi con lo stesso un fenomeno traslativo soggetto alle disposizioni di cui artt. 2558 e ss. c.c. e non alla disciplina di cui all'art. 2498 c.c.
Cass. civ. n. 1160/2025
Configura condotta contraria alla correttezza professionale, sanzionata dall'art. 2598, nn. 2 e 3, c.c., lo sfruttamento di un pregresso rapporto commerciale preferenziale che consente all'azienda di carpire informazioni su un prodotto altrui avente determinate caratteristiche (coperte, o meno, da diritti di privativa), al fine di immettere in pochissimo tempo in commercio, senza porre in essere gli investimenti usualmente necessari, un'innovazione tecnologica realizzata dal concorrente, presentandola al mercato come una novità assoluta.
Cass. civ. n. 626/2025
In tema di illecito concorrenziale, il presupposto della comunanza di clientela non è dato dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, ma dall'insieme dei consumatori del medesimo bisogno di mercato, che, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti uguali, affini o succedanei, a quelli posti in commercio, che sono in grado di soddisfare quel bisogno, con la conseguenza che sussiste rapporto di concorrenza tra gli imprenditori che, per la commercializzazione degli stessi prodotti, si avvalgono di differenti canali di distribuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'illecito concorrenziale tra l'imprenditore operante tramite punti di vendita fisici e quello operante online).
Cass. civ. n. 280/2025
In tema di marchi di impresa, la registrazione del marchio successivo presuppone che non vi sia rischio di confusione con un marchio anteriore ed il giudizio di novità va compiuto in astratto, raffrontando i segni come registrati, a prescindere dal loro uso e dall'intensità ed estensione della loro conoscenza presso i consumatori, salvo il limite della decadenza per non uso, a differenza della valutazione da compiersi nel giudizio di contraffazione, in cui tale accertamento è influenzato dalle modalità con cui il marchio anteriore è utilizzato e percepito dal pubblico di riferimento.
Cass. civ. n. 34996/2024
In tema di misure cautelari reali, colui che riveste la qualifica di socio di una società di persone della quale non ha la legale rappresentanza non è legittimato a chiedere la restituzione dei beni in sequestro di proprietà della stessa, non potendo far valere in giudizio situazioni che non gli appartengono.
Cass. civ. n. 23577/2024
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la cessione di un ramo d'azienda - che, qualora non adeguatamente remunerata, integra la condotta distrattiva - presuppone che il trasferimento abbia a oggetto un complesso aziendale inteso secondo la definizione dell'art. 2555 cod. civ., ossia come l'insieme di beni organizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale.
Cass. civ. n. 19123/2024
Nel caso in cui le cose mobili determinate, oggetto di condanna alla consegna risultante da titolo esecutivo, non siano più nella disponibilità dell'obbligato o siano andate distrutte, non sussiste il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata diretta per consegna ai sensi degli artt. 605 e ss. c.p.c., indipendentemente dalla imputabilità al debitore dell'impossibilità della prestazione, poiché tale circostanza non assume alcun rilievo nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ma solo nell'eventuale giudizio di responsabilità a carico del debitore. (Fattispecie relativa ad un caso di decreto ingiuntivo esecutivo contenente la condanna della banca alla consegna di documenti, parte dei quali distrutti dall'obbligata in conseguenza dello spirare del termine decennale di conservazione della documentazione).
Cass. civ. n. 18683/2024
È invalida la registrazione di un segno come marchio, se può indurre nel pubblico l'erronea convinzione che il prodotto provenga da un'area territoriale nota per le eccellenti qualità di quel prodotto, giacché in tale ipotesi si verifica un effetto distorsivo del mercato, ingenerato dall'inganno subito dai consumatori - portati a credere che il prodotto che viene loro proposto provenga da una certa area geografica e goda dei pregi per cui essa è nota - e ciò a prescindere dall'appartenenza di un diritto di proprietà intellettuale sulla denominazione dell'area geografica in capo a chicchessia e in particolare al soggetto che denuncia la decettività del segno. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno per contraffazione conseguente alla dedotta invalidità della registrazione di un segno come marchio, proposta da un noto birrificio nei confronti di imprese concorrenti che avevano utilizzato il segno su prodotti provenienti da area geografica diversa da quella boema, in cui l'attore produceva il proprio prodotto).
