Art. 136 – Codice civile – Impedimenti conosciuti dall’ufficiale dello stato civile

L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 309.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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