Art. 27 – Codice civile – Estinzione della persona giuridica

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto [16], la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile [28, 2272 n. 2, 2484, n. 2].

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare [2272 n. 4].

[L'estinzione è dichiarata dalla autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche di ufficio].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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