Art. 360 – Codice civile – Funzioni del protutore

Il protutore [346] rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore [380, 382].

Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale [78 c.p.c.].

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta [357] e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale