Art. 336 bis – Codice civile – Ascolto del minore

[ Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento.

Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. Dell’adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9442/2024

In tema di bigenitorialità, i provvedimenti giudiziali che, a conclusione del giudizio di revisione delle condizioni di affidamento statuiscano, in via esclusiva o aggiuntiva, sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, escludendo i pernottamenti (e dunque, non consentendo al genitore non convivente con il figlio di svolgere pienamente le sue funzioni di cura, educazione, istruzione, assistenza materiale e morale) sono ricorribili per cassazione ove impongano restrizioni suscettibili di ledere, nel loro protrarsi nel tempo, il diritto fondamentale alla vita familiare sancito dall'art. 8 CEDU.

Cass. civ. n. 7311/2024

Il provvedimento di reclamo avverso il decreto del tribunale dei minorenni avente ad oggetto la limitazione della responsabilità genitoriale, anche nel sistema normativo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), ha carattere decisorio e definitivo, in quanto incide su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale ed è modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto, risultando perciò impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione.

Cass. civ. n. 35537/2023

Coloro che, durante il periodo di affidamento extrafamiliare di un minore, abbiano consolidato con quest'ultimo positive relazioni socio-affettive, in mancanza di legami biologici, fondate su un provvedimento di affidamento o maturate de facto, non sono legittimati ad agire per chiedere il mantenimento della continuità affettiva; tuttavia, l'interruzione ingiustificata di tali rapporti significativi, da parte di chi esercita sul minore responsabilità parentali, è riconducibile all'ipotesi di condotta pregiudizievole di cui all'art 333 c.c., in relazione alla quale il giudice può adottare i provvedimenti più convenienti nell'interesse del minore, su istanza dei soli soggetti indicati dall'art. 336 c.c., laddove i soggetti non contemplati da detta norma possono sollecitare l'iniziativa del pubblico ministero, a tutela dei diritti e degli interessi dello stesso minore.

Cass. civ. n. 32290/2023

Nei procedimenti nei quali si discuta dell'affidamento della prole ai servizi sociali - anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 5-bis della l. n. 184 del 1983 - si distingue l'ipotesi che a questi ultimi siano attribuiti compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale da quella in cui l'affidamento sia conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale; nel primo caso - che è possibile definire mandato di vigilanza e supporto - l'affidamento, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali; nel secondo caso, l'affidamento, giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, necessita della nomina di un curatore speciale che ne curi gli interessi e il provvedimento deve evidenziare i compiti specifici attribuiti al predetto curatore e ai servizi sociali, i quali debbono svolgere la loro funzione nell'ambito esclusivo di quanto individuato nel provvedimento di nomina.

Cass. civ. n. 24626/2023

In tema di ascolto del minore infradodicenne, nelle procedure giudiziarie che lo riguardino, l'audizione è adempimento necessario, a meno che l'ascolto sia ritenuto in contrasto con gli interessi superiori del minore medesimo (in ragione dell'età o del grado di maturità o per altre circostanze), come va specificamente enunciato dal giudice, in tal caso restando non necessaria la motivazione espressa sulla preventiva valutazione del discernimento del minore.

Cass. civ. n. 23247/2023

In tema di ascolto del minore maltrattato, il giudice deve sempre operare un bilanciamento tra l'esigenza di ricostruzione del volere e del sentimento del minore, quale principio fondamentale applicabile anche nel procedimento relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, e quella della tutela del minore maltrattato, come persona fragile, nel caso in cui l'ascolto possa costituire pericolo di vittimizzazione secondaria per gli ulteriori traumi che il fanciullo che li abbia già vissuti possa essere costretto a rivivere.

Cass. civ. n. 22423/2023

I provvedimenti "de potestate" adottati dal tribunale ordinario, quando competente ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., nel corso dei giudizi aventi ad oggetto la separazione e lo scioglimento (o cessazione degli effettivi civili) del matrimonio, nel sistema normativo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione, trattandosi di provvedimenti temporanei incidenti su diritti soggettivi (in tal senso decisori) ma non definitivi, in quanto privi di attitudine al giudicato seppur "rebus sic stantibus", essendo destinati ad essere assorbiti nella sentenza conclusiva del grado di giudizio e, comunque, revocabili e modificabili in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di nuove circostanze.

