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Art. 195 — Prelevamento dei beni mobili

Art. 195 — Prelevamento dei beni mobili

Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione [ 179, lett. a) ] o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione [ 179, lett. b) ] . In mancanza di prova contraria si presume [ 2727 ] che i beni mobili facciano parte della comunione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7372/2003

Una volta intervenuta la separazione personale dei coniugi in regime patrimoniale di comunione dei beni, va escluso che continui a sussistere, a vantaggio dei terzi, una generale presunzione di comunione relativa ai beni che sono nella disponibilità esclusiva di uno di essi che non sia in grado di dimostrare con atto di data certa la proprietà individuale. Occorre infatti distinguere la presunzione di comproprietà posta dall’art. 195 c.c. che riflette i rapporti tra i coniugi, dalla presunzione posta dall’art. 197, che riguarda l’interesse dei terzi a non vedersi pregiudicata la possibilità di avvalersi degli effetti della presunzione medesima dall’avvenuto scioglimento della comunione rimesso alla esclusiva volontà dei coniugi ed attuato con il prelevamento effettuato da ciascuno di essi. Invero tra i coniugi il prelevamento dei beni effettuato da uno di essi sancisce il superamento della presunzione di comunione solo se avvenuto in accordo con l’altro, mentre nei riguardi dei terzi la presunzione di comproprietà dei beni non può continuare ad essere riferita a tutti i beni nell’esclusiva disponibilità del coniuge separato che li possiede, per il solo fatto che questi non sia in grado di dimostrarne la proprietà esclusiva con atto di data certa. Pertanto, il terzo che voglia avvalersi della presunzione di proprietà comune dei beni mobili non registrati, prelevati da uno dei coniugi a seguito di separazione personale e divisione del patrimonio, per potersi avvalere della presunzione stabilita dall’art. 197 c.c. deve dimostrare che il bene in contestazione sia stato acquistato in un momento anteriore allo scioglimento della comunione stessa.

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Cass. civ. n. 7437/1994

In tema di comunione legale tra coniugi, poiché l’art. 195 (ultima parte) c.c. — il quale prevede, con riguardo al prelevamento dei beni mobili nell’ambito della divisione dei beni della comunione, che, in mancanza di prova contraria, si presume che i beni mobili facciano parte della comunione — non richiede una prova qualificata, è sufficiente, per rovesciare la presunzione, una prova libera, e quindi anche una prova testimoniale o indiziaria. Tale sistema probatorio, pur se dettato per disciplinare la divisione tra i coniugi (o i loro eredi) i beni ad essi appartenenti prima della comunione o ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione, ha carattere generale, sicché è applicabile anche quando debba giudicarsi, nei rapporti tra i coniugi (rispetto ai terzi vale, invece, la regola prevista dall’art. 197 c.c.), se determinati beni siano di proprietà esclusiva di uno di essi o siano in comunione. (Nella specie, tale accertamento aveva per oggetto titoli azionari nell’ambito di un procedimento di separazione personale).

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