Cass. civ. n. 18261/2024
In tema di fallimento, la fusione per incorporazione, realizzando una vicenda estintivo-successoria delle società coinvolte, determina l'estinzione dell'incorporata che, ove insolvente, è assoggettabile a fallimento entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art 10 l.fall. di talché, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio ex art. 15 l.fall., il soggetto debitore destinatario della notifica del ricorso e dell'avviso di convocazione va individuato nella società incorporata che, pur se estinta, conserva la propria identità ai fini dell'eventuale dichiarazione di fallimento, potendo peraltro la società incorporante intervenire nel giudizio prefallimentare e proporre reclamo, nella qualità di soggetto interessato, avverso l'eventuale sentenza di fallimento dell'incorporata medesima.
Cass. civ. n. 17198/2024
Nel caso in cui il testatore ha disposto per testamento delle sue sostanze prevedendo a favore dei legittimari esclusivamente la quota di riserva, senza dispensa dalla collazione, l'obbligo di restituzione alla massa ereditaria di quanto ricevuto in eccedenza, rispetto al valore dei beni donati in vita, è una conseguenza legale della collazione imposta dal testatore ai legittimari e non richiede l'esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima da parte dei coeredi testamentari.
Cass. civ. n. 17188/2024
In ragione dell'assimilazione delle obbligazioni per premi e contributi previdenziali alle obbligazioni tributarie, la speciale disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 173, comma 13, del d.P.R. n. 917 del 1986, e 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui le società partecipanti alla scissione, in deroga alla previsione dell'art. 2506-quater, comma 3, c.c., rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni tributarie già gravanti sulla società scissa e relative a periodi di imposta antecedenti alla scissione, si applica anche ai crediti per contributi e premi dovuti agli enti previdenziali.
Cass. civ. n. 16760/2024
In tema di condominio, ove si debba procedere alla riparazione del locale a piano terra di proprietà esclusiva di un singolo condomino che funga anche da copertura per i vani scantinati sotterranei di proprietà condominiale, le spese relative alla manutenzione della parte della struttura costituita dal pavimento del piano superiore sono a carico del proprietario esclusivo del locale ex art. 1125 c.c. e, pertanto, non rientrano tra le attribuzioni dell'assemblea condominiale, competente a deliberare sugli interventi relativi alle sole parti comuni del fabbricato condominiale; di talché è nulla la deliberazione assembleare che abbia ad oggetto il riparto inerente a manutenzione straordinaria, riparazioni o ricostruzione delle parti di proprietà esclusiva.
Cass. civ. n. 16617/2024
Ove durante il giudizio di cassazione la società ricorrente si estingua a seguito di fusione per incorporazione, la società incorporante può intervenire nel procedimento con atto che, per i giudizi instaurati fino al 31 dicembre 2022, deve essere notificato alle altre parti per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo a tal fine sufficiente il mero deposito dell'atto in cancelleria; la nullità derivante dall'omissione della suddetta notificazione è tuttavia sanata ove
Cass. civ. n. 16445/2024
Nel regime previgente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, con la conseguenza che la prova della concessione dell'affidamento, per questi contratti, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni, atteso che il divieto sancito dall'art. 2725 c.c., a cui si riporta l'art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità.
Cass. civ. n. 4586/2023
La revoca dell'amministratore di società a responsabilità limitata può essere disposta in ogni tempo dall'assemblea dei soci, anche in assenza di giusta causa ma, essendo il rapporto di amministrazione riconducibile quale "species" a sé stante al "genus" del mandato, l'amministratore revocato "ante tempus" senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno, per il principio posto dall'art. 1725, comma 1, c.c., salvo espressa pattuizione statutaria o convenzionale in senso contrario.
Cass. civ. n. 12128/2023
Gli effetti giuridici della fusione o dell'incorporazione si producono dal momento dell'adempimento delle formalità pubblicitarie concernenti il deposito, per l'iscrizione nel registro delle imprese, dell'atto di fusione; ne consegue che - ai fini del riconoscimento della legittimazione all'impugnazione della società incorporante o risultante dalla fusione, in qualità di successore della società soccombente nel grado precedente - è necessaria la prova del predetto adempimento.
