Art. 76 – Codice civile – Computo dei gradi
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14288/2025
Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede.
Cass. civ. n. 14029/2025
Nei contratti con il consumatore, nei quali l'elenco dei comportamenti scorretti contenuti nella normativa di settore non rappresenta un numerus clausus, la pratica commerciale di apporre una clausola nulla, non avente alcun effetto per la parte disponente, può costituire una pratica ingannevole sussumibile nella disposizione dell'art. 21 del c.cons., in grado di dar luogo a un inadempimento contrattuale e al relativo risarcimento del danno, da cui far conseguire un obbligo informativo correlato alla invalidità della clausola in questione, posto che detta clausola ha un contenuto tale da orientare in maniera ingannevole il consumatore verso quel prodotto anziché verso un altro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che, in un contratto avente ad oggetto una polizza vita concluso da un consumatore, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni escludendo che sussistesse in capo alla società assicuratrice l'obbligo di informare il contraente in merito al reale termine di prescrizione, per legge biennale, laddove nel prospetto informativo era indicato come decennale, così ingenerando nell'aderente il ragionevole affidamento in ordine al differimento della presentazione della richiesta).
Cass. civ. n. 12627/2025
La domanda di condanna di un professionista (nella specie, di un notaio) per responsabilità contrattuale - cioè, per violato gli obblighi professionali - può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione. (Nella specie, la S.C., escludendo la responsabilità del notaio in relazione alla garanzia per evizione, ha cassato con rinvio la sentenza gravata che aveva condannato gli eredi del professionista rogante al pagamento, a favore dei compratori evitti, sia della somma pari a quella da questi pagata, prima del rogito, titolo di prezzo della compravendita immobiliare, sia di quella corrisposta al terzo per l'illegittima occupazione dell'immobile).
Cass. civ. n. 10189/2025
In tema di consenso del paziente ad un intervento chirurgico, l'onere di informazione che grava sul medico e che va assolto nei confronti del paziente, pur rivestendo i caratteri della completezza e della specificità, non si estende sino agli estremi della rappresentazione di ogni possibile conseguenza, negativa o addirittura infausta, dell'intervento stesso, tanto sotto il profilo dell'estrema improbabilità di tali conseguenze, quanto sotto quello della non necessità di indicazioni strettamente scientifiche, tra le quali lo specifico "nomen morbi", già rappresentato nelle sue linee generali all'atto del consenso. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha rigettato il ricorso dei parenti di una paziente, deceduta per embolia adiposa, a seguito di un intervento di protesi d'anca, ritenendo sufficientemente indicativo dell'esaustività del consenso il modulo da lei sottoscritto, contenente un'indicazione generica di embolia come possibile rischio clinico, senza che fosse necessario illustrare le differenze medico-scientifiche tra le varie forme di embolia, non apparendo verosimile che, in presenza di tali, peraltro ultronee, specificazioni, la paziente avrebbe scelto di non operarsi a seguito di una frattura al femore).
Cass. civ. n. 10188/2025
In tema di accertamento e di prova del nesso di causalità, sia materiale che giuridica, il giudice di merito, quando ritiene ignota la causa dell'evento dannoso, non è tenuto ad indagare sulle relative ragioni, dimostrando di poter risolvere tutti i relativi problemi tecnici, qualora i fatti posti a fondamento del giudizio di incertezza eziologica siano stati esaustivamente e compiutamente individuati, analizzati ed enunciati nella sentenza, mentre l'insanabile incertezza circa la relazione causale tra condotta colpevole del sanitario ed evento di danno ridonda a carico del paziente danneggiato che chiede il risarcimento.
Cass. civ. n. 9869/2025
Il principio di universalità della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario, non è assoluto ed inderogabile, ma trova eccezione per via legislativa (ex artt. 713, comma 3, 720, 722 1112 del c.c.) o per accordo dei condividenti, tanto che l'art. 762 c.c. ammette il supplemento di divisione nelle ipotesi in cui siano stati omessi uno o più beni ereditari, senza che sia necessario indagare se alle parti ne fosse nota l'esistenza al momento dell'apertura della successione.
