Art. 268 – Codice civile – Provvedimenti in pendenza del giudizio
Quando è impugnato il riconoscimento [263 ss.], il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 31938/2024
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'impiego del c.d. IMEI "catcher", costituendo operazione tecnica strumentale alla individuazione delle utenze bersaglio, non necessita di provvedimento autorizzativo apposito e diverso rispetto al decreto di autorizzazione delle operazioni di intercettazione.
Cass. civ. n. 13319/2024
Nell'ambito del procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'utilizzo di captazioni disposte in un procedimento penale non contrasta con l'art. 8 CEDU, né con l'art. 15, par. 1, Direttiva 2002/58/CE, poiché il diritto eurounitario, al pari di quello interno e convenzionale, non esclude in assoluto qualsivoglia limitazione del diritto alla riservatezza, ma richiede un suo bilanciamento con le finalità di interesse generale che possono venire in rilievo e che legittimano lo Stato membro a ritenere, con atto normativo, quel diritto subvalente, qualora la sua compressione sia proporzionata allo scopo e sia giustificata dalla necessità di tutelare altri valori, come, nella specie, il prestigio dell'ordine giudiziario e dell'autonomia ed indipendenza della magistratura, i quali rientrano tra i beni protetti di maggiore rilevanza nell'assetto costituzionale italiano.
Cass. civ. n. 3238/2024
In caso di intervento in via principale, la domanda autonoma proposta dal terzo interventore comporta il riconoscimento a favore delle parti originarie del diritto di difendersi nel merito, nella qualità di legittimati passivi, non solo con la negazione dei fatti costitutivi del diritto affermato dall'interveniente, ma anche con l'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dello stesso, posti a fondamento di eccezioni di merito in senso proprio o di domande riconvenzionali, da svolgersi immediatamente nel primo atto successivo alla notizia dell'intervento o alla conoscenza di esso ovvero richiedendo apposito termine o utilizzando le facoltà della fase processuale in corso e, in ogni caso, a pena di decadenza, nel termine di regola fissato per la costituzione del convenuto, dovendosi escludere che la generale applicazione del sistema delle preclusioni produca l'effetto di consentire al terzo di trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente, con pregiudizio del diritto di difesa delle parti originarie.
Cass. civ. n. 46482/2023
In tema di prove digitali, l'indisponibilità della tecnologia di "hackeraggio" utilizzata per estrarre e mettere in chiaro la messaggistica criptata non determina alcuna lesione dei diritti di difesa, atteso che l'ordinamento interno non obbliga alla ostensione degli attrezzi virtuali con cui si sia ottenuta la decodifica di contenuti telematici, fatta salva la possibilità per l'imputato di allegare anomalie tecniche che facciano fondatamente dubitare della correttezza delle acquisizioni, e che depongano per l'inquinamento del risultato. (Fattispecie relativa ad intrusione nel server delle piattaforme "Sky-Ecc" ed "Encrochat", mediante programma "software" non reso noto per il segreto opposto dalle autorità francesi).
Cass. civ. n. 35679/2023
In tema di intercettazioni, l'esecuzione delle operazioni a notevole distanza di tempo dal decreto di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari non ne determina l'inutilizzabilità, in quanto non si verte in tema di prove vietate e gli artt. 267 e 268 cod. proc. pen. non prevendono un termine di inizio delle operazioni decorrente dall'autorizzazione.
Cass. civ. n. 27089/2023
In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, sono sempre consentiti al giudice l'ascolto in camera di consiglio delle registrazioni ritualmente acquisite e trascritte, contenute in supporti analogici o digitali e l'utilizzo ai fini della decisione dei risultati dell'ascolto medesimo, anche a seguito del rigetto della richiesta della difesa di audizione dei nastri in dibattimento, non essendo ravvisabile alcuna violazione del diritto al contradditorio.