Cass. civ. n. 22048/2023

In tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore avente prole minorenne, prescritta dall'art. 3, lett. b), della l. n. 1185 del 1967 quando difetti l'assenso dell'altro genitore, il provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l'autorizzazione all'iscrizione richiesta ha natura definitiva (nella forma del giudicato allo stato degli atti) e valenza decisoria, essendo volto a definire un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, sicché deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il Tribunale, in sede di reclamo, aveva confermato la decisione del giudice tutelare di autorizzare il rilascio del passaporto in favore del marito della ricorrente, genitore di figli minorenni, precisando altresì come gravi sul genitore tenuto all'adempimento dell'obbligo alimentare dimostrare, anche se abbia già ottenuto il passaporto, il rispetto dei doveri derivanti dalla qualità di genitore).

Cass. civ. n. 12237/2023

Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali.

Cass. civ. n. 6503/2023

Nei giudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull'affidamento o sul collocamento del minore, tenuto conto anche di fattori sopravvenuti quali la modifica della residenza, ove lo stesso sia prossimo alla soglia legale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo della audizione, il giudice di secondo grado deve procedere all'ascolto o fornire puntuale giustificazione argomentativa del rigetto della richiesta, non essendo di per sé sufficiente che il minore sia stato sentito nel precedente grado di giudizio.

Cass. civ. n. 2829/2023

In tema di procedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'emersione nel giudizio di reclamo di comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio, rilevanti ex art. 333 c.c., pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale al minore, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p.c. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha ritenuto la nullità del solo giudizio di reclamo, ove la gravità delle condotte genitoriali, emerse all'esito di più approfondite indagini peritali, avevano indotto il giudice ad attribuire ai servizi sociali già nominati la responsabilità esclusiva di tutte le decisioni riguardanti il figlio e delle modalità di frequentazione con il genitore non convivente, senza prima procedere alla nomina di un curatore speciale).

Cass. civ. n. 12802/2022

Poiché nei giudizi relativi all'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale sussiste in re ipsa un conflitto d'interessi del minore verso entrambi i genitori, tanto che, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, va disposta la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., deve essere dichiarato nullo il procedimento di modifica delle condizioni di divorzio che si concluda con una pronuncia di affidamento del minore in via esclusiva ad uno dei genitori, con sospensione della responsabilità genitoriale dell'altro, ove il giudice, stante la sopravvenuta insorgenza del conflitto di interessi, non abbia previamente provveduto alla nomina di un tutore provvisorio o di un curatore speciale del minore, ai sensi dell'art. 336, comma 4, c.c.

Cass. civ. n. 8627/2021

Nei giudizi relativi alla responsabilità dei genitori nei quali si discuta dell'affidamento della prole ai servizi sociali, la previsione di cui all'art. 336, comma 4, c.c., così come modificato dall'art. 37, comma 3, della l. n. 149 del 2001, postula la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., sussistendo un conflitto d'interessi del minore con entrambi i genitori, sicchè, ove non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354, comma 1, c.p.c., con conseguente rimessione della causa al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/08/2019).

Cass. civ. n. 9/2019

Nel procedimento camerale ex art. 336 c.c., il curatore speciale del minore che rivesta anche la qualifica di avvocato può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore ai sensi dell'art. 86 c.p.c., potendo cumulare le due qualifiche - che restano, comunque, distinte - e non avendo necessità del formale conferimento a se stesso della procura alle liti. Ne consegue che il compenso per l'attività difensiva svolta non può essergli negato a causa del mancato deposito della procura, né per il fatto che non siano state osservate le formalità di costituzione di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., essendo il procedimento sottoposto alle forme semplificate del rito camerale.

Cass. civ. n. 9100/2019

Il procedimento di cui all'art. 336 c.c., a differenza di quello disciplinato dall'art. 10 l. n. 183 del 1984 (nel testo vigente a seguito della riforma di cui alla l. n. 149 del 2001), non prevede l'invito ai genitori o, in loro assenza, ai parenti a nominare un difensore, né l'informazione che, qualora non vi provvedano, si procederà alla nomina di un difensore d'ufficio e che la partecipazione agli accertamenti è consentita a tali soggetti con l'assistenza del difensore, sicchè, nel modello procedimentale codicistico, la difesa tecnica è eventuale e rimessa alla libera scelta delle parti, senza alcuna imposizione della difesa d'ufficio. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/02/2015).

