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Art. 27 — Estinzione della persona giuridica

Art. 27 — Estinzione della persona giuridica

Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto [ 16 ], la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile [ 28, 2272 n. 2, 2484, n. 2 ].

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare [ 2272 n. 4 ].

[ L’estinzione è dichiarata dalla autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche di ufficio ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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