Art. 194 – Codice civile – Divisione dei beni della comunione

La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo [210 c.c., 784 ss. c.p.c.].

Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge [38].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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