Cass. civ. n. 9436/2025
Ai sensi dell'art. 2648 c.c., ove il chiamato alla eredità abbia compiuto atti di accettazione tacita, si può chiedere la trascrizione del relativo acquisto ove esso risulti da sentenza, atto pubblico o scrittura autentica o accertata giudizialmente, cosicché, nel caso di contratto preliminare di vendita immobiliare, il promissario acquirente che abbia ottenuto la sentenza ex art. 2932 c.c. nei confronti degli eredi del promittente venditore può, in base ad essa (che presuppone necessariamente l'accettazione di quell'eredità), procedere alla trascrizione (eventualmente mancante) dell'acquisto mortis causa di tali eredi, oltre che del successivo trasferimento da questi ultimi in suo favore, con la conseguenza di non avere interesse a chiedere, ai fini della trascrizione ex art. 2648, comma 3, c.c., una pronuncia di accertamento del pregresso trasferimento della proprietà del bene per successione mortis causa.
Cass. civ. n. 8996/2025
In tema di contratto d'opera, l'esercente un'attività professionale è soggetto, nell'esecuzione della prestazione dovuta, al dovere di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che comporta l'obbligo di apprezzare i rischi connessi alla prestazione richiesta e informarne il committente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accertato la responsabilità di una lavanderia per non aveva informato il committente circa i rischi connessi alle operazioni di lavaggio e asciugatura di alcuni tendaggi teatrali vetusti, privi di etichettatura e mai lavati e che, a causa di tali operazioni, avevano subito un accorciamento di cinquanta centimetri).
Cass. civ. n. 8696/2025
In tema di obbligazioni tributarie, l'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali implica l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi debiti, sicché, non essendo applicabile la norma derogatoria e speciale di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, va esclusa la responsabilità degli amministratori, anche di fatto, per i debiti fiscali della società.
Cass. civ. n. 8499/2025
In caso di accertamento diagnostico richiesto da un soggetto in occasione di una donazione di sangue, in capo al sanitario del centro donazioni non gravano obblighi informativi ulteriori rispetto alla mera comunicazione dei suoi risultati. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il sanitario - che non era medico curante del donatore - fosse tenuto a fornire informazioni sull'esito dell'esame, pur se questo aveva evidenziato valori di antigene PSA superiori a quelli normali, né a suggerire approfondimenti diagnostici).
Cass. civ. n. 2330/2025
In tema di compravendita, l'evizione si verifica allorché l'acquisto del diritto è impedito e reso inefficace da quello che il terzo vanti sullo stesso bene, senza necessità che il compratore sia privato anche dell'effettivo possesso che si trovi eventualmente a esercitare sulla cosa, giacché la causa del contratto è nel trasferimento del diritto sul bene, mentre la consegna di quest'ultimo è solo una sua conseguenza logica e giuridica.
Cass. civ. n. 390/2025
La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede.
Cass. civ. n. 210/2025
La transazione divisoria differisce dalla divisione transattiva per l'obliterazione del rapporto di proporzionalità tra le attribuzioni dei beni e le quote spettanti ai condividenti ed ha efficacia novativa in caso di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo; ne consegue che, salva un'espressa manifestazione di volontà conservativa, l'accertamento sul carattere novativo richiede una verifica dell'intento delle parti di comporre la res litigiosa, addivenendo alla costituzione di un nuovo rapporto, sostitutivo del preesistente.
Cass. civ. n. 127/2025
Ai fini della decadenza di cui all'art. 3-bis, comma 7-bis, d.lgs. n. 502 del 1992, l'inadempimento del direttore generale di una azienda sanitaria non può essere desunto ipso facto dal mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività e, in particolare, del dovere della diligenza, per il quale trova applicazione il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.
Cass. civ. n. 25768/2024
Nella volontà del venditore di trasferire a taluno la proprietà della cosa è implicito l'obbligo di non trasferirla ad altri, cosicché costituisce inadempimento contrattuale la condotta del proprietario di un bene che, dopo averlo trasferito ad altra persona, lo vende successivamente ad un terzo, poiché tale successiva vendita costituisce impedimento a che il primo acquirente consegua il godimento pieno ed esclusivo e la disponibilità della cosa, con conseguente diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno.