Cass. civ. n. 25592/2023
In tema di intercettazioni di conversazioni ambientali, è irrilevante, ai fini della loro utilizzabilità, il titolo (proprietà, noleggio, comodato d'uso o altro) in forza del quale la polizia giudiziaria dispone della periferica con cui è eseguita la captazione. (Fattispecie in tema di intercettazione ambientale, eseguita con una microspia in dotazione alla polizia giudiziaria che l'aveva formalmente noleggiata solo due giorni dopo l'attivazione).
Cass. civ. n. 23931/2023
Anche nel procedimento sommario di cognizione, come in quello ordinario e a maggior ragione in considerazione della sostanziale deformalizzazione del rito, deve escludersi la sussistenza di una preclusione alla formulazione da parte del terzo interveniente di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, costituendo la formulazione della domanda l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile.
Cass. civ. n. 14398/2023
c.p.c. - Applicabilità - Documentazione comprovante il diritto di surrogazione - Estensione della preclusione.
Cass. civ. n. 10611/2023
Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite attraverso l'utilizzo di un c.d. "server di transito", nel quale i dati informatici captati confluiscono per essere traslati agli impianti installati nei locali della Procura della Repubblica senza alcuna possibilità di immagazzinamento o riutilizzo e venendo successivamente cancellati in automatico, giacché in tal caso la registrazione delle operazioni, unico segmento del più complesso procedimento di intercettazione a dover essere effettuato, pena inutilizzabilità, nei locali della Procura della Repubblica, si svolge in tal sede.
Cass. pen. n. 12165/2002
L'incompatibilità alla prestazione dell'ufficio di perito prevista dall'art. 222, comma 1, lett. d), c.p.p. non opera con riguardo all'attività di trascrizione delle intercettazioni, disciplinata dall'art. 268, comma 7, c.p.p., atteso che il rinvio contenuto in tale disciplina alle forme, ai modi ed alle garanzie previste per l'espletamento delle perizie è da intendersi limitato alle norme concernenti le formalità di nomina, lo svolgimento delle operazioni e le relative comunicazioni, con esclusione invece, della equiparazione al perito della persona chiamata a eseguire le trascrizioni, dovendo questa - a differenza del perito, la cui funzione è quella di esprimere un «parere», ossia un «giudizio tecnico» - porre in essere soltanto una «operazione tecnica» connessa non ad un «giudizio» ma ad una finalità di tipo «ricognitivo».
Cass. civ. n. 1/1999
Nel giudizio di rinvio il difensore che, con la sentenza annullata, abbia ottenuto il provvedimento di distrazione delle spese, essendo personalmente obbligato alla restituzione, è passivamente legittimato per la domanda di ripetizione d'indebito oggettivo proposta dalla parte che ha eseguito il pagamento. La competenza funzionale del giudice di rinvio sulla domanda di ripetizione viene meno però ove il giudizio di rinvio si sia estinto, con la conseguenza che, in tal caso, la stessa domanda va proposta al giudice competente secondo le norme ordinarie del codice di rito.
Cass. civ. n. 3026/1993
In caso di affidamento di un minore, disposto dal tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 74, ultimo comma, della L. 4 maggio 1983, n. 184, in presenza di riconoscimento di filiazione naturale che presenti gli estremi dell'impugnabilità, i coniugi affidatari, rispetto ai quali l'affidamento stesso sia stato ribadito, col diverso provvedimento di cui all'art. 268 c.c., dal giudice istruttore del giudizio di impugnazione poi effettivamente proposto dal curatore speciale del minore davanti al tribunale ordinario, hanno titolo e legittimazione ad opporsi all'esecuzione per la riconsegna del bambino, iniziata nei loro confronti da parte del preteso genitore naturale a seguito di riforma in appello dell'originario provvedimento di affidamento, poiché l'instaurazione del suddetto giudizio di opposizione ha l'effetto di trasferire all'adito tribunale ordinario il potere di provvedere nell'interesse della prole, con la conseguenza che il nuovo provvedimento di affidamento integra anche un autonomo titolo per la conservazione del rapporto con esso costituito, che rimane insensibile alle vicende dell'affidamento disposto anteriormente all'inizio del giudizio stesso.