Art. 310 – Codice civile – Cessazione degli effetti dell’adozione
[Gli effetti dell'adozione cessano:
1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;
2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante;
3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante.
]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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