Cass. civ. n. 25410/2024
In tema di contratto d'opera, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Cass. civ. n. 25026/2024
In relazione all'obbligo di espletare la visura dei registri immobiliari in occasione di una compravendita immobiliare, il notaio non può invocare la limitazione di responsabilità prevista per il professionista dall'art. 2236 c.c. con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (nella specie, costituita dalla non coincidenza tra le risultanze dei registri immobiliari, in cui la particella oggetto di vendita risultava libera, e quelle di un atto di pignoramento), in quanto tale inosservanza non è riconducibile ad un'ipotesi di imperizia, a cui si applica quella limitazione, bensì a negligenza o imprudenza e, cioè, alla violazione del dovere della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve.
Cass. civ. n. 24662/2024
Qualora, per esplicita richiesta delle parti ovvero per legge, il notaio che ha ricevuto un atto soggetto ad iscrizione o a trascrizione debba procurare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile ovvero immediatamente, spetta al prudente apprezzamento del giudice del merito e alla sua libera valutazione, tenendo conto delle determinanti del caso concreto, attinenti sia ai tempi e ai mezzi di normale impiego per l'esecuzione dell'iscrizione, sia alle evenienze non imputabili al notaio, individuare di volta in volta, con giudizio ex post, il termine nel quale quell'adempimento avrebbe dovuto essere eseguito, con la conseguenza che, prima della scadenza di detto termine, la prestazione deve ritenersi inesigibile e l'inadempimento non configurabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la responsabilità professionale di un notaio che aveva eseguito la trascrizione del contratto di compravendita concluso dalle parti il secondo giorno dopo la stipula dell'atto).
Cass. civ. n. 23395/2024
In materia di trasporto, la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, di cui all'art. 1693 c.c., può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito (nel quale rientrano la forza maggiore e il fatto del terzo), che è integrato da un evento imprevedibile e assolutamente inevitabile - sulla base di una prudente valutazione da effettuarsi con la diligenza qualificata del vettore professionale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto -, e non può automaticamente farsi coincidere con una rapina, ove le circostanze di tempo e di luogo in cui quest'ultima si sia verificata siano state tali da renderla prevedibile ed evitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la rapina subita dal sub-vettore inidonea ad integrare il caso fortuito ex art. 1693 c.c., in considerazione del fatto che era stata perpetrata nello stesso luogo e con le stesse modalità di altra precedentemente subita da un diverso sub-vettore, incaricato del trasporto di un'altra partita di merce da parte dello stesso vettore).
Cass. civ. n. 22769/2024
L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto.
Cass. civ. n. 19230/2024
La donazione indiretta é un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dalla donazione simulata, in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito; ne consegue che alla donazione indiretta non si applicano le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417 c.c. e che la prova dell'effettiva natura liberale della fattispecie negoziale può essere data anche a mezzo presunzioni, pur nel caso in cui non si alleghi a fondamento della pretesa la qualità di legittimario.
Cass. civ. n. 18474/2024
La violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali, previsto dall'art. 30 legge 13 settembre 1982, n. 646, è reato istantaneo che si consuma all'inutile scadenza del termine di comunicazione da parte del soggetto obbligato della variazione patrimoniale decorrente ai fini penalistici, in caso di variazione patrimoniale derivante da delazione ereditaria, dall'accettazione dell'eredità e non dall'apertura della successione, giacché in caso contrario il reato sarebbe già consumato nelle ipotesi di accettazione intervenuta oltre trenta giorni dalla apertura della successione.
Cass. civ. n. 18294/2024
Qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius, quale figlio del medesimo, dimostrando la relazione familiare, pur senza specificare il tipo di successione e senza indicare come sia avvenuta l'accettazione dell'eredità, l'atto di riassunzione, in quanto proveniente da soggetto certamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione, integra atto di accettazione tacita dell'eredità ed è, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione.
