Art. 93 – Codice civile – Pubblicazione
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile [100, 101, 116, 134, 135].
[La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Cass. civ. n. 9467/2016
In tema di divieto di licenziamento a causa di matrimonio, la presunzione legale di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 198 del 2006, in cui è stato trasfuso l'art. 1, comma 3, della l. n. 7 del 1963, è collegata ad una tipica forma legale di pubblicità-notizia costituita dal compimento delle formalità preliminari al matrimonio previste dagli artt. 93 e segg. c.c., alle quali non sono equipollenti le pubblicazioni per il matrimonio canonico, atteso che quelle civili sono prescritte anche per il matrimonio concordatario. (Rigetta, App. Napoli, 07/09/2012).
Cass. civ. n. 2400/2015
E' legittimo il rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile alle pubblicazioni di matrimonio tra persone dello stesso sesso.