Art. 137 – Codice civile – Incompetenza dell’ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni
È punito con la sanzione amministrativa da euro 30 a euro 206 l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente [106, 109].
La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni 107, 110; disp. att. 116].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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