Cass. civ. n. 17415/2024
In tema di operazioni bancarie effettuate a mezzo di strumenti elettronici, la responsabilità della banca in caso di pagamento mediante bonifico, da eseguirsi in favore di beneficiario sprovvisto di conto di accredito presso l'istituto intermediario, osserva la disciplina del diritto comune, sicché, ove il beneficiario sia rimasto insoddisfatto a causa dell'inesatta indicazione del codice Iban, grava sull'intermediario, responsabile secondo la teoria del contatto sociale qualificato, l'onere di dimostrare di aver compiuto l'operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie per scongiurare il rischio di erronea individuazione o, quanto meno, di essersi adoperato per consentire all'ordinante di individuare il soggetto concretamente beneficiato anche comunicando, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari.
Cass. civ. n. 16075/2024
In tema di appalto privato, l'obbligazione collaterale di versamento del trattamento previdenziale e retributivo dei lavoratori, non determina la contitolarità del debito contributivo ma la "responsabilità di garanzia" del coobbligato committente, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003; ne consegue che il predetto, dopo aver soddisfatto il credito, in caso di inadempimento del datore di lavoro può agire in regresso nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo pagato.
Cass. civ. n. 15517/2024
La cessione gratuita della quota di partecipazione ad una cooperativa edilizia, finalizzata all'assegnazione dell'alloggio in favore del cessionario, integra donazione indiretta dell'immobile, soggetta, in morte del donante, alla collazione ex art. 746 c.c., giacché tale quota esprime non una semplice aspettativa, ma un vero e proprio credito all'attribuzione dell'alloggio.
Cass. civ. n. 15504/2024
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un soggetto nella qualità di erede dell'ingiunto costituisce accettazione tacita dell'eredità, senza che assuma alcuna rilevanza la circostanza che tale opposizione sia stata dichiarata inammissibile, posto che l'accettazione dell'eredità, a tutela della stabilità degli effetti connessi alla successione mortis causa, si configura come atto puro ed irrevocabile e quindi insuscettibile di essere caducato da eventi successivi.
Cass. civ. n. 14772/2024
In materia di appalto d'opera, la transazione intervenuta tra le parti, con cui l'originario contratto sia sciolto solo per il futuro, con una mera riduzione quantitativa delle originarie prestazioni, in ragione della cessazione anticipata del rapporto e della esecuzione solo parziale dell'opera, ha natura conservativa, assumendo, invece, natura novativa solo laddove il contratto sia sciolto con effetti ex tunc, con sostituzione delle originarie obbligazioni con nuove prestazioni, qualitativamente e quantitativamente diverse. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, attribuendo natura novativa alla transazione, aveva applicato l'imposta di registro in misura proporzionale, sebbene fosse stato pattuito lo scioglimento del rapporto di appalto solo per il futuro con mantenimento dell'obbligo di pagamento delle prestazioni già eseguite secondo le modalità originarie).
Cass. civ. n. 14368/2024
Avente diritto alla restituzione indicato nel provvedimento di dissequestro - Mezzi di tutela a disposizione di quest'ultimo - Fattispecie.
Cass. civ. n. 13897/2024
Nell'assicurazione per la responsabilità civile l'obbligazione di tenere indenne l'assicurato ex art. 1917 c.c. sorge nel momento in cui quest'ultimo causi un danno a terzi, costituendo tale evento l'oggetto del rischio assicurato e non il pagamento del risarcimento ai terzi danneggiati; ne consegue che l'inadempimento dell'assicuratore può dirsi sussistente soltanto ove egli abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., la sussistenza di un fatto colposo addebitabile al medesimo assicurato oppure qualora gli elementi in suo possesso evidenziassero la sussistenza di una responsabilità dello stesso assicurato non seriamente contestabile.
Cass. civ. n. 8058/2023
Sussiste la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, non assicuri la conformità dello stesso alla normativa urbanistica, in quanto l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto. Né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto.
