Art. 106 – Codice civile – Luogo della celebrazione

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale [110] davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione [93, 94, 109, 137, 138, 116 comma 2].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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