Art. 107 – Codice civile – Forma della celebrazione
Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni [137], anche se parenti [74], dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente [111], l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione [109, 130, 138].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Quando ti sposi, non stai facendo solo una scelta personale: il matrimonio produce effetti giuridici su patrimonio, responsabilità e rapporti familiari.
- In mancanza di scelta diversa, si applica la comunione legale dei beni: ciò che si acquista durante il matrimonio appartiene a entrambi i coniugi.
- Molte coppie ignorano il regime patrimoniale adottato e le sue conseguenze, che emergono soprattutto nei momenti di crisi.
- Le promesse di matrimonio non sono irrilevanti: la loro rottura senza giusta causa può comportare responsabilità per le spese sostenute.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiMassime correlate
Cass. civ. n. 15343/2016
Il matrimonio celebrato via Skype secondo le forme e le modalità previste da un ordinamento straniero non contrasta con l'ordine pubblico italiano posto che, laddove l'atto matrimoniale è valido per l'ordinamento straniero in quanto da questo considerato idoneo a rappresentare il consenso matrimoniale dei nubendi in modo consapevole, esso non può ritenersi contrastante con l'ordine pubblico solo perché celebrato in una forma non prevista dall'ordinamento italiano.
Cass. civ. n. 2400/2015
E' legittimo il rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile alle pubblicazioni di matrimonio tra persone dello stesso sesso.
Cass. civ. n. 2634/1969
L'inosservanza della norma relativa alla presenza dei testimoni al matrimonio civile non produce la nullità del matrimonio, ma solo la sanzione dell'ammenda a carico dell'ufficiale di stato civile celebrante.