Art. 188 – Codice civile – Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni
I beni della comunione [177], salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione [179].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14679/2025
In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso di clausola di delimitazione dell'oggetto del contratto alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, il rischio assicurato è circoscritto alla quota di danno effettivamente cagionato da quest'ultimo, con esclusione di quella a lui non causalmente riconducibile e derivante dall'insolvenza degli altri responsabili o dalla scelta discrezionale del danneggiato, cosicché tale clausola incide sulla determinazione del premio assicurativo.
Cass. civ. n. 1469/2025
La deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva qualificato alla stregua di "mera difesa" - ritenendone, quindi, ammissibile la proposizione anche dopo lo spirare delle preclusioni assertive - l'eccezione con cui una compagnia assicuratrice aveva ricusato l'operatività della polizza, invocando la clausola contrattuale che escludeva la copertura assicurativa in relazione agli eventi "causati dalla mancata intenzionale osservanza" delle disposizioni o delle autorizzazioni amministrative relative all'attività svolta dall'assicurato).
Cass. civ. n. 21022/2024
La polizza "unit-linked" può essere qualificata come contratto di assicurazione sulla vita non già per la sua formale definizione data dalle parti, ma in ragione della copertura del rischio demografico e della previsione di un indennizzo parametrato alle tavole di mortalità in base all'età dell'assicurato, così da garantire al beneficiario, nel caso di morte ante tempus, il conseguimento di un apprezzabile vantaggio; conseguentemente, se la polizza prevede, in caso di morte del portatore del rischio, che il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo (o conseguirne uno irrisorio) in considerazione dell'andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, va esclusa la natura di contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la riconducibilità di una polizza "unit-linked" alla categoria del contratto di assicurazione sulla vita, accertando, in fatto, che il contratto consisteva in un mandato ad investire, che l'assicurato poteva perdere l'intero capitale e che l'indennizzo previsto per l'evento morte era del tutto trascurabile).
Cass. civ. n. 19071/2024
Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato il diritto all'indennizzo per tardività della denuncia del sinistro senza motivare in ordine alla imputabilità del ritardo a dolo o colpa dell'assicurato).
Cass. civ. n. 14130/2024
Se il debitore adempie l'obbligazione nelle mani della persona indicata dal creditore, la quietanza rilasciata da quest'ultimo costituisce prova dell'adempimento e della liberazione del debitore, ma non della restituzione al creditore di quanto ricevuto dall'accipiens. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, sulla base della quietanza rilasciata a una banca dal creditore, aveva rigettato la domanda da quest'ultimo proposta nei confronti della moglie, volta alla relativa restituzione della somma che la aveva incaricata di riscuotere).
Cass. civ. n. 14046/2024
La e-mail non sottoscritta con firma elettronica qualificata né con firma digitale, in quanto documento informatico, è idonea a soddisfare il requisito della forma scritta ad probationem del contratto di assicurazione, ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82 del 2005 (nel testo, applicabile ratione temporis, successivo al d.lgs. n. 159 del 2006, ed anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 235 del 2010) se non ne sono contestati la provenienza o il contenuto, oppure, in caso di contestazione, sulla base della libera valutazione del giudice, in ragione delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità.
Cass. civ. n. 13897/2024
Nell'assicurazione per la responsabilità civile l'obbligazione di tenere indenne l'assicurato ex art. 1917 c.c. sorge nel momento in cui quest'ultimo causi un danno a terzi, costituendo tale evento l'oggetto del rischio assicurato e non il pagamento del risarcimento ai terzi danneggiati; ne consegue che l'inadempimento dell'assicuratore può dirsi sussistente soltanto ove egli abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., la sussistenza di un fatto colposo addebitabile al medesimo assicurato oppure qualora gli elementi in suo possesso evidenziassero la sussistenza di una responsabilità dello stesso assicurato non seriamente contestabile.