Cass. civ. n. 5256/2018

Nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l'art. 336, quarto comma, c.c., così come modificato dall'art. 37, comma 3 l. n. 149 del 2001, richiede la nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto d'interessi verso entrambi i genitori. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354, primo comma, c.p.c. con rimessione della causa al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio.

Cass. civ. n. 32359/2018

I provvedimenti "de potestate", emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., hanno attitudine al giudicato "rebus sic stantibus", in quanto non sono revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi; pertanto, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti, è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

Cass. civ. n. 23633/2016

Il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, emesso dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., ha attitudine al giudicato "rebus sic stantibus", in quanto non revocabile o modificabile salva la sopravvenienza di fatti nuovi, sicché, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica il predetto provvedimento, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.

Cass. civ. n. 18562/2016

I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c., configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d'appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno "rebus sic stantibus", in quanto sono modificabili e revocabili non solo "ex nunc", per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche "ex tunc", per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell'art. 111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto con cui la corte d'appello aveva revocato l'autorizzazione alla frequentazione della nipote da parte dei nonni, i quali, essendosi dissociati dalla scelta di collaborazione con la giustizia effettuata dal figlio e padre della minore, già esponente della locale malavita organizzata, e non potendo dirsi estranei ai contesti criminali operanti sul territorio, non rappresentavano valide figure di riferimento affettivo ed educativo ed erano, altresì, portatori di messaggi ambivalenti e non conformi alle scelte di legalità perseguite dalla madre della minore).

Cass. civ. n. 24477/2015

È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso i provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione, quale, nella specie, il rigetto del reclamo avverso la richiesta di reintegra della potestà genitoriale, stante la mancanza dei requisiti della decisorietà e della definitività del provvedimento impugnato.

Cass. civ. n. 21285/2015

Il procedimento ex art. 317 bis c.c. (oggi 337 ter c.c.), riguardante i provvedimenti adottati dal giudice con riferimento ai figli minori, si instaura nel luogo di residenza abituale del minore, da idenficarsi in quello in cui costui ha consolidato, consolida o potrà consolidare una rete di affetti e relazioni, tali da assicurare un armonico sviluppo psicofisico, sicché, nei casi di recente trasferimento, occorre una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo, stabile e duraturo centro di affetti e di interessi del minore, nonché che il cambiamento della sede non rappresenti un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell'altro genitore o alla disciplina generale sulla competenza territoriale.

Cass. civ. n. 10291/2014

In materia di procedimenti d'interesse del minore, il decreto con cui la corte d'appello dichiara inammissibile il reclamo avverso il provvedimento del tribunale dei minorenni di affidamento del minore al comune - adottato in via provvisoria ed urgente - senza definire il procedimento ed, anzi, disponendo ulteriori adempimenti per la sua prosecuzione, non ha carattere decisorio e definitivo, per cui non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 7478/2014

L'art. 336, ultimo comma, cod. civ., che prevede la nomina di un curatore speciale e di un difensore del minore, si applica soltanto ai provvedimenti limitativi ed eliminativi della potestà genitoriale ove vi sia un concreto profilo di conflitto di interessi tra genitori e minore, e non anche alle controversie relative al regime di affidamento e di visita del minore, figlio di una coppia che ha deciso di cessare la propria comunione di vita, nelle quali la partecipazione del minore si esprime, ove ne ricorrano le condizioni di legge e nel perseguimento del suo superiore interesse, mediante l'ascolto dello stesso, che integra un adempimento già previsto dall'art. 155 sexies cod. civ., divenuto necessario ai sensi dell'art. 315 bis cod. civ., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, in tutte le questioni e procedure che lo riguardano, in attuazione dell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

