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Art. 64 — Immissione nel possesso e inventario

Art. 64 — Immissione nel possesso e inventario

Se non v’è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni [ 50 ], gli aventi diritto indicati nei capoversi dell’articolo 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell’articolo 58 [ 730 c.p.c. ].

Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l’inventario dei beni [ 769 ss. c.p.c. ].

Parimenti devono far precedere l’inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta [ 58 ] nei casi indicati dall’articolo 60.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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