Art. 28 – Codice civile – Trasformazione delle fondazioni
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore [16, 27].
La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone [31].
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13612/2025
Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso che il creditore, già munito di decreto ingiuntivo, avesse uno specifico interesse a duplicare i titoli esecutivi iscrivendo a ruolo una somma corrispondente a quella del provvedimento monitorio mai portato ad esecuzione e, di conseguenza, aveva ridotto l'importo della cartella di pagamento).
Cass. civ. n. 12968/2025
In tema di servitù prediali, la formula dell'art. 1027 c.c. non tipizza - in modo tassativo - le utilità suscettibili di concretizzare il contenuto della servitù, ma si limita a stabilire le condizioni che valgono a distinguere queste ultime dai rapporti di natura strettamente personale, non derivando alcun ostacolo dal principio di tassatività dei diritti reali, il quale si connette alle connotazioni strutturali della situazione di vantaggio esercitabile erga omnes ed è indipendente dal contenuto di quest'ultima.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto sussistente una servitù, realizzata attraverso la apposizione di un insegna luminosa sul lastrico solare di un edificio, a vantaggio delle porzioni rimaste in titolarità della società, condomina dell'edificio del quale era originariamente integralmente proprietaria e che aveva poi alienato parzialmente a terzi).
Cass. civ. n. 11882/2025
Il mutamento imprevisto di un orientamento di giurisprudenza consolidato (cd. prospective overruling) legittima la rimessione in termini della parte incorsa in una preclusione soltanto quando riguardi l'interpretazione di norme processuali e non quando investa princìpi di diritto sostanziale. (Nel caso di specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha affermato che il mutamento giurisprudenziale relativo alla qualificazione della responsabilità di una struttura ospedaliera per il fatto del medico come responsabilità per fatto proprio e non per fatto altrui attiene a princìpi di diritto sostanziale e non può, quindi, legittimare la rimessione in termini di una clinica che non aveva formulato nei confronti della propria compagnia assicuratrice la domanda di manleva per la responsabilità scaturente dalla condotta di un sanitario).
Cass. civ. n. 11290/2025
La condanna di due coobbligati al risarcimento del danno in una percentuale inferiore del 100%, poiché un terzo (potenziale) coobbligato, benché ne sia stata astrattamente riconosciuta la corresponsabilità (nella specie, in misura del 10%), non è stato evocato in giudizio dal danneggiato, comporta che i due soggetti ritenuti responsabili e condannati al risarcimento dei danni (nella specie, in percentuale pari al 90%) siano vincolati in solido entro i limiti della accertata responsabilità, salvo riparto interno pro quota (nella specie, paritariamente riconosciute nella misura del 45%).
Cass. civ. n. 10933/2025
A seguito della sentenza della Corte cost. n. 160 del 2024, l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile costruito senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, ai sensi dell'art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente) non determina l'estinzione dell'ipoteca iscritta, dal creditore che non sia responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, a meno che il Comune dichiari - secondo il procedimento e nel rispetto dei limiti di cui al comma 5 del medesimo art. 7 - l'esistenza di un interesse pubblico al mantenimento dell'immobile, prevalente su quello al ripristino della conformità del territorio alla normativa urbanistico-edilizia, così attraendo l'immobile al proprio patrimonio indisponibile.
Cass. civ. n. 9699/2025
L'obbligo di pagamento degli interessi corrispettivi sulle imposte accertate come dovute non viene meno in presenza di una causa di forza maggiore, dal momento che, a differenza di quanto previsto per le sanzioni, l'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel sancire la regola generale della loro automatica decorrenza, non contempla alcuna eccezione di tal genere.
Cass. civ. n. 8892/2025
Il pagamento del debito ipotecario da parte del terzo acquirente dell'immobile comporta, ai sensi dell'art. 2866, comma 2, c.c., la sua surrogazione, ex art. 1203, n. 3, c.c., nei diritti e nella garanzia ipotecaria del creditore iscritto a condizione che il debito garantito sia stato integralmente estinto e che, dunque, la garanzia abbia esaurito la sua funzione in favore del creditore soddisfatto.
