Art. 360 – Codice civile – Funzioni del protutore

Il protutore [346] rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore [380, 382].

Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale [78 c.p.c.].

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta [357] e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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Cass. civ. n. 10144/2025

L'amministratore di sostegno che anticipa somme di denaro per conto del suo amministrato e si rende cessionario di ragioni di credito verso il medesimo entra con il pupillo in una situazione di conflitto di interessi, in quanto ne diventa creditore, ciò che ne determina l'obbligatoria sostituzione attesa la mancanza, nella disciplina dell'amministrazione di sostegno, di una figura assimilabile al protutore.

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