Cass. civ. n. 11373/2024
La clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, in caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (c.d. appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento in forza del quale il finanziatore, pur non assumendo la qualità di assicurato, ha diritto di percepire tale indennizzo, con la conseguenza che egli è l'unico legittimato ad agire per il suo conseguimento.
Cass. civ. n. 9418/2024
In tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della l. n.262 del 2006 e del d.lgs. n.303 del 2006, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi d'investimento interni o esterni all'assicuratore, che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto, l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso (polizze denominate unit linked), il giudice di merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art.1337 c.c., deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del nomen iuris attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di performance sia per intero addossato all'assicurato).
Cass. civ. n. 6623/2024
La clausola che, in deroga all'art. 1901, comma 1, c.c., prevede che la copertura assicurativa sia svincolata dal pagamento del premio è valida, ai sensi dell'art. 1932 c.c., purché abbia un contenuto specifico che non si limiti a fissare la durata del rapporto con decorrenza anteriore alla stipulazione, in deroga all'art. 1899 c.c., e sia provata per iscritto. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il mero riferimento, contenuto nella polizza, ad una decorrenza anteriore alla sua emissione integrasse gli estremi del patto derogatorio all'art. 1901 c.c.).
Cass. civ. n. 3016/2024
In tema di bancarotta semplice documentale, l'omessa tenuta, per oltre tre anni consecutivi, del bilancio di una società in liquidazione non fa venir meno l'obbligo del liquidatore di tenere i libri e le scritture contabili, la cui violazione integra il predetto reato. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'obbligo di tenere i libri e le scritture contabili, tra i quali non rientra il bilancio, viene meno solo dopo la formale cancellazione dell'ente dal registro delle imprese anche nel caso in cui manchino passività insolute).
Cass. civ. n. 2595/2024
In tema di impugnazione di un atto esecutivo, qualora, a fronte di un'unica sentenza di primo grado sfavorevole all'Agenzia delle entrate e ad Equitalia, ciascuna abbia proposto separati appelli, discussi e decisi, alla medesima udienza, dinanzi al medesimo collegio, in cause rubricate sotto diversi numeri di ruolo ed esitate in pronunce contrapposte, l'una di rigetto dell'appello dell'Agenzia e l'altra di accoglimento di quello di Equitalia, l'Agenzia, nel proporre ricorso per cassazione, non può giovarsi della sentenza favorevole ad Equitalia nel frattempo passata in giudicato, attesa l'alterità soggettiva nei confronti di quest'ultima, che è ente strumentale della prima, ex lege incaricato ed autorizzato a ricevere i pagamenti per conto della medesima, senza che, ai fini dell'estensione dell'efficacia del giudicato, ricorrano le condizioni di cui all'art. 1306 c.c., non rivestendo i due distinti soggetti, proprio in ragione del rapporto di delegazione tra loro intercorrente, la qualifica di creditori solidali.
Cass. civ. n. 1003/2024
In caso di condanna al risarcimento danni del convenuto, in solido con il suo assicuratore per la responsabilità civile, da lui chiamato in causa, e di appello del solo attore sul quantum del risarcimento, ai fini dell'estensione della responsabilità alla compagnia assicuratrice non c'è necessità di riproposizione in appello della domanda di manleva da parte dell'assicurato, non essendo necessaria la riproposizione una domanda non soltanto esaminata, ma persino accolta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, riformando la sentenza di condanna in primo grado sul quantum, aveva escluso l'operatività dell'obbligo di manleva del terzo chiamato, non essendo stata riproposta la domanda).
Cass. civ. n. 36127/2023
c.c., non solo l'esecuzione della prestazione principale, ma anche l'osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede, che impongono al contraente di metterlo a conoscenza delle condizioni contrattuali e degli eventuali limiti posti dalle stesse all'esercizio del diritto all'indennizzo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso l'obbligo dell'assicuratore di informare il terzo beneficiario del mancato pagamento del premio da parte dello stipulante, dal quale era scaturita la sospensione dell'efficacia del contratto ai sensi dell'art. 1901 c.c.).