Cass. civ. n. 7514/2023
Il contratto di cointeressenza propria - espressione del potere dell'imprenditore di organizzare liberamente i fattori produttivi per l'esercizio dell'impresa, ivi compreso il rischio d'impresa, di cui il profitto costituisce l'esatto corrispondente - è un contratto sinallagmatico, aleatorio, di natura parassicurativa, col quale il cointeressato assume l'obbligo di rifondere parte delle perdite (non ancora esistenti), mentre il cointeressante assume l'obbligo di corrispondere parte degli utili; alla stipulazione del contratto, dunque, nessuno dei soggetti coinvolti iscrive crediti e/o debiti verso la controparte, ma le parti si limitano ad assumere un impegno reciproco, cosicché l'iscrizione di un debito o di un credito è un fattore che consegue soltanto al realizzarsi dell'evento dedotto in contratto (maggiore perdita o minore utile e viceversa), non quale effetto diretto dell'accordo.
Cass. civ. n. 7308/2023
Ricorre la vendita aziendale regolata dagli artt. 2555 c.c. e ss. ogni volta venga ceduto un insieme di elementi costituenti un complesso organico e funzionalmente adeguato a conseguire lo scopo in vista del quale il loro coordinamento era stato posto in essere, essendo necessario e sufficiente che la cessione abbia ad oggetto un'entità economica ancora esistente, che conservi l'attitudine all'esercizio dell'impresa, la cui gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare, senza che al riguardo rilevino il trasferimento dell'immobile ove si era svolta l'attività e del personale dipendente.
Cass. civ. n. 9010/2023
In tema di cessione di azienda, i crediti di cui all'art. 2559 c.c. sono quelli che scaturiscono, nei confronti dei terzi, dalla gestione dell'azienda, sicché tra gli stessi non rientrano i canoni che l'affittuario è tenuto a versare al proprietario quale corrispettivo del relativo godimento, essendo questi estranei allo scopo di trasferire insieme all'azienda i valori attivi maturati durante l'esercizio dell'impresa.
Cass. civ. n. 4248/2023
Nell'ipotesi di trasferimento di azienda, l'alienante è liberato dai debiti derivanti dal contratto da lui stipulato per l'esercizio dell'azienda stessa, in forza del combinato disposto degli artt. 2558 e 2560 c.c., soltanto ove tali debiti siano corrispettivi a crediti in base allo stesso contratto, mentre deve rispondere solidalmente con l'acquirente di quei debiti a cui non si contrappongono, in un rapporto di sinallagma contrattuale, crediti attuali verso il contraente ceduto.
Cass. civ. n. 11004/2023
Con riferimento ai segni distintivi, la scissione parziale societaria dà luogo ad una vicenda non meramente organizzativa, ma sostanzialmente traslativa dei beni inclusi nel patrimonio attribuito alla società beneficiaria della scissione, con la conseguenza che, essendo il marchio e la denominazione sociale dei segni distintivi autonomi - avendo il primo la funzione di identificare i prodotti fabbricati o commercializzati od i servizi resi da un imprenditore, la seconda quella di individuare la società come soggetto di diritto - l'attribuzione del marchio non implica anche il trasferimento della denominazione sociale, la quale può essere oggetto di valido trasferimento "inter vivos", anche ove assimilata alla ditta sociale, solo nel caso in cui sia ceduta l'intera azienda, previo espresso consenso dell'alienante.
Cass. civ. n. 12049/2023
In tema di concorrenza sleale, la violazione di norme pubblicistiche non integra necessariamente un atto anticoncorrenziale ex art. 2598, n. 3, c.c., dovendosi distinguere tra norme volte a porre limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, la cui violazione è sempre riconducibile entro il paradigma contemplato da detta disposizione, e norme che impongono costi alle imprese operanti sul mercato, la cui violazione non costituisce di per sé l'illecito in parola, occorrendo che l'imprenditore che si duole degli atti del concorrente ne dimostri l'attitudine potenzialmente lesiva dei propri diritti, mediante malizioso ed artificioso squilibrio delle condizioni di mercato.
