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Art. 261 — Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento

Art. 261 — Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento

[ Il riconoscimento [ 250 ] comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi [ 143 ss., 317 bis. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3302/2017

In tema di filiazione, l’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio naturale da parte del genitore non affidatario o collocatario decorre non già dalla proposizione della domanda giudiziale, bensì dalla effettiva cessazione della coabitazione dei genitori, in quanto solo da quel momento diventano efficaci le statuizioni in tema di affidamento dei figli ed i conseguenti provvedimenti di natura economica.

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Cass. civ. n. 3991/2010

In materia di mantenimento del figlio naturale, nel caso in cui non sia possibile pervenire ad una esatta determinazione dell’importo dovuto a titolo di rimborso in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, è legittimo il ricorso all’equità, trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio anche per i crediti di natura indennitaria.

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Cass. civ. n. 23411/2009

In tema di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni degli stessi in misura proporzionale al proprio reddito e il giudice può disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, il quale, in caso di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso uno dei genitori, può essere posto a carico del genitore non collocatario, atteso il disposto dell’art. 155 c.c., nella parte in cui prevede che la determinazione dell’assegno avvenga anche considerando i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore.

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Cass. civ. n. 15098/2005

L’assegno di mantenimento del minore riconosciuto da entrambi i genitori naturali non può essere negato nè ridotto in considerazione ed a compensazione di precedenti elargizioni che il genitore obbligato al pagamento abbia effettuato per spirito di liberalità o per impegni economici liberamente assunti in vista di ulteriori esigenze del figlio.

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Cass. civ. n. 10124/2004

In tema di riconoscimento di figlio naturale, il diritto al rimborso delle spese sostenute, spettante al genitore che ha allevato il figlio nei confronti del genitore che procede al riconoscimento, non è utilmente esercitabile se non dal giorno del riconoscimento stesso (soltanto il riconoscimento comportando, ex art. 261 c.c., gli effetti tipici connessi dalla legge allo status giuridico di figlio naturale), con la conseguenza che detto giorno segna altresì il dies a quo della decorrenza della prescrizione del diritto stesso.

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Cass. civ. n. 15063/2000

Il riconoscimento del figlio naturale comporta l’assunzione di tutti i diritti e doveri propri della procreazione legittima, ivi compreso l’obbligo di mantenimento, che, per il suo carattere essenzialmente patrimoniale, esula dallo stretto contenuto della potestà genitoriale, e in relazione al quale, pertanto, non rileva, come, invece, avviene con riguardo a quest’ultima, a norma dell’art. 317 bis c.c., la circostanza che i genitori siano o no conviventi, incombendo detto obbligo su entrambi, in quanto nascente dal fatto stesso della procreazione. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui al mantenimento abbia provveduto, intcgralmente o comunque al di là delle proprie sostanze, uno soltanto dei genitori, a lui spetta il diritto di agire in regresso, per il recupero della quota del genitore inadempiente, secondo le regole generali del rapporto tra condebitori solidali, come si desume, in particolare, dall’art. 148 c.c., richiamato dall’art. 261 c.c., che prevede l’azione giudiziaria contro il genitore inadempiente, e senza, pertanto, che sia configurabile un caso di gestione di affari altrui. L’obbligo in esame, non avendo natura alimentare, e decorrendo dalla nascita, dalla stessa data deve essere rimborsato pro quota.

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Cass. civ. n. 2038/1994

Poiché il genitore ha l’obbligo di concorrere al mantenimento del figlio fin dalla nascita di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 261 c.c., ancorché la procreazione naturale sia stata successivamente accertata con sentenza, il figlio naturale, che è titolare del correlativo diritto al mantenimento nei confronti del genitore, qualora tale mantenimento venga a cessare per la morte del genitore stesso, della quale sia responsabile, per fatto illecito, un terzo, ha diritto jure proprio nei confronti di quest’ultimo al risarcimento del danno, consistente nel pregiudizio economico per la cessazione del mantenimento, dal giorno in cui si è verificato tale danno e non dalla data in cui con sentenza, avente natura dichiarativa, è stata accertata la procreazione naturale.

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Cass. civ. n. 144/1994

Il genitore naturale con cui il figlio (ancorché maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente) convive è legittimato iure proprio a chiedere il contributo al relativo mantenimento all’altro genitore naturale giudizialmente riconosciuto che sia ugualmente tenuto al mantenimento del figlio stesso.

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Cass. civ. n. 791/1993

Il genitore naturale ha l’obbligo di concorrere nel mantenimento del figlio sin dalla nascita di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 261 c.c., in relazione al precedente art. 147, ancorché la procreazione naturale sia stata successivamente accertata con sentenza (avente natura dichiarativa), con la conseguenza che dalla data di nascita del figlio decorre il connesso obbligo di rimborsare pro quota l’altro genitore, il quale abbia per intero subito il carico del mantenimento fino a detta pronuncia.

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