Cass. civ. n. 34616/2023
In caso di riforma della sentenza di condanna al pagamento di somme in favore di una società nella qualità di mandataria di una associazione temporanea di imprese, nel successivo giudizio instaurato dal solvens per la ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., la stessa società non può essere evocata in proprio per la restituzione dell'intero importo indebito, avendone ricevuto il pagamento esclusivamente quale rappresentante delle società del raggruppamento e, dunque, con l'obbligo di incassare in nome e per conto di tutti, per poi ridistribuire pro quota ai diversi rappresentati, pena la responsabilità per appropriazione indebita.
Cass. civ. n. 31251/2023
Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza; per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea. (In applicazione di detto principio, con riferimento ad una polizza per danni ai fabbricati da sovraccarico neve, la S.C. ha affermato che incombe sull'assicurato provare che i danni all'immobile siano stati cagionati dal sovraccarico neve; all'assicuratore, al contrario, spetta provare che il fabbricato non fosse conforme alle norme vigenti in tema di sovraccarico).
Cass. civ. n. 25743/2023
CONTRATTO) - IN GENERE Clausole contemplanti uno "scoperto" in valore percentuale - Vessatorietà - Esclusione - Ragioni.
Cass. civ. n. 24594/2023
Ai diritti derivanti da un contratto di assicurazione sulla vita del passeggero di un aeromobile - a seguito dell'abrogazione, ad opera del d.lgs. n. 96 del 2005, della disciplina dell'assicurazione passeggero, originariamente contenuta nel codice della navigazione - è applicabile il termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. e non quello annuale previsto dall'art. 547 c.n., relativo ai soli casi di assicurazione disciplinati dal medesimo codice. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che è soggetto al termine biennale di prescrizione il diritto derivante da una polizza stipulata dal Club Alpino Italiano a copertura degli infortuni che potessero occorrere ai soccorritori durante i voli effettuati per portare aiuto).
Cass. civ. n. 18477/2023
datore di lavoro e tra lavoratore e Fondo di previdenza complementare - Distinzione - Obbligo di accantonamento e versamento al Fondo della contribuzione o del TFR maturando - Mandato del lavoratore - Cessione del credito - Previsione nello statuto del Fondo - Necessità. In tema di fondi pensione complementari, stante la distinzione del rapporto tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di TFR maturando - e quello tra lavoratore e Fondo di previdenza complementare - di natura contrattuale per il conseguimento di una prestazione previdenziale integrativa, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo - il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il TFR maturando conferito.
Cass. civ. n. 12309/2023
In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore, che agisca in rivalsa nei confronti dell'assicurato, ha l'onere, in quanto attore, di provare il verificarsi della causa di esclusione della copertura assicurativa.
Cass. civ. n. 9616/2023
Il giudice che dichiara la nullità di una clausola del contratto ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c. deve indicare la norma imperativa con la quale sostituire la predetta clausola dichiarata nulla. (Fattispecie in tema di clausola "claims made" apposta ad un contratto di assicurazione per la responsabilità civile).
Cass. civ. n. 6413/2023
Nell'assicurazione sulla vita il premio è commisurato all'età del portatore del rischio e alla durata del contratto, sicché, se il premio è stato pagato anticipatamente in un'unica soluzione e il rischio cessa "ante tempus", la frazione di premio corrisposta a copertura dei rischi che non possono più verificarsi costituisce un pagamento "sine causa", con conseguente soggezione all'ordinario termine di prescrizione decennale del diritto di credito alla relativa restituzione.
Cass. civ. n. 3300/2023
In tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il termine dilatorio, di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, si applica anche alle società di fatto, essendo equiparate, ai fini delle imposte dirette, alle società in nome collettivo o alle società semplici, a seconda che esercitino o meno attività commerciali.
