Art. 64 – Codice civile – Immissione nel possesso e inventario

Se non v'è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni [50], gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'articolo 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'articolo 58 [730 c.p.c.].

Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni [769 ss. c.p.c.].

Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta [58] nei casi indicati dall'articolo 60.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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