Cass. civ. n. 6876/2023
In tema concorrenza sleale, la tutela risarcitoria va riconosciuta anche con riferimento alla realizzazione di atti preparatori rispetto a quelli presi in considerazione dall'art. 2598 c.c., qualora sia dimostrata l'esistenza di un danno eziologicamente collegato a questi ultimi; ove il pregiudizio riguardi l'immagine e l'apprezzamento che i consumatori nutrono per i prodotti commercializzati con un determinato segno distintivo, il risarcimento è parametrato, oltre che sul danno emergente e sul danno non patrimoniale, anche sul danno da lucro cessante, sempreché la condotta lesiva abbia determinato una contrazione dei ricavi del danneggiato o abbia avuto, comunque, un'incidenza sul relativo importo.
Cass. civ. n. 20152/2022
L'impossibilità idonea ad estinguere l'obbligazione, ex art. 1256 c.c., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento e che, alla stregua del principio "genus nunquam perit", può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro.
Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 35466 del 2 dicembre 2022
In tema di annullamento di procura a vendere e del successivo contratto di compravendita per incapacità naturale del rappresentato all'atto del conferimento della procura, la presunzione di incapacità intermedia conseguente alla dimostrazione della stessa con riguardo ad un momento successivo e precedente postula in ogni caso il carattere rigoroso della valutazione della prova da parte del giudice con riferimento all'incapacità naturale successiva e precedente l'atto oggetto di impugnazione, senza che, del resto, possa ritenersi a tal fine sufficiente l'esistenza di un giudicato penale con cui sia stata dichiarata l'incapacità naturale del rappresentato giacché, in applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e qualificazioni del giudice penale.
Cass. civ. n. 35130/2022
In tema di redazione di bilancio, per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, ispirati alla prevalenza della sostanza sulla forma, il calcolo del risultato operativo lordo va effettuato dopo aver individuato, tra le poste del conto economico redatto sulla base dei principi contabili internazionali, quelle che risultino, in concreto, corrispondenti alle voci contenute nello schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c., richiamate dall'art. 96, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986; a tal fine, il giudice del merito non può esimersi dal valutare anche lo schema di riconciliazione tra i due sistemi di rilevazione contabile che sia stato predisposto e prodotto dal contribuente "Ias adopter".
Cass. civ. n. 11040/2022
Il secondo comma dell'art. 2500 quinquies c.c. prevede un'ipotesi di presunzione di consenso abdicativo del creditore nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, che non può essere estesa oltre le ipotesi ivi espressamente contemplate di trasformazione da società di persone a società di capitali, comportando un atto di rinuncia ad un diritto nei confronti di un condebitore solidale con conseguente diminuzione della garanzia patrimoniale sottostante il credito. Ne consegue che la norma citata, nella parte in cui presume il consenso del creditore alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili sulla base di un comportamento non oppositivo, non è suscettibile di interpretazione analogica e non può applicarsi anche all'ipotesi di trasformazione di una società di persone da società in nome collettivo a società in accomandita semplice.
Cass. civ. n. 8120/2022
In tema di operazioni straordinarie, l'art. 2504 quater c.c. (richiamato anche per le scissioni dall'art. 2506 ter c.c.), secondo cui, una volta eseguita l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese, l'invalidità dello stesso non può più essere dichiarata, preclude la possibilità di far valere tanto i vizi dell'atto medesimo, quanto quelli relativi al procedimento di formazione ed alla iscrizione; tuttavia, tale preclusione, essendo finalizzata a preservare l'organizzazione societaria nascente dall'operazione, non impedisce che le parti dell'accordo assumano diverse determinazioni negoziali in presenza di una modificazione dei valori patrimoniali presi in considerazione nel progetto di fusione o di scissione.
Cass. civ. n. 22179/2022
In caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, la domanda volta ad ottenere la formazione di un atto di nascita recante quale genitore del bambino, nato in Italia, anche il c.d. genitore intenzionale, non può trovare accoglimento, poiché il legislatore ha inteso limitare l'accesso a tali tecniche alle situazioni di infertilità patologica, fra le quali non rientra quella della coppia dello stesso genere; non può inoltre ritenersi che l'indicazione della doppia genitorialità sia necessaria a garantire al minore la migliore tutela possibile, atteso che, in tali casi, l'adozione in casi particolari si presta a realizzare appieno il preminente interesse del minore alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte cost. n. 79 del 2022.