Cass. civ. n. 2906/2023
In tema di riscossione, la responsabilità dei liquidatori e degli amministratori per le imposte non pagate con le attività della liquidazione, prevista dall'art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973, trova la sua fonte in un'obbligazione civile propria "ex lege" in relazione agli artt. 1176 e 1218 c.c., sicché, non avendo natura strettamente tributaria, a carico dei predetti non vi è alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese. Inoltre l'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore verso i creditori ex art. 2495 c.c. si fonda sulla inosservanza degli obblighi suoi propri attinenti alla fase della liquidazione (ad esempio, rispettando i gradi di privilegio), mentre quella ex art. 36 D.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile agli artt. 1176 e 1218 c.c. ed integra una ipotesi di responsabilità propria ex lege (esercitabile solo se i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e se sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione) in funzione del prioritario soddisfacimento dei crediti tributari, sicché, estinta la società contribuente, non si realizza alcuna forma di successione nei confronti del liquidatore, ma sorgono ipotesi di responsabilità nuove e fondate su differenti presupposti, ancorché implichino l'esistenza della obbligazione tributaria.
Cass. civ. n. 7182/2023
Nel contratto di compravendita di beni immobili, l'obbligo gravante sull'alienante di trasferire il possesso materiale del bene può essere oggetto di pattuizione, essendo la disposizione di cui all'art. 1476 c.c. derogabile; ne consegue che, laddove l'acquirente si sia obbligato a riconoscere il potere di detenzione o il possesso sul bene da parte di un terzo, la mancata sua immissione nel possesso di fatto non dà luogo ad inadempimento da parte del venditore.
Cass. civ. n. 7279/2023
In tema di società, il contratto concluso in conflitto di interessi integra l'illecito di cui all'art. 2476 c.c. allorché l'amministratore abbia fatto prevalere un interesse extrasociale, che oltre ad essere incompatibile con quello della società, sia per essa pregiudizievole, alla stregua di una valutazione della condotta, operata secondo un giudizio "ex ante", che tenga conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta analoga a quella adottata, nonché della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione.
Cass. civ. n. 7272/2023
L'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente ex artt. 2395 o 2476, comma 6, c.c., nella formulazione "ratione temporis" vigente, atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi; laddove ne ricorrano tutti gli estremi può, peraltro, configurarsi un concorso tra l'inadempimento della società e l'illecito dell'amministratore.
Cass. civ. n. 6821/2023
L'effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l'effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello stesso effetto novativo che, quindi, deve ritenersi precluso in caso di mancato avverarsi della suindicata condizione.
Cass. civ. n. 26866/2022
Nel caso di pagamento di una somma in favore di soggetto non legittimato, non concorre ad individuare il livello di diligenza qualificata, esigibile da Poste Italiane ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., la raccomandazione ABI contenuta nella circolare del 7 maggio 2001 (che prescrive l'identificazione del beneficiario del pagamento attraverso due documenti muniti di fotografia), dal momento che alla stessa non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, né tale regola prudenziale di condotta si rinviene negli "standards" valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto correttamente osservati, da parte di Poste Italiane, gli obblighi di diligenza finalizzati all'identificazione del destinatario di un bonifico domiciliato, sul presupposto che la clausola delle condizioni generali della convenzione intercorsa col cliente ordinante, che faceva riferimento - al plurale - ai "documenti di riconoscimento" presentati dal beneficiario, dovesse essere interpretata non già nel senso dell'obbligo, per quest'ultimo, di esibire due documenti, bensì in quello di escludere la necessità di presentazione di uno specifico documento d'identificazione).
Cass. civ. n. 26275/2022
Ai fini dell'esonero dalla responsabilità contrattuale derivante da emotrasfusione, la struttura sanitaria inserita nella rete del SSN presso la quale è stato praticato il trattamento con sangue infetto - qualora non abbia provveduto con un proprio autonomo centro trasfusionale ed abbia utilizzato sacche acquisite tramite il servizio pubblico competente - è onerata di provare la propria condotta diligente e, cioè, di essersi concretamente accertata che il sangue trasfuso sia stato sottoposto a controlli preventivi ed effettivi da parte di quel servizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva escluso la responsabilità contrattuale di un ospedale in base alla sola considerazione che le sacche di sangue non provenivano da un centro trasfusionale autonomo interno all'ospedale, bensì da un centro ad esso esterno).