Cass. civ. n. 5097/2014

Nel procedimento finalizzato all'accertamento del diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti del genitore scomparso, il comportamento ostativo del genitore superstite costituisce una condotta pregiudizievole secondo la previsione degli artt. 330 e segg. cod. civ., poiché comporta la rescissione, nella fase evolutiva della formazione della personalità del ragazzo, di una sfera affettiva e identitaria assolutamente significativa, e lo espone a una vicenda esistenziale particolarmente dolorosa. In tale procedimento il minore assume la qualità di parte e, in quanto tale, come affermato anche dall'art. 315 bis cod. civ., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, ha diritto di essere ascoltato, purché abbia compiuto gli anni dodici, ovvero, sebbene di età inferiore, sia comunque capace di discernimento, cosicché la sua audizione non può - anche nel caso in cui il giudice disponga, secondo il suo prudente apprezzamento, che l'audizione avvenga a mezzo di consulenza tecnica - in alcun modo rappresentare una restrizione della sua libertà personale ma costituisce, al contrario, un'espansione del diritto alla partecipazione nel procedimento che lo riguarda, quale momento formale deputato a raccogliere le sue opinioni ed i suoi effettivi bisogni.

Cass. civ. n. 21750/2012

In tema di affidamento del figlio naturale, è competente il tribunale per i minorenni del luogo dove si trova la dimora abituale del minore nel momento in cui è stato proposto il ricorso, senza che assuma rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei; invero, nella individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città,essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la "nuova" dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarsi alla disciplina della competenza territoriale.

Cass. civ. n. 11756/2010

I provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell'art. 317 bis c.c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 c.c., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell'art. 333 c.c., o che dispongano l'affidamento contemplato dall'art. 4, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111, settimo comma, Cost. neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione (nella specie, la mancanza del parere del P.M. e la mancata audizione dei genitori), in quanto la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito.

Cass. civ. n. 14091/2009

I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c., configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d'appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno "rebus sic stantibus", in quanto sono modificabili e revocabili non solo "ex nunc", per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche "ex tunc", per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell'art.111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie la S.C. in applicazione di tale principio ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto con cui la corte d'appello, in esito all'interposto reclamo, aveva confermato la sospensione dei rapporti tra il minore e i nonni).

Cass. civ. n. 28875/2008

In tema di competenza territoriale nei procedimenti di affidamento eterofamiliare di minori, qualora il provvedimento iniziale di affidamento, di regola soggetto a durata non superiore ai ventiquattro mesi, necessiti di essere seguito da un'ulteriore proroga o, viceversa, da una cessazione anticipata, queste ultime vicende integrano provvedimenti camerali nuovi, per i quali il principio della "perpetuatio" deve essere temperato con quello di prossimità, sicché il giudice competente per territorio deve essere individuato nel tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore legittimamente si trova, in tal modo dando rilievo ad eventuali sopravvenuti cambiamenti di residenza (nella specie, le S.U. hanno dichiarato la competenza del tribunale per i minorenni del distretto ove risiedeva la famiglia cui il minore era stato affidato con provvedimento di un altro tribunale per i minorenni, nel cui distretto originariamente il minore risiedeva con la propria madre).

Cass. civ. n. 11026/2003

Quando il provvedimento impugnato sia privo dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale (come nel caso dei provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell'art. 317 bis c.c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 c.c., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell'art. 333 c.c., o che dispongano l'affidamento contemplato dall'art. 4, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184), il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111, settimo comma, Cost. non è ammissibile neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, ed in particolare del diritto al riesame da parte di un giudice diverso, in quanto la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito.

Cass. civ. n. 3587/2003

Il principio della perpetuatio iurisdictionis — in forza del quale la competenza territoriale del giudice adito rimane ferma, nonostante lo spostamento in corso di causa della residenza anagrafica o del domicilio del minore, a seguito del trasferimento del genitore con il quale egli convive — è applicabile anche ai procedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale, e prevale su quello cosiddetto «della prossimità» — secondo il quale è giudice territorialmente competente quello del luogo in cui il minore abitualmente vive o si trova di fatto (art. 8 L. 149/2001) —, per ineliminabili esigenze di certezza e di garanzia di effettività della tutela giurisdizionale, tutte le volte in cui il provvedimento in relazione al quale deve individuarsi il giudice competente sia quello stesso richiesto con l'istanza introduttiva o con altra che si inserisca incidentalmente nella medesima procedura (applicandosi, per converso, il criterio della prossimità quante volte sia richiesto, dopo l'avvenuto trasferimento di residenza, un provvedimento nuovo ed autonomo rispetto a quello pronunziato dal giudice originariamente competente).