Cass. civ. n. 1265/2025
In tema di interessi da ritardo di pagamento, nella nozione di transazione commerciale rilevante ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. e dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002 - intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo - vanno ricomprese tutte le prestazioni di servizio, non avendo le disposizioni introdotto un nuovo tipo contrattuale ma solo riassunto il "genus" dei contratti ai quali si applica, tra i quali va incluso, pertanto, anche il contratto d'opera professionale.
Cass. civ. n. 1027/2025
Ai fini della distribuzione della somma ricavata da una procedura espropriativa, se il credito garantito da ipoteca è ceduto in data anteriore alla trascrizione del pignoramento immobiliare, l'annotazione della vicenda traslativa, prescritta dall'art. 2843 c.c., è necessaria affinché il nuovo titolare del credito possa invocare la causa di prelazione, perché la predetta formalità ne integra un imprescindibile elemento costitutivo, che, a tutela degli altri creditori, dev'essere rilevabile a chi dà corso alla procedura o in essa interviene.
Cass. civ. n. 565/2025
L'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale - come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024 - non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della conseguente acquisizione della proprietà da parte dell'usucapente. (Fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal terzo usucapente nei confronti del creditore ipotecario).
Cass. civ. n. 24545/2024
Ai sensi dell'art. 9 del c.c.n.l. integrativo del comparto della sanità pubblica del 20 settembre 2001, il dipendente che presta attività lavorativa nel giorno festivo infrasettimanale ha diritto di scegliere se beneficiare del riposo compensativo o della maggiorazione per il lavoro straordinario festivo, applicandosi, in caso di mancato esercizio della scelta nei termini fissati, la disciplina di cui all'art. 1287, comma 2, c.c. stante la natura alternativa della corrispondente obbligazione datoriale.
Cass. civ. n. 23404/2024
La norma di cui all'art. 40-bis d.lgs. n. 385 del 1993 ("cancellazione dalle ipoteche") riguarda la causa di estinzione di cui all'art. 2878, comma 1, n. 3), c.c., e quindi il venir meno dell'ipoteca in ragione dell'estinzione dell'obbligazione garantita, essendo volta a favorire la celerità dell'operazione di cancellazione attraverso una procedura in larga parte derogatoria del diritto comune. (Fattispecie relativa ad una domanda volta a conseguire la declaratoria di estinzione dell'ipoteca volontaria, costituita dall'attore su un bene di sua proprietà a garanzia di un contratto di apertura di credito).
Cass. civ. n. 21905/2024
La notifica dell'avviso di accertamento eseguita nei confronti degli eredi dell'ex socio accomandatario e liquidatore di una s.a.s., cancellata dal registro delle imprese, è nulla, in quanto il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, comporta che il liquidatore conserva tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, per cui la morte del socio ex accomandatario e liquidatore di una s.a.s. non implica alcun automatismo traslativo in capo agli eredi della rappresentanza dell'ente societario, né alcuna loro capacità processuale a ricevere in supplenza gli atti indirizzati ad una società di persone ancora in vita a seguito di detto differimento, che, quindi, rimane destinataria della notifica degli atti impositivi, da eseguirsi presso il suo domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973 o, in alternativa, direttamente alla persona fisica che la rappresenta, ai sensi dell'art. 145 c.p.c.
Cass. civ. n. 21344/2024
In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
Cass. civ. n. 20552/2024
In tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ordinato la cancellazione dell'ipoteca fatta iscrivere dal coniuge titolare dell'assegno di mantenimento su un immobile di proprietà dell'obbligato per insussistenza del pericolo di inadempimento, ritenendo ingiustificato il rifiuto di ricevere il pagamento con bonifico bancario, come effettuato in precedenza per ben sedici anni, con la pretesa di assegno circolare o vaglia da inviarsi presso lo studio del suo legale).
Cass. civ. n. 20238/2024
In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato per intero il precetto, non essendo dovuti gli interessi moratori, che costituivano la voce preponderante del conteggio precettato).
Cass. civ. n. 19584/2024
In tema di iscrizione di ipoteca giudiziale, l'art. 2818, comma 2, c.c. pone un principio di tassatività dei provvedimenti giudiziali diversi dalla sentenza idonei a consentire l'iscrizione della predetta garanzia reale, con la conseguenza che l'assegnazione di un assegno divorzile non può essere garantita da una iscrizione fondata su di un titolo diverso da quello previsto dall'art. 8, comma 2, della l. n. 898 del 1970, applicabile ratione temporis. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, stabilendo che l'assegno attribuito in corso di giudizio divorzile non poteva essere tutelato da una iscrizione ipotecaria fondata su precedente decreto di omologazione degli accordi di separazione consensuale, in quanto l'assegno di mantenimento ivi previsto aveva durata triennale ed era già stato integralmente adempiuto dal coniuge obbligato).