Cass. civ. n. 17666/2022
Nei consorzi con attività esterna, le eventuali eccedenze di gestione, costituite dalla differenza fra i ricavi ottenuti dal consorzio nella sua opera di intermediazione verso i terzi ed i costi di funzionamento, si configurano come utili che, ove previsto, ricadono nel divieto statutario di distribuzione in favore delle imprese consorziate, non potendosi ricondurre alla disciplina dei ristorni di cui all'art. 2545 sexies c.c.
Cass. civ. n. 20159/2022
In tema di associazione in partecipazione, l'autonomia che, di regola, si accompagna alla titolarità esclusiva dell'impresa e della gestione da parte dell'associante trova limite sia nell'obbligo del rendiconto ad affare compiuto o del rendiconto annuale della gestione che si protragga per più di un anno, ex art. 2552, comma 3, c.c., sia, in corso di durata del rapporto, nel dovere generale di esecuzione del contratto secondo buona fede, che si traduce nel dovere specifico di portare a compimento l'affare o l'operazione economica entro il termine ragionevolmente necessario a tale scopo; ne consegue che, alla stregua dei principi generali sulla risoluzione dei contratti sinallagmatici per inadempimento, applicabili all'associazione in partecipazione, l'inerzia o il mancato perseguimento da parte dell'associante dei fini cui l'attività d'impresa o di gestione dell'affare è preordinata determina un inadempimento che, quando si protragga oltre ogni ragionevole limite di tolleranza può, perciò, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, dar luogo all'azione di risoluzione del contratto, secondo le regole indicate negli artt. 1453 e 1455 c.c.
Cass. civ. n. 192/2022
La regola della cessione "ex lege" dei contratti di azienda che non abbiano carattere personale, di cui all'art. 2558 c.c., vige solo se non è pattuito diversamente; tale diverso accordo è ravvisabile, come nella specie, nell'ipotesi di cessione di azienda da parte dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 270 del 1999, allorché, secondo l'insindacabile accertamento del giudice del merito condotto ex artt. 1362 e ss. c.c., risulti che la volontà delle parti sia stata limitata alla cessione del compendio aziendale, nella consistenza risultante nel corso del procedimento previsto dalle norme menzionate, senza rilievo dei contratti successivamente conclusi.
Cass. civ. n. 11678/2022
In tema di responsabilità del cessionario del ramo di azienda per i debiti del cedente, il principio della inerenza del debito, desumibile dall'art. 2560 c.c., è applicabile anche ai debiti tributari a condizione che il contribuente provi che sia stato ceduto un ramo di azienda, inteso come entità economica organizzata in maniera stabile rispetto alla azienda principale, dotata di una sua autonomia funzionale; il contribuente è tenuto, altresì, a provare, tramite esibizione dei libri contabili nonché del certificato previsto dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, che il debito tributario del quale viene preteso il pagamento non inerisce al ramo di azienda ceduto, ma è riconducibile ad altro ramo aziendale, rimasto di proprietà del cedente ovvero ceduto a terzi.
Cass. civ. n. 37697/2022
In tema di marchio d'impresa, l'imprenditore ha diritto alla registrazione anche di uno slogan pubblicitario, ma l'espressione contenente il messaggio promozionale deve adempiere alla finalità distintiva ossia essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi offerti da quell'impresa.
Cass. civ. n. 36140/2022
In tema di invenzione del dipendente, l'elemento distintivo tra l'invenzione di servizio e l'invenzione di azienda - nella vigenza del r.d. n. 1127 del 1939 "ratione temporis" applicabile - risiede nel fatto che, pur presupponendo entrambe la realizzazione di un'invenzione industriale nell'adempimento di un contratto di lavoro, nel primo caso l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto, essendo prevista, attraverso un'esplicita previsione contrattuale, una speciale retribuzione costituente il suo corrispettivo, mentre nel caso dell'invenzione di azienda la prestazione del lavoratore non ha ad oggetto il conseguimento di un risultato inventivo, che alla prima è piuttosto collegata come frutto non dovuto, né previsto; conseguentemente, laddove l'invenzione sia oggetto della prestazione lavorativa, il risultato inventivo potrà esservi o meno, ma nel caso in cui si verifichi, la retribuzione stabilita vale già a compensarlo, mentre nel secondo caso, in quanto non è prevedibile che le ordinarie mansioni possano condurre ad un risultato inventivo, è dovuto il riconoscimento di un compenso ulteriore, costituito dall'equo premio.
