Art. 269 – Codice civile – Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

La paternità e la maternità [naturale] possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso [250, 253].

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo [30 Cost.].

La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità [naturale].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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