Cass. civ. n. 19015/2024
In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per l'importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli "interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione.
Cass. civ. n. 18368/2024
In caso di pegno dato dal terzo, la soddisfazione diretta e autonoma del creditore sul bene in garanzia assume valore solutorio e il pagamento del creditore garantito comporta l'adempimento del debito altrui da parte del terzo datore di pegno, in capo al quale sorge il diritto di rivalsa verso il debitore principale o la surrogazione di diritto ex art. 1203, n. 3, c.c.
Cass. civ. n. 16456/2024
In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso; analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il TAN del finanziamento, pur non indicato numericamente nel contratto, potesse essere determinato sulla scorta del riportato TAEG e di altri valori contenuti nel contratto).
Cass. civ. n. 15216/2024
In tema di responsabilità da attività medico-chirurgica, la transazione intervenuta tra medico e danneggiato non preclude a quest'ultimo di introdurre e coltivare la domanda risarcitoria nei confronti della struttura coobbligata in solido, incidendo unicamente in termini di riduzione del quantum debeatur, da determinarsi alla stregua dei criteri di cui alla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, n. 30174 del 2011.
Cass. civ. n. 13290/2024
In tema di valutazione della quota sociale del socio uscente, l'art. 2289 c.c., nel fare riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un socio, presuppone la continuazione dell'attività sociale, con la conseguenza che, ai fini della quantificazione della somma dovuta, occorre tenere conto anche dell'avviamento, ossia dell'attitudine che consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi e, in ipotesi maggiori, di quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che lo compongono; la valutazione economica di detto avviamento va operata con una stima ragionevolmente prudenziale, seguendo uno dei metodi di calcolo, patrimoniali, reddituali o misti, la cui scelta è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata.
Cass. civ. n. 13163/2024
Nelle società di persone, la morte di uno dei soci, determinando lo scioglimento del suo rapporto particolare con la società e l'acquisto, da parte degli eredi, del diritto alla liquidazione della sua quota, secondo i criteri fissati dall'art. 2289 c.c., fa sorgere in capo ad essi un diritto di credito nei confronti della società, che non si divide automaticamente in ragione delle rispettive quote, ma entra a far parte della comunione ereditaria e può essere fatto valere, nella sua interezza, da ciascuno dei partecipanti singolarmente, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri.
Cass. civ. n. 12595/2024
In tema di riconoscimento dei benefici per le vittime del dovere ex art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, in presenza di rischio tipizzato - nella specie da esposizione ad uranio impoverito - e di correlazione concausale con la patologia sofferta dal lavoratore, è onere del datore dimostrare l'efficacia causale esclusiva di fattori patogeni extralavorativi idonei a superare la presunzione legale di eziologia professionale.
Cass. civ. n. 12449/2024
Ad integrare uno dei presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - il quale dispone che la questione non dev'essere stata "ancora risolta dalla Corte di cassazione" - è sufficiente anche una latente divergenza tra le decisioni delle diverse sezioni della S.C., poiché si deve valorizzare il riferimento testuale della predetta norma codicistica rispetto a quello della legge delega, che, nei suoi principi e criteri direttivi, richiedeva che la questione non fosse stata ancora "affrontata" dalla Corte di legittimità. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno dato atto di diversi e non univoci orientamenti in tema di interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dovuti, per un orientamento, solo se espressamente previsti nella pronuncia del giudizio di cognizione, per un altro, anche in mancanza dell'espressa menzione, in quanto da ritenersi implicitamente contenuti nella statuizione di condanna agli interessi legali).
Cass. civ. n. 11886/2024
In tema di rimborso IVA, gli interessi legali, dovuti nella misura e secondo le modalità previste dall'articolo 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, vanno qualificati come interessi moratori e sono dovuti dall'Amministrazione finanziaria in caso di fermo amministrativo illegittimo del credito, ma non anche in caso di fermo amministrativo legittimo ovvero di sequestro conservativo, non maturando in tali ipotesi nemmeno interessi compensativi.