Cass. civ. n. 756/2023
I compensi dovuti a un professionista, facente parte di un'associazione professionale, possono essere pignorati nei confronti dei suoi clienti nelle forme del pignoramento presso terzi, a nulla rilevando che egli abbia delegato altri all'incasso, oppure si sia obbligato, nei confronti dell'associazione medesima, a riversare in un fondo comune i proventi della propria attività professionale, salvo che non vi sia stata una formale cessione dei suddetti crediti. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo al pignoramento dei crediti vantati, da un commercialista membro di un'associazione professionale, a titolo di compenso per l'attività di membro del collegio sindacale di alcune società, sul presupposto che l'obbligo di riversare i rispettivi compensi in favore dell'associazione, contemplato dal relativo statuto, vincolasse i soli membri della stessa, e fosse pertanto inopponibile ai creditori del singolo associato).
Cass. civ. n. 5062/2022
In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento.
Cass. civ. n. 12981/2022
Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto - sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso, considerandola non meritevole di tutela, l'operatività della clausola "claims made", sul presupposto che essa non solo limitava la garanzia nei limiti della vigenza contrattuale - così escludendo gli esiti delle lungolatenze, tipici dei danni da responsabilità medica - ma affiancava detto limite ad una retroattività solo a "secondo rischio").
Cass. civ. n. 22160/2021
L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile è ammissibile soltanto se il sinistro è avvenuto in un'area pubblica o in un'area privata ad essa equiparata, in quanto aperta alla circolazione di un numero indeterminato di persone diverse dai titolari di diritti su di essa, mentre l'estensione pattizia della copertura assicurativa anche ai danni causati da sinistri su aree private rileva soltanto tra le parti del contratto ed è inopponibile al danneggiato.
Cass. civ. n. 29583/2021
Nell'assicurazione sulla vita "per il caso di vita", l'assicuratore è obbligato a pagare se, ad un determinato momento, una data persona è ancora in vita; per converso, ove l'assicurazione sulla vita sia stipulata "per il caso di morte", l'assicuratore è obbligato a pagare se, in un dato momento, una certa persona sia deceduta. La polizza può essere peraltro stipulata anche nella forma cd. mista sulla vita di un terzo e, cioè, tanto "per il caso di vita", quanto "per il caso di morte".
Cass. civ. n. 724/2019
In tema d'imposta di registro, catastale e ipotecaria, il notaio delegato all'espropriazione immobiliare, concorrendo all'esercizio della funzione giudiziaria in virtù di un rapporto fiduciario con il giudice dell'esecuzione, allorché riceva somme dai partecipanti alla vendita a titolo di fondo spese per il trasferimento, comprese le imposte relative alla registrazione del decreto di vendita, agisce quale sostituto del cancelliere ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990 ed è l'unico soggetto debitore nei confronti dell'Agenzia delle entrate, fungendo, peraltro, da "adiectus solutionis causae", con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1188 c.c., il partecipante deve ritenersi liberato dalla propria obbligazione nel momento stesso in cui versa al professionista i relativi importi.
Cass. civ. n. 11737/2018
L'art. 1392 c.c. sulla forma della procura si applica agli atti unilaterali negoziali ex art. 1324 c.c., ma non agli atti in senso stretto, come la ricezione della prestazione, sicché la rappresentanza a ricevere l'adempimento ex art. 1188, comma 1, c.c. può risultare da una condotta concludente, dimostrabile con ogni mezzo, incluse le presunzioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto dotato di efficacia liberatoria il pagamento effettuato a società diversa da quella creditrice, valorizzando la circostanza che quest'ultima aveva assentito, sia in termini generali che con specifico riferimento alla fattura oggetto di causa, ad un sistema di liquidazione dei propri crediti mediante versamento su un conto corrente intestato alla predetta diversa società, la quale, pertanto, risultava aver operato come legittimata, in via di fatto, a ricevere l'adempimento). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/01/2014).