Cass. civ. n. 1058/2003

In tema di controversie relative ai minori, ai fini dell'individuazione del tribunale per i minorenni territorialmente competente in ordine ai provvedimenti diretti ad intervenire sulla potestà genitoriale e sulle modalità del suo esercizio secondo le previsioni degli artt. 330 e seguenti c.p.c., deve aversi riguardo alla residenza di fatto del minore e, quindi, al luogo di abituale dimora alla data della domanda o, in ipotesi di procedimento iniziato d'ufficio, alla data di inizio del procedimento stesso.

Cass. civ. n. 1/2001

Sono impugnabili con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione i provvedimenti emessi in via provvisoria ed urgente ai sensi dell'art. 333 c.c., in quanto incidono su posizioni di diritto soggettivo in conflitto (nella specie, la S.C. ha dichiarato ammissibile il ricorso, proposto avverso il decreto di conferma del provvedimento urgente di affidamento di minore al servizio sociale, col quale si deduceva, in base alla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sulla protezione dei minori, la violazione della riserva di giurisdizione a favore del giudice della residenza abituale sita all'estero).

Cass. civ. n. 4614/1998

I provvedimenti temporanei ed urgenti resi, ai sensi degli artt. 316, 336 c.c., in tema di affidamento di figli minori possono formare oggetto di impugnazione mediante reclamó, alla Corte d'appello esclusivamente nei limiti in cui essi risultino già idonei a produrre, ex se ed in modo autonomo, uno stabile pregiudizio nei confronti del genitore interessato (quando, cioè, sia rilevabile, all'interno del procedimento, tra provvedimento d'urgenza e provvedimento definitivo, un'assenza di collegamento tale da consentire al primo la produzione d'effetti a tempo indeterminato, nonché la mancanza di un termine per richiedere il provvedimento definitivo a pena di caducazione di quello temporaneo), e non anche nel caso in cui la loro formulazione ne presuppone l'automatica caducazione per scadenza del termine in essi contenuto, con conseguente assorbimento dei medesimi nel provvedimento (incondizionatamente reclamabile ex art. 739 c.p.c.) conclusivo del procedimento dinanzi al giudice di prima istanza (principio affermato in relazione ad un provvedimento d'affidamento provvisorio del giudice minorile, autonomamente reclamato, adottato nel corso di un procedimento ex art. 316 e fornito di intrinseca correlazione rispetto al futuro provvedimento definitivo, apparendone manifeste tanto la provvisorietà e la modificabilità, quanto la temporaneità, essendo, nella specie, stato apposto un esplicito termine d'efficacia per l'affidamento del minore alla madre).

Cass. civ. n. 1278/1997

Il principio della non esperibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso provvedimenti di volontaria giurisdizione (fra quali rientrano — siccome non risolvono conflitti fra diritti posti su piano paritario, e siccome sempre revocabili e modificabili ed inidonei al giudicato — anche quelli modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c.) non opera in caso di decreto della corte di appello che, fuori della sede di reclamo, revochi un precedente suo decreto con il quale aveva confermato un provvedimento del tribunale dei minorenni che aveva pronunciato la decadenza di uno dei genitori dall'esercizio della potestà parentale. Infatti, in tal caso, il ricorrente sottopone all'esame del giudice di legittimità il proprio diritto soggettivo al rispetto delle regole processuali che sono rivolte a garantire il doppio grado di giudizio; diritto la cui intangibilità non viene meno per il solo fatto della revocabilità e modificabilità, in ogni tempo, dei provvedimenti di volontaria giurisdizione.