Cass. civ. n. 20477/2022
Al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale, tra i quali non rientra l'onere per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale.
Cass. civ. n. 10050/2022
In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente.
Cass. civ. n. 31807/2022
La sentenza che abbia accertato l'acquisto per usucapione della proprietà di un bene in favore di un soggetto e nei confronti di chi, per effetto di un atto a titolo derivativo si era già spogliato del proprio diritto, in epoca anteriore alla data di introduzione del giudizio di usucapione, è suscettibile di opposizione di terzo ordinaria da colui che abbia acquistato a titolo derivativo la proprietà, senza che possa assumere efficacia impeditiva la mancata trascrizione del titolo di acquisto atteso che, ai fini della produzione dell'effetto traslativo della proprietà ex art. 1376 c.c., rileva la sola conclusione dell'accordo manifestato nelle forme di legge.
Cass. civ. n. 10655/2022
L'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede, il che ben può concretizzarsi non solo attraverso la domanda di divisione giudiziale, ma anche nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa.
Cass. civ. n. 25646/2022
L'efficacia probatoria dell'atto di notorietà, fino a querela di falso, riguarda soltanto l'attestazione dell'ufficiale rogante di avere ricevuto le dichiarazioni in esso contenute dai soggetti indicati, previa loro identificazione. Viceversa, per quanto riguarda il contenuto delle dichiarazioni, all'atto di notorietà viene attribuita un'efficacia meramente indiziaria. Ne consegue che non può riconnettersi validità ed efficacia di confessione stragiudiziale di accettazione dell'eredità all'atto di notorietà, ricevuto da notaio ai fini della successione, nel quale gli attestanti abbiano dichiarato che i chiamati si erano immessi nel possesso dei beni.
Cass. civ. n. 21219/2022
Il contratto di deposito è un contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., il cui fine principale è quello della custodia, conservazione e restituzione delle merci, con la conseguenza che titolare dell'azione risarcitoria nei confronti del depositario per la perdita, distruzione o deterioramento delle cose depositate è, indipendentemente da chi ne sia il proprietario, non solo il depositante ma anche il terzo che avrebbe avuto titolo alla restituzione.
Cass. civ. n. 25097/2022
La vendita di una parte determinata della cosa comune da parte del singolo comunista non ha immediata efficacia traslativa, ma è tuttavia fattispecie negoziale perfetta, con efficacia meramente obbligatoria, che di per sé non pregiudica la posizione degli altri comproprietari, i quali non sono litisconsorti necessari nel giudizio nel quale l'acquirente abbia invocato, sebbene in maniera infondata, l'efficacia immediata del contratto.
Cass. civ. n. 34993/2021
Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c., impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio.
Cass. civ. n. 11226/2021
L'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto unitario, avente una causa propria, che determina un'interposizione reale di persona, in cui il trasferimento della proprietà è strumentale, essendo l'attività del fiduciario svolta nell'interesse del fiduciante; detto contratto si inquadra nell'art. 1376 c.c. sicché in assenza di forma convenzionale prevista dalle parti, come l'ordinaria cessione delle stesse partecipazioni, non richiede la forma scritta a pena di nullità, potendo conseguentemente essere provato anche per presunzioni. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/10/2014).
Cass. civ. n. 35962/2021
In caso di subappalto, il subcommittente non può eccepire, a fronte della richiesta di versamento del corrispettivo del contratto, l'inadempimento del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti ed ausiliari, correlato al rischio di subire l'azione diretta da parte di costoro, in quanto la norma di cui all'art. 1676 c.c. presuppone che la relativa responsabilità solidale del subcommittente operi nei limiti di quanto ancora dovuto al subappaltatore, sicché, una volta versato il corrispettivo del contratto, viene meno anche la detta responsabilità solidale. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte della richiesta di pagamento del corrispettivo da parte del subappaltatore, aveva ritenuto giustificata l'eccezione di inadempimento sollevata dal subcommittente, che aveva preteso la dimostrazione, da parte del creditore, della regolarità contributiva dei suoi dipendenti, nel dichiarato timore di subirne l'azione diretta).