Cass. civ. n. 18034/2022
In tema di atti di concorrenza sleale, l'art. 2598, n. 3, c.c., costituisce una disposizione aperta che spetta al giudice riempire di contenuti, avuto riguardo alla naturale atipicità del mercato ed alla rottura della regola della correttezza commerciale, sì che in tale previsione rientrano tutte quelle condotte che, coerentemente con la suddetta ratio, ancorché non tipizzate, abbiano come effetto l'appropriazione illecita del risultato di mercato della impresa concorrente.
Cass. civ. n. 17667/2022
In tema di recesso del socio dalla società cooperativa, la clausola statutaria che preveda la necessaria autorizzazione del consiglio di amministrazione, non vale a rendere quest'ultima una accettazione contrattuale, dovendo la stessa qualificarsi, piuttosto, come una condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale recettizia del socio; pertanto, in caso di inerzia dell'organo societario, risulta applicabile l'art. 1359 c.c., in virtù del quale la condizione si considera avverata, qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento.
Cass. civ. n. 26532/2022
Il licenziamento è un atto unilaterale per il quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam", sicché non è ammissibile la prova per testi, salvo che il relativo documento sia andato perduto senza colpa, né tale divieto può essere superato con l'esercizio officioso dei poteri istruttori da parte del giudice, che può intervenire solo sui limiti fissati alla prova testimoniale dagli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c. e non sui requisiti di forma richiesti per l'atto.
Cass. civ. n. 37927/2022
Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinunzia all'eredità, la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati, l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile.
Cass. civ. n. 11462/2021
In materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di singoli condomini, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 cod. civ., ma si deve, invece, procedere ad un'applicazione analogica dell'art. 1125 cod. civ., il quale stabilisce che le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, mentre accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l'uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione e pone a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Cass. civ. n. 437/2021
L'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo, contrattualmente assunto, di fornitura di "vestiario uniforme", legittima l'azione risarcitoria del lavoratore, a cui non sia stata consegnata la divisa, a condizione che alleghi e dimostri di aver subito un pregiudizio economico, quale l'usura di abiti propri, o di aver dovuto sopportare un costo per l'acquisto di beni non forniti dal datore, né può essere ritenuto in "re ipsa" il danno all'immagine per la mancata tempestiva sostituzione della divisa che, quale conseguenza dell'inadempimento, va provato da chi pretende il risarcimento.
Cass. civ. n. 18498/2021
Il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente, per effetto della mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita immobiliare imputabile al promittente alienante, consiste nella differenza tra il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è diventato definitivo, normalmente coincidente (sulla scorta del principio generale espresso dall'art. 1225 c.c., secondo cui la prevedibilità del danno risarcibile deve essere valutata con riferimento al momento in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione e potendo scegliere fra adempimento e inadempimento, è in grado di apprezzare più compiutamente e, quindi, prevedere il pregiudizio che il creditore può subire per effetto del suo comportamento inadempiente) con quello di proposizione, sia pure in via subordinata, della domanda di risoluzione ovvero altro anteriore, ove accertato in concreto ed il prezzo pattuito, oltre alla rivalutazione monetaria eventualmente verificatasi nelle more del giudizio.
Cass. civ. n. 23723/2021
La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, atteso che la limitazione allo scioglimento dell'attività lavorativa deve essere contenuta - in base a quanto previsto dall'art. 2125 c.c., interpretato alla luce degli artt. 4 e 35 Cost. - entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo, e va compensata da un maggior corrispettivo. Ne consegue che non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/10/2016).
Cass. civ. n. 4667/2021
Il principio della retribuzione sufficiente di cui all'articolo 36 della Costituzione riguarda esclusivamente il lavoro subordinato e non può essere invocato in tema di compenso per prestazioni lavorative autonome, ancorché rese, con carattere di continuità e coordinazione, nell'ambito di un rapporto di collaborazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/01/2015).