Cass. civ. n. 4147/1996

Qualora il giudice minorile, dopo la nomina di un curatore speciale e l'autorizzazione ad impugnare il riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, secondo la previsione degli artt. 264, comma 2 c.c. e 74 L. 4 maggio 1983, n. 184, disponga, in via cautelare, nella situazione interinale che precede l'instaurazione del giudizio (e quindi nell'ambito delle attribuzioni riconosciutegli dalle citate norme, nonché dagli artt. 252 e 333 c.c., in relazione all'art. 38 disp. att. c.c.), l'allontanamento del minore dall'autore del riconoscimento, con il suo temporaneo affidamento presso terzi, si deve escludere che il relativo provvedimento, confermato in secondo grado in esito a reclamo, sia impugnabile con ricorso per cassazione, atteso che il provvedimento medesimo, modificabile in ogni tempo, non è decisorio, cioè non statuisce su posizioni di diritto soggettivo in conflitto, ma ha funzione amministrativa ed ordinatoria, al fine di tutelare in via d'urgenza l'interesse del minore.

Cass. civ. n. 2184/1996

Per l'individuazione del giudice competente per territorio a dichiarare la decadenza dalla potestà parentale deve farsi riferimento al luogo di abituale dimora del minore nel momento della presentazione della relativa domanda, senza che assumano alcun rilievo né l'eventuale, diversa residenza anagrafica del minore, né la circostanza del formale affidamento del minore stesso ad uno dei genitori (nella specie, il minore, anagraficamente residente in Catania, dimorava con la madre in Palermo al momento della proposizione del ricorso per la decadenza della potestà parentale del padre, benché già alcuni giorni prima della domanda fosse stato affidato a quest'ultimo. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha dichiarato la competenza del tribunale per i minori di Palermo a conoscere della domanda in oggetto).

Cass. civ. n. 4143/1995

Nei procedimenti diretti all'emanazione di provvedimenti limitativi della potestà del genitore, secondo la previsione degli artt. 330 e ss. c.c., la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo in cui il minore dimora abitualmente ed a prescindere, pertanto, da trasferimenti di carattere contingente e transitorio.

Cass. civ. n. 6147/1994

Il provvedimento della corte d'appello, Sezione minorenni, confermativo del decreto con il quale il Tribunale per i minorenni, a norma degli artt. 333 e 336, ultimo comma, c.c., ha disposto la somministrazione dei vaccini antipolio, antitetanico e antidifterico ad un minore, stante l'opposizione dei genitori, avendo natura di volontaria giurisdizione e non essendo diretto a risolvere controversie su diritti soggettivi, bensì a tutelare unicamente l'interesse del minore e cosi ad attuare la cosiddetta amministrazione pubblica di interessi privati socialmente rilevanti, non è suscettibile di ricorso per cassazione, né ai sensi dell'art. 360 c.p.c., né, residualmente, ai sensi dell'art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 9359/1993

Qualora dai genitori vengano proposte dinnanzi a giudici diversi domande di reciproca decadenza dalla potestà sui figli, la riunione delle cause per il simultaneus processus non può realizzarsi dinnanzi al giudice della causa principale o dinnanzi a quello preventivamente adito, come disposto dall'art. 40 c.p.c., ma deve aver luogo dinnanzi al giudice del luogo di residenza del minore, la cui competenza riguardo alla domanda di decadenza della potestà di genitore è funzionale e non derogabile.

Cass. civ. n. 4269/1991

Il decreto camerale, che sia reso dalla corte d'appello, in sede di reclamo, ai sensi degli artt. 317 bis e 333 c.c., in tema di rapporti fra genitori e figli, non è impugnabile con ricorso per cassazione, nemmeno quando contenga una (esplicita od implicita) statuizione sulla competenza, atteso che, assumendo natura di sentenza solo con riguardo a tale statuizione, resta soggetto esclusivamente a regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 7450/1990

Il carattere non decisorio del provvedimento di allontanamento del minore dalla casa familiare, che sia reso dal giudice minorile ai sensi dell'art. 333 c.c. ed al fine di ovviare in via cautelare a comportamenti negativi dei genitori, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione anche quando il provvedimento medesimo sia pronunciato dalla corte d'appello in sede di reclamo, deve essere riconosciuto pure nel caso in cui tale misura cautelare faccia seguito alla reintegrazione dei genitori nella potestà, dopo l'accoglimento della loro opposizione contro precedente declaratoria d'adottabilità, ovvero non contempli un termine, trattandosi di circostanze che non toccano la naturale temporaneità, modificabilità e revocabilità di quella misura, e, quindi, la sua inidoneità ad incidere sullo status del minore stesso.

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