10 Gen Art. 353 — Domanda di dispensa
Posted at 20:58h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo X – Della tutela e della emancipazione > Capo I – Della tutela dei minori > Sezione II – Del tutore e del protutore
La domanda di dispensa per le cause indicate nell’articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare [ 344 ] prima della prestazione del giuramento [ 349 ], salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.
Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l’ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona [ 360 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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