Cass. civ. n. 22544/2018
Il "procuratore ad litem, se non è specificamente autorizzato, non è legittimato a riscuotere le somme dovute al proprio cliente ed a liberare il debitore". Ciò non toglie, tuttavia, che pur in difetto di una specifica autorizzazione ad operare come rappresentante del creditore, rinvenibile nella già citata procura notarile ad lites, la legittimazione del D. a riscuotere i crediti di F.G. potesse trovare titolo - come ha correttamente ritenuto la Corte perugina - nel conferimento di un autonomo potere, ex art. 1188 c.c., comma 1, di ricevere la prestazione, quale mero indicatario di pagamento. Nota è, infatti, la differenza tra le due figure, giacchè - come ha da tempo affermato questa Corte - l'art. 1188 c.c., "dopo avere enunciato la regola che il pagamento deve essere fatto al creditore, consente che questi può commettere anche ad altri soggetti di ricevere la prestazione, secondo il principio per cui la titolarità di un diritto non ne implica la necessaria gestione da parte del titolare, il quale ben può affidarla ad altri"; orbene, "il fatto che la legge distingua tra rappresentante e soggetto (espressamente o tacitamente) indicato dal creditore implica, poi, che la designazione del secondo (denominato anche adiectus solutionis causa) avviene al di fuori di un rapporto di rappresentanza in senso tecnico, come si ricava logicamente dal fatto che le due categorie di soggetti sono indicate distintamente". Ne deriva, dunque, che a prescindere dall'esistenza di un (espresso) potere di riscuotere la prestazione conseguente alla sua posizione di procuratore ad lites, l'avvocato può porsi come indicatario di pagamento.
Cass. civ. n. 1558/2018
Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa; tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole.
Cass. civ. n. 15630/2018
In tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore.
Cass. civ. n. 11757/2018
Nel contratto di assicurazione contro i danni la clausola con la quale si pattuisce che l'assicurato sia indennizzato mediante la riparazione in forma specifica del danno occorsogli in conseguenza di un sinistro stradale (nella specie, mediante riparazione del veicolo presso carrozzeria autorizzata) non è da considerarsi clausola limitativa della responsabilità agli effetti dell'art. 1341 c.c., ma delimitativa dell'oggetto del contratto, in quanto non limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento e non esclude, ma specifica, il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato.
Cass. civ. n. 9140/2016
Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (cd. clausola "claims made" mista o impura), non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero - ove applicabile la disciplina del d.lgs. n. 206 del 2005 - per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali; la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata.
Cass. civ. n. 2996/2016
Nell'assicurazione contro i danni, la clausola di polizza che devolve a terzi l'accertamento o il rilievo, tramite "perizia contrattuale", di dati tecnici (nella specie la misura dell'indennizzo) non impedisce alle parti di agire in giudizio per la soluzione di controversie implicanti questioni giuridiche inerenti l'esistenza, la validità o l'efficacia del contratto, sottratte alla competenza dei periti, cui è demandata dalle parti una dichiarazione di scienza.
Cass. civ. n. 20345/2015
L'art. 1392 c.c. sulla forma della procura si applica agli atti unilaterali negoziali ex art. 1324 c.c., ma non agli atti in senso stretto, come la ricezione della prestazione, sicché la rappresentanza a ricevere l'adempimento ex art. 1188, comma 1, c.c. può risultare da una condotta concludente, dimostrabile con ogni mezzo, incluse le presunzioni.
Cass. civ. n. 3636/2014
Il condominio si pone, verso i terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei condomini, attinenti alle parti comuni, sicché l'amministratore è rappresentante necessario della collettività dei partecipanti, sia quale assuntore degli obblighi per la conservazione delle cose comuni, sia quale referente dei relativi pagamenti. Ne consegue che non è idoneo ad estinguere il debito "pro quota" il pagamento eseguito dal condomino direttamente a mani del creditore del condominio, se tale creditore non è munito di titolo esecutivo verso lo stesso singolo partecipante.
