Art. 190 – Codice civile – Responsabilità sussidiaria dei beni personali

I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali [179] di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Quando ti sposi, non stai facendo solo una scelta personale: il matrimonio produce effetti giuridici su patrimonio, responsabilità e rapporti familiari.
  • In mancanza di scelta diversa, si applica la comunione legale dei beni: ciò che si acquista durante il matrimonio appartiene a entrambi i coniugi.
  • Molte coppie ignorano il regime patrimoniale adottato e le sue conseguenze, che emergono soprattutto nei momenti di crisi.
  • Le promesse di matrimonio non sono irrilevanti: la loro rottura senza giusta causa può comportare responsabilità per le spese sostenute.

Massime correlate

Cass. civ. n. 14960/2024

In caso di originaria proposizione di domanda di risarcimento danni ex art. 2049 c.c., è ammissibile la successiva proposizione, in comparsa conclusionale, di domanda ex art. 2050 c.c. se la parte ha tempestivamente allegato, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, stante la diversità dei fatti costitutivi delle due fattispecie.

Cass. civ. n. 37612/2021

Nella disciplina del diritto di famiglia, introdotta dalla l. n. 151 del 1975, l'obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone l'altro coniuge nella veste di debitore solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi. Tale principio opera indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il diverso profilo della possibilità, da parte del creditore, di invocare la garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli artt. 189 e 190 c.c.

Ricerca articolo

Ricerca altre sentenze

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale