Art. 190 – Codice civile – Responsabilità sussidiaria dei beni personali

I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali [179] di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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