Art. 360 – Codice civile – Funzioni del protutore

Il protutore [346] rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore [380, 382].

Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale [78 c.p.c.].

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta [357] e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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