Art. 321 – Codice civile – Nomina di un curatore speciale
In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente [316], o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale [155, 317, 317bis], non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione [320 3], il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero [69 c.p.c.] o di uno dei parenti [77] che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale [78 c.p.c.] autorizzandolo al compimento di tali atti [395; 45].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 22889/2023
Nel procedimento di adozione, mentre il conflitto d'interessi tra minore e genitore è "in re ipsa", per incompatibilità anche solo potenziale delle rispettive posizioni, il conflitto d'interessi tra minore e tutore deve essere dedotto dal P.M., ovvero da uno dei soggetti indicati dall'art.10 della legge n.149 del 2001, ed accertato in concreto dal giudice, come idoneo a determinare la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal tutore in contrasto con l'interesse del minore; in tal caso, tuttavia, la denuncia, tendendo alla rimozione preventiva del conflitto, nonché alla immediata sostituzione del rappresentante legale con il curatore speciale dal momento in cui la situazione d'incompatibilità si è determinata, non può più essere prospettata nelle ulteriori fasi del giudizio al solo fine di conseguire la declaratoria di nullità degli atti processuali compiuti in seguito ad una situazione non denunciata.
Cass. civ. n. 3079/1992
Ai sensi dell'art. 321 c.c., cosi come modificato dall'art. 144 della L. 19 maggio 1975, n. 151, giudice competente a nominare un curatore speciale al minore, nel caso in cui entrambi i genitori, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedenti l'ordinaria amministrazione, è il tribunale ordinario e non il tribunale dei minorenni, né il giudice tutelare, atteso che il riferimento ai provvedimenti del giudice tutelare a proposito dell'art. 321 c.c., contenuto nell'art. 45, primo comma, disp. att. c.c., deve intendersi fatto con riferimento al primo comma di detto articolo, non più sussistente nella unitaria formulazione del nuovo testo dell'art. 321, con la conseguenza che questo deve essere inteso, in mancanza di un'espressa attribuzione della detta competenza al tribunale dei minorenni o a diversa autorità giudiziaria, come riferito al tribunale ordinario.