Art. 27 – Codice civile – Estinzione della persona giuridica
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto [16], la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile [28, 2272 n. 2, 2484, n. 2].
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare [2272 n. 4].
[L'estinzione è dichiarata dalla autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche di ufficio].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se credi che associazioni, fondazioni o società siano solo gruppi di persone, stai semplificando troppo: sono soggetti giuridici autonomi, con diritti e obblighi propri.
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- Molti enti del Terzo Settore operano senza piena consapevolezza delle differenze tra le forme giuridiche: una scelta sbagliata può incidere direttamente sul patrimonio personale dei fondatori.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 12528/2018
La disciplina dello scioglimento delle associazioni riconosciute si differenza da quella delle associazioni non riconosciute per il procedimento liquidatorio che ha inizio (secondo la normativa applicabile "ratione temporis" antecedente il d.P.R. n. 361 del 2000) con la dichiarazione di estinzione della persona giuridica (art. 27 c.c.), cui segue la materiale procedura di liquidazione (art. 30 c.c.) con la nomina di uno o più commissari liquidatori (art. 11 disp. att.) e che termina, dopo gli adempimenti liquidativi di cui agli artt. da 12 a 19 delle disp. att. c.c., con la cancellazione dal registro delle persone giuridiche a cura del Presidente del Tribunale (art. 20); ne consegue che le associazioni riconosciute, con il completarsi del suddetto procedimento liquidatorio, si estinguono, analogamente a quanto disposto dal legislatore per le società in relazione al provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese e, in tali casi, non trova applicazione il principio affermato per le associazioni non riconosciute secondo il quale lo scioglimento non comporta l'estinzione dell'associazione che resta in vita finché tutti i suoi rapporti non siano definiti. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO).
Cass. civ. n. 10929/2014
In materia di fondazioni, le gravi irregolarità dell'amministrazione, cui l'art. 21, comma 1, lett. a), del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, subordina lo scioglimento del consiglio d'amministrazione dell'ente (nella specie, la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), sono integrate - tra l'altro - anche dai gravi contrasti tra i consiglieri che determinino l'impossibilità di funzionamento del consiglio stesso. (Rigetta, App. Genova, 05/07/2011).