Cass. civ. n. 10596/2010
L'interpretazione di un contratto di assicurazione deve procedere, in ragione della natura sinallagmatica del vincolo, alla luce del principio di necessaria corrispondenza tra ammontare del premio dovuto dall'assicurato e contenuto dell'obbligazione dell'assicuratore, sicché proprio la determinazione del premio di polizza assume valore determinante ai fini dell'individuazione del tipo e del limite massimo del rischio assicurato, onde possa reputarsi in concreto rispettato l'equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, con motivazione carente e contrastante con gli ordinari canoni ermeneutici, aveva attribuito insufficiente rilievo alla circostanza costituita dalla corrispondenza del premio corrisposto dall'assicurato per una polizza-furto al tipo di garanzia cd. "a primo rischio assoluto", che la compagnia assicuratrice aveva asserito non essere coperta dallo stipulato contratto di assicurazione contro i danni).
Cass. civ. n. 24128/2009
Il mandato a riscuotere un credito non è soggetto a particolari forme e, pertanto, può essere contenuto in una scrittura privata con sottoscrizione non autenticata; tuttavia la preposizione, da parte del creditore, di altro soggetto incaricato di riscuotere, in sua vece, il credito, deve essere preventivamente ed adeguatamente portata a conoscenza del debitore per poter spiegare effetti nei confronti di questi.
Cass. civ. n. 17954/2008
In materia fallimentare, è ammissibile la compensazione legale fra il debito che la banca ha verso la curatela, conseguente ad un pagamento inefficace perché avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento, ed il credito che la stessa vanta nei confronti della curatela, a fronte dell'accettazione da parte del curatore del pagamento di un credito del fallito, da questi ceduto alla banca in data anteriore al fallimento, pagamento ratificato ex art. 1188, secondo comma, c.c. ; si tratta, infatti, in entrambi i casi di crediti e di debiti verso la massa, poiché la banca, attraverso detta ratifica, ha liberato l'originario debitore ed ha acquisito il corrispondente credito, appunto, nei confronti della massa fallimentare.
Cass. civ. n. 13113/2007
L'art. 1188, secondo comma, c.c. secondo cui il debitore che ha pagato al non legittimato a ricevere è liberato qualora il creditore abbia nondimeno approfittato del pagamento, comporta per il debitore, che si affermi liberato, l'onere di provare l'approfittamento del creditore. Pertanto, il datore di lavoro che abbia versato all'INPS una parte della retribuzione dovuta al lavoratore onde rendere possibile all'Istituto di recuperare una pensione indebitamente pagata, e si affermi così liberato dall'obbligo retributivo, ha l'onere di provare che il lavoratore ha approfittato di quel versamento ossia ha evitato l'azione di ripetizione della pensione ossia, ancora, che sussistono tutti i presupposti stabiliti dalla legislazione speciale per la ripetizione dell'indebito previdenziale.
Cass. civ. n. 27458/2006
La causa del contratto di assicurazione privata consiste nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore e, pertanto è indubbio che il rischio stesso debba preesistere alla stipula del contratto, pena la sua nullità. Quello che, invece, deve essere successivo alla conclusione di siffatto contratto, e sempre al fine di evitare la configurabilità della sua nullità per essersi l'eventualità di un fatto sfavorevole (nel quale consiste, appunto, il rischio) già verificata, è l'evento. Peraltro, nelle assicurazioni private è consentito alle parti convenire la copertura di aggravamenti di malattie preesistenti, che, nel momento in cui si realizzano e vengono accertati, configurano l'evento protetto che legittima l'avente diritto che ne sia stato colpito all'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla polizza stipulata. (Nella specie, la S.C., alla stregua dei richiamati principi generali, ha accolto il ricorso, cassando con rinvio l'impugnata sentenza, con la quale era stata rigettata la domanda di indennizzo proposta da un lavoratore marittimo in relazione all'operatività di una polizza assicurativa, stipulata per effetto della sua obbligatorietà prevista dal contratto collettivo per l'imbarco degli equipaggi dei piroscafi e delle motonavi da carico superiori a 3000 T.S.L. 24 luglio 1991, per ritiro di libretto di navigazione conseguente a malattia od infortunio professionale od extraprofessionale, disattendendosi la circostanza che l'evento protetto era quello riconducibile all'accertamento delle condizioni fisiche rilevanti ai fini della inidoneità alla navigazione e non quello relativo all'insorgenza della patologia di base).