Cass. civ. n. 11014/2024
In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori).
Cass. civ. n. 10686/2024
In caso di vendita forzata di un immobile che è oggetto di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, il creditore che ha iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione dell'assegnazione può, ex art. 2812, comma 1, c.c., far vendere coattivamente il bene come libero; tuttavia, qualora ciò non accada e l'immobile sia posto in vendita gravato dal diritto di abitazione, tale diritto è opponibile all'aggiudicatario, poiché l'oggetto dell'acquisto e la sua esatta consistenza, nei limiti di quanto determinato dal provvedimento che ha disposto la vendita, sono univocamente percepibili dal pubblico dei potenziali offerenti.
Cass. civ. n. 9757/2024
In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.
Cass. civ. n. 9369/2024
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, per atto trascritto prima della proposizione della domanda di condanna del debitore, se non ha partecipato al relativo giudizio, può opporre al creditore procedente, ex art. 2859 c.c., tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore senza la preclusione del giudicato, non potendosi addossare al terzo le conseguenze negative dell'inerzia del debitore, con la conseguenza che la sua opposizione all'espropriazione immobiliare può fondarsi anche su difese che sarebbero precluse al debitore, in quanto rivenienti dal giudicato formatosi nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato che, in sede di opposizione ad una esecuzione per espropriazione immobiliare, promossa dal creditore sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto, il terzo, stante l'anteriorità della trascrizione del suo titolo di acquisto rispetto al deposito del ricorso monitorio da parte della creditrice ipotecaria - tale deposito integrando il momento della proposizione della "domanda", rilevante ex art. 2859, comma 1, c.c. - era legittimato a sollevare le eccezioni che il debitore avrebbe potuto far valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo).
Cass. civ. n. 7922/2023
Nell'esercizio del servizio di trasporto di persone affette da disabilità, affidato dalla Ausl ad una cooperativa sociale privata, grava su quest'ultima, in virtù del principio di affidamento, l'obbligo di sorveglianza e di tenere un comportamento diligente, da valutare ex art. 1176, comma 2, c.c., al fine di garantire, nel caso concreto ed in relazione alle specifiche condizioni di vulnerabilità del trasportato, la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso, dovendo rispondere dei danni cagionati per l'omessa adozione delle idonee cautele; la responsabilità della cooperativa sociale non esclude, peraltro, la responsabilità della Ausl, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., per aver affidato ad un preposto/ausiliario un'attività al cui adempimento era tenuta "ex lege".
Cass. civ. n. 118/2023
In tema di crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, ai fini della decorrenza gli interessi corrispettivi presuppongono che il debito sia divenuto liquido all'esito del procedimento amministrativo culminato nel mandato di pagamento, dall'emissione del quale, viceversa, prescindono, ai medesimi fini, gli interessi moratori in ipotesi di colpevole ritardo nell'espletamento della procedura di liquidazione.
Cass. civ. n. 61/2023
Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile la disposizione alla domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista per la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla banca, in forza delle clausole di un contratto di conto corrente dichiarate nulle).
Cass. civ. n. 1076/2023
In tema di iscrizione ipotecaria, il giudice avanti al quale è proposta una istanza di cancellazione dell'ipoteca, disposta ai sensi dell'art. 156, comma 5, c.c., è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a disporre, in mancanza, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione, ai sensi dell'art. 2884 c.c.
Cass. civ. n. 26811/2022
Nella controversia civile promossa dal danneggiato al fine di ottenere la condanna di una struttura sanitaria al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c., per il fatto colposo dei medici dei quali la stessa si sia avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione di cura, la sentenza penale irrevocabile - pronunciata, all'esito di dibattimento, nel processo al quale abbia partecipato (o sia stata messo in condizione di partecipar) il solo danneggiato come parte civile - che abbia assolto i medici con la formula "perché il fatto non sussiste", in virtù dell'accertamento dell'insussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento iatrogeno, sulla base dei medesimi fatti oggetto del giudizio civile risarcitorio, esplica, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., piena efficacia di giudicato, ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti, ed è opponibile all'attore danneggiato, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., da parte della struttura sanitaria convenuta (debitrice solidale con i medici assolti in sede penale), ove la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata.
Cass. civ. n. 27943/2022
L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens. Per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento.
