Art. 87 – Codice civile – Parentela, affinità, adozione

Non possono contrarre matrimonio fra loro [117 c.c.]:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta [legittimi o naturali] [75 c.c.];
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini [101, 116 comma 2 c.c.];
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta [78 c.c.]; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo [117 c.c.] o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili [116 comma 2 c.c.];
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona [294 c.c.];
8) l'adottato e i figli dell'adottante [300 c.c.];
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

[I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione [409]].

[I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale [250]].

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3) e 5), anche se si tratti di affiliazione [o di filiazione naturale]. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4), quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo [117c.c.].

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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