10 Gen Art. 337 — Vigilanza del giudice tutelare
Il giudice tutelare deve vigilare sull’osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilite per l’esercizio della responsabilità genitoriale [ 333 ] e per l’amministrazione dei beni [ 334 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 7957/1990
Dopo la separazione (consensuale o giudiziale) dei coniugi con prole minore, l’autorizzazione al rilascio del passaporto, in favore del genitore o del figlio minore, ancorché insorga questione sull’interpretazione delle clausole della separazione medesima, rientra nelle attribuzioni del giudice tutelare, non del tribunale per i minorenni (competente invece in sede di reclamo), alla stregua dell’espressa previsione degli artt. e 14 della L. 21 novembre 1967, n. 1185, nonché dei compiti di vigilanza assegnati a detto giudice tutelare dall’art. 337 c.c.
Cass. civ. n. 6306/1985
Con riguardo ai provvedimenti adottati in sede di separazione dei coniugi circa l’affidamento dei figli minori, l’art. 337 c.c. attribuisce al giudice tutelare il potere di vigilare sull’osservanza dei provvedimenti stessi, ma non anche la competenza ad emettere statuizioni di tipo modificativo, la quale spetta al tribunale ordinario, ovvero, quando si tratti di incidere in via ablativa o limitativa della potestà genitoriale, al tribunale per i minorenni.
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