Cass. civ. n. 14214/2022
In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale, che, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., confermando il "principio della sommatoria" applicato dal giudice delegato, aveva escluso dallo stato passivo tutte le somme richieste a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, dall'istituto di credito finanziatore).
Cass. civ. n. 5692/2022
In tema di impugnazione di cartella di pagamento per interessi maturati nel periodo di sospensione cautelare della pretesa fiscale disposta dall'autorità giudiziaria tributaria, l'applicabilità degli interessi discende dall'interpretazione dell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, indipendentemente dalla novella del comma 8 bis ad opera del d.lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. r), n. 4), che ha inciso solo sulla misura dell'interesse, fondandosi la pretesa di interessi da parte dell'Amministrazione finanziaria sul principio generale di cui all'art. 1282, comma 1, c.c. secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente.
Cass. civ. n. 1550/2022
In materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo; la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo; e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore.
Cass. civ. n. 96/2022
In tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse; qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto la validità della clausola che prevedeva la corresponsione di interessi al tasso "prime rate Abi come rilevato da IlSole24ore", in quanto determinabile attraverso la rilevazione operata dagli informatori economici).
Cass. civ. n. 7352/2022
In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.
Cass. civ. n. 14194/2022
In tema di cambiale, l'inclusione del credito per interessi nel titolo non esime dall'onere di provare per iscritto la convenzione relativa alla loro misura ultralegale, non valendo tale forma di rilascio, di per sé sola, a soddisfare l'obbligo della forma scritta richiesto dall'art. 1284 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva desunto il tasso di interesse ultralegale dalla misura degli interessi inglobati nel pagamento tramite vaglia postale della prima rata della restituzione del mutuo).
Cass. civ. n. 14512/2022
In tema di tasso di interesse commerciale, la regola generale, prevista dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., secondo cui, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico, con la conseguenza che essa non si applica all'indennizzo per irragionevole durata del processo, che non ha fonte negoziale.
Cass. civ. n. 19298/2022
Nei contratti bancari conclusi prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 1284 c.c. ai fini della valida pattuizione di interessi superiori rispetto alla misura legale, deve essere inteso in senso strutturale e non funzionale; pertanto, la sua violazione determina l'ordinaria forma di nullità assoluta, con conseguente necessità, ai fini della validità del patto, della sottoscrizione di entrambe le parti, sia pure con atti distinti, purché inscindibilmente connessi, senza poter integrare tale presupposto formale attraverso il c.d. contratto "monofirma". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che un contratto bancario concluso nel 1991 e sottoscritto dal solo correntista fosse inidoneo ad integrare la forma scritta richiesta dall'art. 1284, comma 3, c.c., al fine di pattuire validamente interessi "ultralegali", in quanto stipulato prima dell'entrata in vigore delle norme relative alle c.d. nullità di protezione).
Cass. civ. n. 13265/2022
In tema di società di persone, la costituzione per testamento dell'usufrutto sulla quota del socio defunto incontra i limiti previsti dall'art. 2284 c.c., che attribuisce agli eredi del socio il diritto alla liquidazione della quota salvo che i soci superstiti non preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli eredi stessi, qualora vi acconsentano; pertanto, la costituzione dell'usufrutto sulla quota del socio defunto si avrà soltanto in caso di continuazione della società con gli eredi, mentre in caso di liquidazione della quota, il diritto si realizza sulle somme ricavate dalla liquidazione della partecipazione del socio defunto.
Cass. civ. n. 25927/2022
In tema di esclusione del socio dalla società di persone, la presenza nello statuto di una clausola compromissoria, non comporta l'attribuzione agli arbitri del potere di decidere l'esclusione del socio, ma solo la devoluzione a questi ultimi della cognizione sulla controversia conseguente all'adozione della delibera di esclusione, poiché la previsione di tale clausola è cosa ben diversa dalla deroga alle disposizioni di legge che, come nel caso dell'art. 2287 c.c., attribuiscono alla maggioranza dei soci determinati poteri nei confronti della minoranza, regolandone l'esercizio.
