Art. 87 – Codice civile – Parentela, affinità, adozione

Non possono contrarre matrimonio fra loro [117 c.c.]:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta [legittimi o naturali] [75 c.c.];
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini [101, 116 comma 2 c.c.];
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta [78 c.c.]; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo [117 c.c.] o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili [116 comma 2 c.c.];
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona [294 c.c.];
8) l'adottato e i figli dell'adottante [300 c.c.];
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

[I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione [409]].

[I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale [250]].

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3) e 5), anche se si tratti di affiliazione [o di filiazione naturale]. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4), quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo [117c.c.].

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 2848/1978

La pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio non determina la caducazione del vincolo di affinita fra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge, atteso che il venire meno di tale vincolo è previsto dall'art. 78, comma 3, c.c. solo nella diversa ipotesi di declaratoria della nullità del matrimonio, e cioè, della sua invalidità originaria; e correlativamente non fa venir meno l'obbligo alimentare tra affini, che resta disciplinato dallo art. 434 c.c. pertanto, la pronuncia di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, mentre determina la caducazione dell'obbligo alimentare tra gli affini solo ove l'avente diritto passi a nuove nozze e se non siano vivi i figli nati dal matrimonio o loro discendenti, peraltro può giustificare soltanto una richiesta di revisione dell'obbligo medesimo, ove essa sentenza si traduca, anche in relazione alle statuizioni patrimoniali conseguenziali al divorzio, in un mutamento della situazione in base alla quale gli elementi siano stati riconosciuti e liquidati.

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