Cass. civ. n. 7597/2006
L'interpretazione delle clausole in ordine alla portata ed all'estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, poiché il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevandone l'adeguatezza e la logicità in punto di diritto con riguardo all'interpretazione del complessivo tenore delle clausole della polizza assicurativa che copriva i rischi riconducibili all'attività professionale di un medico ginecologo, in virtù della quale era risultato, in modo chiaro ed univoco, la concreta estensione e portata del rischio assicurato da ritenersi circoscritto all'attività del suddetto medico specialista che effettuava interventi chirurgici, con esclusione anche dei danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato, così ravvisandosi la mancata copertura dell'evento dannoso sostanziatosi nella trasmissione di una grave forma di talassemia alla figlia di una donna sottoposta alla pratica dell'inseminazione artificiale, a cui era stato iniettato, come scaturito dalla prova del D.N.A. e dalle indagini esperite in sede penale, liquido seminale di persona diversa dal marito).
Cass. civ. n. 367/2005
Il rilascio della ricevuta di pagamento del premio non vale di per se solo a perfezionare il contratto di assicurazione, per il quale il requisito di forma è richiesto probationem essendo al riguardo necessario l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio, sostanziantesi in un'indagine di fatto rimessa al giudice del merito e sindacabile in sede di legittimità solamente in caso di motivazione inadeguata ovvero di violazione dei canoni legali di interpretazione ex art. 1362 e segg. c.c.
Cass. civ. n. 1991/2005
Secondo il disposto dell'art. 1 della legge 28 novembre 1984 n. 792, nell'ambito delle attività proprie del broker si distingue quella della collaborazione intellettuale con l'assicurando per la copertura dei rischi e la assistenza alla determinazione del contenuto dei futuri contratti, seguita logicamente e cronologicamente dall'eventuale intermediazione nella conclusione e gestione dei contratti assicurativi; nel contempo la medesima disposizione normativa riporta il broker al ruolo di mediatore di assicurazione e riassicurazione, legittimando il rinvio alle norme codificate sulla mediazione. Conseguentemente, il conferente l'incarico è libero di concludere o meno l'affare, senza che, in caso negativo, al mediatore spetti altro che il rimborso delle spese, di cui all'art. 1756 c.c., e rimanendo escluso anche il diritto al risarcimento del danno da perdita del compenso. .
Cass. civ. n. 149/2003
Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro che devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso.
Cass. civ. n. 4005/2000
Poiché il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto (art. 1888 c.c.), la ratifica di tale contratto deve risultare anch'essa da atti scritti. Pertanto con riferimento ad un contratto di coassicurazione stipulato da un coassicuratore che abbia dichiarato di agire in nome e per conto di altri coassicuratori, senza essere munito di procura, la ratifica, pur potendosi desumere da fatta concludentia e quindi non dovendo essere espressa, deve essere dimostrata attraverso atti scritti provenienti dai coassicuratori falsamente rappresentati.