Cass. civ. n. 26501/2022
In tema di liquidazione della quota del socio receduto da società di persone, l'art. 2289, comma 3, c.c., nel porre a favore ed a carico di detto socio, rispettivamente, gli utili e le perdite inerenti ad "operazioni in corso" alla data del recesso, si riferisce alle sopravvenienze attive e passive che trovino la loro fonte in situazioni già esistenti a quella data. Esso, pertanto, non è applicabile alla situazione di fatto rappresentata dall'occupazione di un terreno di proprietà della società da parte di una porzione di fabbricato appartenente ai soci di essa, situazione che solo astrattamente è idonea a far sorgere un credito indennitario in capo all'ente, ma che non costituisce all'attualità una componente attiva.
Cass. civ. n. 8581/2022
Il convenuto soccombente ha interesse all'impugnazione della sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni, nel caso in cui l'attore abbia proposto nel giudizio di primo grado una domanda di condanna specifica e con l'impugnazione sia dedotta la violazione della regola dell' impossibilità di separazione del giudizio sull' "an" da quello sul "quantum", sia perché la sentenza di condanna generica costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c, sia perché la pronuncia sull'inesistenza del diritto azionato amplia la sfera giuridica del convenuto, eliminando il rischio che egli subisca la condanna specifica al risarcimento dei danni.
Cass. civ. n. 7342/2022
In tema di pignoramento immobiliare, gli errori o le imprecisioni di identificazione del bene negli atti di provenienza sono di per sé irrilevanti rispetto ai terzi di buon fede che abbiano eseguito il pignoramento dopo aver diligentemente verificato i registri immobiliari, né l'indicazione nel pignoramento o nella sua nota di trascrizione di dati catastali non aggiornati ha alcun effetto invalidante, ove non vi sia comunque incertezza sulla fisica identificazione dei beni ed ove sussista continuità tra i dati catastali precedenti e quelli corretti al momento dell'imposizione del vincolo, sì che l'erroneità di per sé considerata non comporti alcuna confusione sui beni che si intendono pignorare.
Cass. civ. n. 35847/2022
Il terzo datore di ipoteca che agisca in regresso nei confronti del debitore ha diritto di pretendere non già l'effettivo valore di mercato del bene espropriato, ma solo quanto ricavato e distribuito al creditore garantito dalla relativa vendita forzata, trattandosi di azione avente ad oggetto il recupero di quanto corrisposto (spontaneamente o coattivamente) dal garante al creditore, in luogo e nell'interesse del debitore, e non già di un'azione risarcitoria.
Cass. civ. n. 18681/2022
L'azione di riduzione di ipoteca, ancorché presupponga una domanda di accertamento negativo del credito che ha dato luogo all'iscrizione ipotecaria, ha ad oggetto un diritto reale su beni immobili, e pertanto rientra nella competenza per territorio del tribunale del luogo in cui si trovano i beni ipotecati, ai sensi dell'art. 21 c.p.c.
Cass. civ. n. 33740/2022
La cancellazione dell'iscrizione ipotecaria concessa o ordinata in maniera invalida ovvero originata da un atto inesistente, nullo o inefficace, ovvero ancora effettuata in radicale difetto di ragione giustificatrice, estingue l'ipoteca, che può rivivere soltanto in virtù della sua reiscrizione in forza del medesimo titolo, ma con grado dalla data della nuova iscrizione, fatta salva la possibilità di esperire l'azione risarcitoria nei confronti del Conservatore dei registri immobiliari (o del dirigente del corrispondente odierno ufficio pubblico), nel caso in cui la cancellazione sia imputabile alla sua responsabilità, sulla base dei presupposti (e nei limiti) di cui all'art. 232-bis disp. att. c.c.
Cass. civ. n. 35466/2022
In tema di annullamento di procura a vendere e del successivo contratto di compravendita per incapacità naturale del rappresentato all'atto del conferimento della procura, la presunzione di incapacità intermedia conseguente alla dimostrazione della stessa con riguardo ad un momento successivo e precedente postula in ogni caso il carattere rigoroso della valutazione della prova da parte del giudice con riferimento all'incapacità naturale successiva e precedente l'atto oggetto di impugnazione, senza che, del resto, possa ritenersi a tal fine sufficiente l'esistenza di un giudicato penale con cui sia stata dichiarata l'incapacità naturale del rappresentato giacché, in applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e qualificazioni del giudice penale.
