Art. 87 – Codice civile – Parentela, affinità, adozione

Non possono contrarre matrimonio fra loro [117 c.c.]:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta [legittimi o naturali] [75 c.c.];
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini [101, 116 comma 2 c.c.];
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta [78 c.c.]; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo [117 c.c.] o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili [116 comma 2 c.c.];
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona [294 c.c.];
8) l'adottato e i figli dell'adottante [300 c.c.];
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

[I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione [409]].

[I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale [250]].

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3) e 5), anche se si tratti di affiliazione [o di filiazione naturale]. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4), quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo [117c.c.].

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 15028/2024

Il matrimonio contratto tra affini in linea retta è affetto da nullità insanabile, anche in caso di cessazione, scioglimento o declaratoria di nullità del vincolo da cui deriva l'affinità, poiché tale vincolo, che lega un coniuge ai parenti dell'altro, non cessa neanche con la morte, se non per alcuni effetti relativi all'obbligazione alimentare, legittimando alla proposizione dell'azione di cui all'art. 117 c.c. il titolare di un interesse successorio pregiudicato dal matrimonio nullo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato in capo al figlio, in quanto titolare di un interesse successorio attuale, la legittimazione ad impugnare il nuovo matrimonio contratto dal padre, poi deceduto, con la figlia della sua precedente moglie, anch'ella deceduta).

Cass. civ. n. 2848/1978

La pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio non determina la caducazione del vincolo di affinita fra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge, atteso che il venire meno di tale vincolo è previsto dall'art. 78, comma 3, c.c. solo nella diversa ipotesi di declaratoria della nullità del matrimonio, e cioè, della sua invalidità originaria; e correlativamente non fa venir meno l'obbligo alimentare tra affini, che resta disciplinato dallo art. 434 c.c. pertanto, la pronuncia di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, mentre determina la caducazione dell'obbligo alimentare tra gli affini solo ove l'avente diritto passi a nuove nozze e se non siano vivi i figli nati dal matrimonio o loro discendenti, peraltro può giustificare soltanto una richiesta di revisione dell'obbligo medesimo, ove essa sentenza si traduca, anche in relazione alle statuizioni patrimoniali conseguenziali al divorzio, in un mutamento della situazione in base alla quale gli elementi siano stati riconosciuti e liquidati.

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