Cass. civ. n. 1875/2000
Nel contratto di assicurazione la forma scritta è richiesta dalla legge ad probationem tantum. Ne consegue che, per determinare il contenuto oggettivo della polizza, il giudice può fare utilmente riferimento anche alle indicazioni contenute nelle «ricevute provvisorie» rilasciate, a fronte del pagamento del premio, dall'agente munito del potere di rappresentanza. (Nella specie, l'estensione della copertura assicurativa di un trasporto di merci per via marittima risultava estesa all'evento furto soltanto in base alla ricevuta provvisoria, mentre di tale rischio non era menzione nella polizza vera e propria. La S.C., affermando il principio di cui alla massima, ha tassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la copertura assicurativa dell'evento furto, sulla base della omessa indicazione di esso nella polizza).
Cass. civ. n. 102/1999
Nel contratto di assicurazione l'onere della forma scritta ad probationem ex art. 1888 c.c. è rispettato quando l'assicurato abbia sottoscritto una clausola di rinvio, nella quale si dica che l'assicurato medesimo ha ricevuto ed accettato le condizioni generali di polizza.
Cass. civ. n. 8927/1998
Il procuratore ad litem, ove specificamente autorizzato, è legittimato a riscuotere somme dovute al proprio cliente ed a liberare il debitore. È, nella ipotesi in cui egli accetti in pagamento degli assegni di conto corrente, e proceda poi illecitamente a riscuoterli a suo proprio nome e non ne versi poi l'importo al cliente, resta fermo l'effetto liberatorio del debitore conseguente all'avvenuto incasso degli stessi, non potendosi far carico al debitore del comportamento di chi era stato autorizzato dal creditore ed era stato perciò scelto da questi quale suo ausiliario.
Cass. civ. n. 8467/1998
Il broker, anche prima della L. 28 novembre 1984, n. 792, che ne contiene la disciplina, è un incaricato di fiducia dell'assicurando, con il compito prioritario di consigliarlo nella scelta per la collocazione sul mercato dei rischi alle migliori condizioni ed assisterlo nella stipula del contratto di assicurazione o riassicurazione, e successivamente di mettere in contatto a tal fine le parti di questo, con la conseguenza che la stipula diretta da parte della società assicuratrice e l'attribuzione delle polizze dell'agenzia indicata dall'assicurato, non viola il diritto di esclusiva nei confronti degli agenti di essa, né la obbliga a corrispondere loro una percentuale delle previste provvigioni, non essendo i brokers assimilabili ai produttori stabili di affari per conto dell'assicuratore.
Cass. civ. n. 5579/1997
L'incaricato a ricevere il pagamento, di cui al primo comma dell'art. 1189 (Recte: 1188 - N.d.R.) c.c., è persona diversa sia dal rappresentante che dal mandatario del creditore, trattandosi di soggetto cui viene conferito esclusivamente il (limitato) potere di ricevere la prestazione ed i relativi atti a questa inscindibilmente connessi, così che quello scaturente dalla indicazione operata dal creditore non pub ritenersi un potere rappresentativo in senso tecnico.
Cass. civ. n. 4612/1997
Qualora, in un contratto di assicurazione, venga inserita una clausola di cosiddetta «regolazione del premio» (in virtù della quale l'assicurato è tenuto, oltre che al pagamento di un premio minimo da versarsi in via provvisoria ed anticipata, alla corresponsione di un maggior premio definitivo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, in funzione di elementi variabili, da trasmettersi periodicamente all'assicuratore), la comunicazione degli elementi variabili in essa prevista integra una vera e propria obbligazione accessoria, rispetto a quella del pagamento del premio, derivando, da ciò, a carico dell'assicurato che invochi la copertura assicurativa, l'onere di fornire la prova di aver adempiuto anche alla detta obbligazione e, in difetto, la sospensione della garanzia assicurativa nonché la successiva, eventuale risoluzione del contratto. Non può, ex adverso rilevare, neppure sotto il profilo dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo buona fede, il mancato esercizio, da parte dell'assicuratore, della facoltà di sollecitare, all'assicurato, la trasmissione dei dati, concedendogli un ulteriore termine per tale comunicazione.