Cass. civ. n. 9895/2021
Al contratto atipico di parcheggio si applicano le norme relative al contratto di deposito, sicché il depositario assume verso il depositante l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell'inadempimento.(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del gestore di un parcheggio a pagamento, con rilascio di contromarca, con riferimento ai danni derivanti dal furto di una vettura ivi parcheggiata ed in assenza di attivazione, da parte del personale addetto, dell'apposita sbarra metallica delimitante la relativa area).
Cass. civ. n. 25317/2021
Nel giudizio di responsabilità promosso dal socio di s.r.l. nei confronti dell'amministratore ai sensi dell'art. 2476 c.c., la società è litisconsorte necessario e l'amministratore, in quanto munito di poteri di rappresentanza dell'ente, versa in una situazione di conflitto di interessi che richiede la nomina di un curatore speciale, il quale mantiene la "legitimatio ad processum" solo fino a quando i soci non provvedono alla designazione di un nuovo legale rappresentante, spettando, poi, al giudice, acquisita la notizia, concedere un termine perentorio per la costituzione di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., pena la nullità degli atti processuali compiuti dopo tale designazione. (Nella specie, la S.C., riscontrata la nomina del liquidatore, nuovo legale rappresentante della società, già in pendenza del primo grado di giudizio, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando al giudice di appello, in diversa composizione, affinché provvedesse a decidere nuovamente la causa previa rinnovazione degli atti nulli ex art. 354, ultimo comma, c.p.c., e previa eventuale rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. della parte non correttamente costituita).
Cass. civ. n. 14615/2021
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'art. 276 c.c., nell'indicare i legittimati passivi diversi dal presunto padre, si riferisce ai soli eredi in senso stretto, escludendo coloro i quali abbiano validamente rinunciato all'eredità, i quali, di conseguenza, non possono subire gli effetti patrimoniali dell'estensione dell'asse ereditario conseguente all'eventuale accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, essendosi volontariamente determinati ad essere esclusi da qualsiasi vicenda accrescitiva o riduttiva dei diritti ereditari astrattamente conseguiti "ex lege".
Cass. civ. n. 5569/2021
L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede. Ne consegue che ricorre un'ipotesi di accettazione tacita nel caso di concessione d'ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità, in quanto atto di disposizione del medesimo, ove posta in essere in assenza di qualsiasi riferimento ad una delle circostanze che potrebbero giustificarne il compimento da parte del chiamato. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/07/2019).
Cass. civ. n. 26563/2021
L'art. 762 c.c., stabilendo che l'omissione di uno o più beni dell'eredità non è causa di nullità della convenuta divisione, ma determina esclusivamente la necessità di procedere ad un supplemento della divisione stessa, sancisce, implicitamente, la indiscutibile validità ed efficacia dell'atto parziale così compiuto, escludendo ogni possibilità di considerarlo come struttura negoziale non dotata di propria autonomia, tale, cioè, da rendere comunque necessario attendere lo scioglimento della comunione sui residui beni per poter proporre la eventuale azione di rescissione per lesione oltre il quarto, azione che sarà, pertanto, legittimamente esperibile anche in relazione alla sola divisione parziale.
Cass. civ. n. 14592/2021
Nei contratti stipulati dalla P.A. con il sistema dell'asta pubblica, l'atto di aggiudicazione - che deve essere trasfuso in un apposito processo verbale che tiene luogo del contratto - rappresenta un atto di accertamento dell'avvenuta formazione dell'accordo in virtù dell'incontro della proposta dell'amministrazione contenuta nel bando, e costituente proposta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c., con quella del miglior offerente. Perché l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile possa prodursi già nel momento della redazione del verbale di aggiudicazione occorre, tuttavia, che il bando si riferisca ad un bene esattamente individuato, altrimenti verificandosi il trasferimento, ex art. 1376 c.c., solo al momento della stipula, in favore dell'acquirente-aggiudicatario, del susseguente rogito, in cui le parti manifestano legittimamente il reciproco consenso in relazione al bene effettivamente venduto mediante l'asta, con l'esatta e integrale indicazione di tutti i suoi estremi.