Cass. civ. n. 29962/2022
Ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità naturale - a differenza di quanto previsto per l'annullamento dell'atto unilaterale - non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all'incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede dell'altro contraente; la diversità di disciplina contenuta nell'art. 428 c.c., infatti, sottende la diversa rilevanza sociale degli atti unilaterali rispetto a quella dei contratti, poiché nei primi è preminente l'interesse dell'incapace a controllare le conseguenze degli atti compiuti, mentre nei secondi è prioritario l'interesse alla certezza del contratto e alla tutela dell'affidamento della controparte che, non essendo in mala fede, abbia confidato sulla sua validità.
Cass. civ. n. 36907/2022
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, secondo comma, c.c., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti.
Cass. civ. n. 15928/2022
In tema di servitù industriali, il concetto di "utilitas", pur potendo ricomprendere qualsiasi vantaggio, anche non economico, che migliori l'utilizzazione del fondo dominante, deve risultare direttamente e oggettivamente dalla natura e dalla destinazione del fondo dominante, sicché, dovendo rispettare il carattere della predialità, non può riferirsi all'attività industriale in sé e per sé considerata, ma va pur sempre ricondotto al fondo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che lo slargo, nel quale i camion effettuavano più agevolmente le manovre per le operazioni di scarico delle bombole trasportate per conto del titolare della servitù, costituisse un mero valore aggiunto all'impresa, senza però apportare alcuna utilità alla destinazione industriale del fondo dominante ex art. 1028 c.c.).
Cass. civ. n. 2126/2021
Qualora i condomini agiscano in via petitoria contro un condomino che abbia provveduto alla ricostruzione dell'edificio condominiale parzialmente perito esorbitando dai limiti del suo diritto e chiedano il ripristino, la conseguente condanna giudiziale deve consistere nella eliminazione della situazione provocata dall'illecito utilizzo del bene condominiale e nella riproduzione della situazione dei luoghi modificata o alterata, potendo consistere nell'esecuzione di un quid novi solo qualora il rifacimento puro e semplice sia inidoneo a conseguire il ripristino dello status quo ante, avuto riguardo alla utilità recata dalla cosa prima della modificazione.
Cass. civ. n. 9866/2021
In materia di responsabilità contrattuale, l'obbligazione di pagare la fornitura di merce ordinata, ancorché verbalmente, da un dipendente della società acquirente privo dei poteri di impegnare quest'ultima negli atti d'acquisto, deve imputarsi direttamente in capo alla società stessa, in virtù delle regole della responsabilità per fatto degli ausiliari ed in ragione dell'"apparenza colposa", da ritenersi applicabile ogni qual volta risulti che l'ordinativo provenga da soggetto, in apparenza, titolare di una posizione di dipendenza all'interno della società, rilevante ai fini del comportamento secondo correttezza e buona fede.
Cass. civ. n. 10348/2021
In tema di responsabilità conseguente alla sperimentazione di farmaci, la casa farmaceutica promotrice della sperimentazione, la quale abbia fornito il farmaco ad una struttura sanitaria, perché lo sperimentasse sui suoi pazienti a mezzo dei propri medici, risponde a titolo contrattuale dei danni sofferti dai soggetti cui sia stato effettivamente somministrato il farmaco, a causa di un errore dei medici "sperimentatori", soltanto nell'ipotesi in cui, sulla base della concreta conformazione dell'accordo di sperimentazione, debba ritenersi che essa si sia personalmente obbligata verso i destinatari della sperimentazione, sicché la struttura ospedaliera e i suoi dipendenti abbiano assunto la qualità di ausiliari di cui la casa farmaceutica si sia avvalsa nell'adempimento, ai sensi dell'art. 1228 c.c.; al di fuori di questa ipotesi, essa può essere chiamata a rispondere solo a titolo di responsabilità extracontrattuale (in applicazione del criterio di imputazione speciale di cui all'art. 2050 c.c, o, eventualmente, di quello generale di cui all'art. 2043 c.c.), da accertarsi secondo le regole proprie della stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, senza accertare se la società promotrice avesse personalmente assunto una obbligazione verso il paziente reclutato nel programma sperimentale, aveva qualificato la responsabilità della prima verso il secondo in termini di responsabilità contrattuale, facendo riferimento ad un "contatto sociale" tra loro pacificamente insussistente, perché instaurato dal paziente esclusivamente con i medici sperimentatori).
Cass. civ. n. 29001/2021
In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.