Art. 195 – Codice civile – Prelevamento dei beni mobili

Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione [179, lett. a)] o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione [179, lett. b)]. In mancanza di prova contraria si presume [2727] che i beni mobili facciano parte della comunione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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