Cass. civ. n. 24169/2021
L'istituito nella disponibile, qualora riceva con testamento beni di valore inferiore, per porre rimedio al divario fra quota e porzione, non ha un'azione assimilabile a quella di riduzione, che compete ai soli legittimari per la reintegrazione della quota di riserva, ma, nel concorso dei presupposti previsti dall'art. 763 c.c., può esercitare l'azione di rescissione per lesione, ammessa anche nel caso di divisione del testatore.
Cass. civ. n. 8496/2020
Il perito nominato dal giudice delegato ai fallimenti per la stima degli immobili del fallito risponde, a titolo di responsabilità extracontrattuale, nei confronti dell'aggiudicatario per il danno da questi patito in conseguenza dell'erronea valutazione del bene qualora, nell'esecuzione della prestazione, non osservi la diligenza professionale qualificata richiesta - ex artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. - allo specialista in relazione alla natura dell'attività esercitata ed alle circostanze concrete del caso, incombendo, comunque, sul medesimo professionista di dare la prova della particolare difficoltà della detta prestazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 17/03/2018).
Cass. civ. n. 9997/2020
Il fatto del terzo esclude la responsabilità contrattuale del ristoratore per i danni alla persona cagionati ad un cliente se integra gli estremi del caso fortuito e, cioè, quando è stato concretamente accertato che, osservando le regole di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., tale evento non poteva essere né previsto, né evitato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione d'appello, la quale aveva escluso la sussistenza del caso fortuito senza in concreto accertare se l'esagitazione di un cliente - che aveva urtato il cameriere e così determinato il rovesciamento di una pizza bollente sul danneggiato - fosse stata improvvisa oppure protratta da tempo e se il gestore del ristorante avesse precedentemente richiamato all'ordine l'avventore e la sua comitiva o, al contrario, tollerato la loro condotta). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/07/2017).
Cass. civ. n. 25288/2020
II contratto di ricovero produce, quale effetto naturale ex art. 1374 c.c., l'obbligo della struttura sanitaria di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne; la prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile offerta dal danneggiante, richiesta dall'art. 1218 c.c., va verificata sul piano della non esigibilità di un comportamento diverso da quello in concreto tenuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva fondato la responsabilità degli operatori sanitari della struttura sul mero fatto dell'autolesione provocatasi da una paziente con problemi psichici che le misure di contenzione adottate avrebbero dovuto scongiurare, senza interrogarsi su quali misure diverse, in considerazione dello stato gestazionale della paziente e dell'impossibilità di praticare trattamenti farmacologici, si sarebbero dovute esigere in concreto). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/05/2018).
Cass. civ. n. 516/2020
Il proprietario e locatore di un immobile, che ha autorizzato il conduttore ad eseguire opere di ristrutturazione del bene, a quest'ultimo altrimenti vietate in base alla disciplina legale della locazione, è legittimato e obbligato, ai sensi degli artt. 832, 1576 e 2043 c.c., ad ingerirsi e a sorvegliare l'attività autorizzata o, comunque, consentita, allo scopo di evitare che da essa possa derivarne un ingiusto danno ai terzi, dovendo altrimenti rispondere in solido con il conduttore ex art. 2055 c.c. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/02/2018).
Cass. civ. n. 4451/2020
Nel caso in cui tra le parti di un giudizio in materia di lavoro sia intervenuta una conciliazione amministrativa, senza tuttavia che alcuna di esse abbia dedotto nel medesimo la composizione transattiva della controversia ed il giudizio sia, quindi, definito con sentenza passata in giudicato, la situazione accertata diviene intangibile e preclude ogni possibilità di rimettere in discussione questa situazione nel successivo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, emesso per il pagamento delle somme indicate in sentenza. Tuttavia il convenuto può, come nella specie, chiedere in via riconvenzionale il risarcimento del danno subito per l'inadempimento da parte dell'attore degli obblighi assunti con l'atto di transazione, e in particolare dell'obbligo di non proseguire le azioni in corso. (Cassa con rinvio, App. Roma, 19 gennaio 2005).